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Riforma dei riti civili-Opposizione ad ordinanza-ingiunzione, quali modifiche?Ipsoa.it

 

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Il Ministero del Lavoro illustra le modifiche intervenute a seguito del D.Lgs. n. 150/2011 che hanno riflessi sulla nuova disciplina processuale dei giudizi di opposizione ad ordinanza ingiunzione, sulla sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, sulle fasi del giudizio, sulla costituzione in giudizio dell’Amministrazione, sulle decadenze, sulla fase istruttoria e decisoria, nonché sui mezzi di impugnazione.

 

Lo scorso 6 ottobre è entrato in vigore il D.Lgs. n. 150/2011 che riduce e semplifica i procedimenti civili di cognizione che rientrano nell’ambito della giurisdizione ordinaria. In particolare, per quanto riguarda i giudizi di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, il decreto legislativo ha ricondotto tali controversie al rito del lavoro e le novità che ne conseguono riguardano anche le opposizioni ad ordinanza ingiunzione relative a violazioni della disciplina in materia di lavoro di competenza degli Uffici Affari Legali delle Direzioni Territoriali del Lavoro (già Direzioni Provinciali del Lavoro).

 

Stante quanto sopra, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con circolare n. 28 del 2.11.2011 ha illustrato le principali novità relative alla nuova disciplina processuale dei giudizi di opposizione ad ordinanza ingiunzione, alla sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, alle fasi del giudizio, alla costituzione in giudizio dell’Amministrazione, alle decadenze, alla fase istruttoria e decisoria, nonché ai mezzi di impugnazione.

 

In particolare , viene messo in evidenza che, al momento attuale è possibile distinguere tre diversi regimi processuali applicabili ai procedimenti di opposizione sopraccitati:

 

- il primo - per i giudizi incardinati prima del 4 luglio 2009 - che consiste in quello delineato dagli artt. 22 e 23 della Legge n. 689/1991, integrato dalle norme del rito ordinario di cui al c.p.c. antecedente alla riforma del 2009;

 

- il secondo - per i giudizi incardinati nel periodo ricompreso tra il 4 luglio 2009 ed il 5 ottobre 2011 - che ricalca il modello designato dagli artt. 22 e 23 della Legge n. 689/1991, integrato dalle norme del rito ordinario di cui al c.p.c., come riformato dalla Legge n. 69/2009;

 

- il terzo – per i giudizi incardinati dal 6 ottobre 2011 – che è strutturato sulla base dell’art. 6 del D.Lgs. n. 150/2011, integrato dalle norme che disciplinano il processo del lavoro.

 

Tra le novità del D.Lgs. n. 150/2011 si segnala l’introduzione di una disciplina uniforme del procedimento di inibitoria (art. 5), per cui la sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento opposto può essere concesso dal giudice, con ordinanza non impugnabile, nei soli casi in cui la sospensione sia stata espressamente richiesta dall’opponente e sentite le parti, e solo quando ricorrano gravi e circostanziate ragioni, di cui il giudice deve esplicitamente dare conto nella motivazione del provvedimento di sospensione. L’ordinanza che sospende l’efficacia esecutiva del provvedimento non può essere emessa prima dell’udienza fissata per la comparizione delle parti, ma, il giudice può disporre la sospensione inaudita altera parte, con decreto pronunciato fuori udienza, a condizione che la sospensione sia confermata con ordinanza entro la prima udienza successiva, solo nel caso in cui il tempo necessario per instaurare il contraddittorio tra le parti possa mettere a rischio di grave ed irreparabile danno le ragioni dell’opponente. Inoltre si evidenzia il nuovo regime delle decadenze in ordine alle allegazioni documentali ed all’indicazione dei mezzi di prova, per cui per l’opponente il termine ultimo per le richieste probatorie e per il deposito coincide ora con il ricorso introduttivo, come previsto dall’art. 414, c. 4 e 5, c.p.c., mentre per l’Amministrazione convenuta operano le preclusioni previste dall’art. 416 c.p.c. per cui debbono essere proposte nella memoria difensiva (da depositare almeno 10 giorni prima dell’udienza) le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio, le proprie difese in fatto ed in diritto, nonché debbono essere indicati i mezzi di prova ed i documenti da depositare

 

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