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Cds: "appello cumulativo" inammissibile anche col nuovo codice amministrativo-Consiglio di Stato - Sezione V - Sentenza 18 ottobre 2011 n. 5554-(Guida al Diritto.it)

 

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Gianmario Palliggiano

L’Osservatorio nasce da una collaborazione tra l 'Università "Luiss-Guido Carli" di Roma e Guida al Diritto, a pochi mesi dall’entrata in vigore del Codice del processo amministrativo, per seguirne l’attuazione in giurisprudenza e lo studio da parte della dottrina.

L’Osservatorio - realizzato nell’ambito del Centro di ricerca sulle amministrazioni pubbliche “Vittorio Bachelet” - è aperto a docenti e ricercatori universitari, magistrati del Consiglio di Stato e dei Tar, magistrati della Corte di Cassazione, avvocati di Stato e del libero foro. L’osservatorio opera con un comitato di coordinamento, un nucleo di collaboratori stabili e gruppi di ricerca istituiti per l’approfondimento di temi specifici. Per eventuali segnalazioni di sentenze sull'applicazione del Codice, con la specificazione del

 

principio giuridico in esse contenuto, può essere utilizzato il seguente indirizzo osservatoriocpa@luiss.it.

 

Cds: "appello cumulativo" inammissibile anche col nuovo codice amministrativo

 

 

 

di Gianmario Palliggiano

 

 

 

La Quinta sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5554/2011, ha considerato inammissibile  l’appello cumulativo, ossia l’impugnazione unica proposta in secondo grado contro una pluralità di sentenze  rese in primo grado. Il Consiglio di Stato conferma, quindi, il consolidato orientamento della giurisprudenza sulla questione, avendo preso atto che il codice del processo amministrativo non innova rispetto al precedente regime.

 

 

Per il passato, infatti, la giurisprudenza amministrativa ha generalmente considerato inammissibile l'appello proposto contro diverse sentenze, ancorché di analogo contenuto e pronunciate nei confronti della stessa amministrazione resistente, le quali abbiano definito in primo grado ricorsi che avevano ricevuto separata trattazione in distinti processi. Ad avviso di quella giurisprudenza, ragionando diversamente, si consentirebbe alla parte di esercitare un potere che l'ordinamento processuale attribuisce unicamente al giudice (si confronti, Consiglio di Stato, Sezione V, 25 febbraio 2009 n. 1129; 23 novembre 2007 n. 600; 17 febbraio 2006 n. 617; Sezione IV, 10 agosto 2004, n. 5494; Cga 5 aprile 2002 n. 182; più risalente, nello stesso senso, Consiglio di Stato, Sezione VI, 26 maggio 1997 n. 685; Sezione V, 14 luglio 1997, n. 805). Per questo, la giurisprudenza amministrativa aveva chiarito che la riunione di più ricorsi è frutto di una valutazione discrezionale del giudice, non sindacabile in appello, avente l’effetto di ridurre ad unità il processo e la sentenza che lo conclude; ciò non produce alcuna perdita di autonomia delle singole liti, rispetto alle quali ciascun ricorrente ha esclusivamente il diritto di ottenere una integrale pronuncia sulle proprie domande (Cga, Sezione consultiva, 1 luglio 1999 , n. 298).

 

 

Venendo al caso odierno, il Consiglio di Stato ha osservato che, in generale, l’articolo 39 del codice di procedura amministrativa rinvia, in quanto compatibili o espressione di principi generali, alle disposizioni del codice del rito civile. Quest’ultimo consente, esclusivamente per il primo grado, che più cause siano trattate in un unico giudizio non solo, com’è naturale, per disposizione del giudice (articoli 274, 31, 32, 33 e 40 Cpc) ma anche per iniziativa dell'attore (articoli 103, 104, 31, 32 e 33 Cpc.). Per l’appello non contempla invece norme del genere, ad eccezione dell’ipotesi particolare d’impugnazione unica della sentenza definitiva e di quelle non definitive, ipotesi che, a ben riflettere, riguarda lo stesso giudizio (articoli 340 e 361 Cpc).

 

 

 

Nel processo amministrativo, la riunione è disposta sempre dal giudice, anche qualora sia sollecitata dalla parte, ed è a posteriori, una volta che gli appelli siano stati proposti. La riunione è inoltre adottata insieme alla decisione definitiva o in vista di un’uniforme decisione conclusiva delle cause, allorché le parti abbiano ormai chiarito le proprie posizioni.

 

 

Le regole che governano la riunione dei giudizi amministrativi, si ricavano dall’art. 70 del Cpa, secondo cui “Il collegio può, su istanza di parte o d’ufficio, disporre la riunione di ricorsi connessi”. La norma è teoricamente applicabile al grado d’appello, in virtù dell’articolo 38 Cpa, che estende alle impugnazioni ed ai riti speciali le disposizioni generali del processo amministrativo, se non espressamente derogate (analoga la previsione contenuta nell’abrogato articolo 52 Rd 6 agosto 1907 n. 642, recante il regolamento di procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato).

 

 

Ne deriva che, in appello, ove si tratti di cause connesse in senso oggettivo o soggettivo, il giudice di secondo grado ha il potere di riunire le impugnazioni proposte separatamente contro più sentenze, allo scopo di venire incontro ad esigenze di economia e speditezza del processo ed anche di evitare il contrasto tra giudicati. Tuttavia, anche in secondo grado, è pur sempre il giudice a dirigere il traffico processuale, senza in alcun modo farsi condizionare da eventuali impulsi delle parti.

 

 

Per questo, ad avviso del Consiglio di Stato, non può essere avallata l'iniziativa dell'appellante che, riunendo a priori distinte cause, proponga un’unica impugnazione avverso più sentenze. Un’eventualità del genere sarebbe in contrasto con l’articolo 101 Cpa, che qualifica l’appello come ricorso proposto avverso la sola sentenza che definisce il giudizio, ed inoltre sottrarrebbe al giudice il governo dei giudizi, ponendo le premesse per la creazione di situazioni processuali confuse o inestricabili.

 

 

L’orientamento espresso dal Consiglio di Stato è pienamente condivisibile, tuttavia potrebbe peccare di eccessivo formalismo laddove l’appello avverso distinte sentenze sia proposto formalmente con un unico atto ma, nel contenuto, sia formulato in modo da tenere distinte le diverse pronunce di primo grado, oggetto d’impugnazione, e da rendere facilmente individuabili i rispettivi capi di censura. Escludere a priori l’ammissibilità di un simile appello, appare in contrasto sostanziale proprio con gli invocati principi del processo amministrativo, sanciti dall’articolo 101 del Cpa.

 

 

 

LA MASSIMA

 

Impugnazioni – Appello - Appello cumulativo - Inammissibilità

 

È inammissibile, anche nella vigenza del codice del processo amministrativo, l’appello cumulativamente diretto nei confronti di distinte sentenze

 

 

 

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