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La riforma del mercato del lavoro dallo statuto dei lavoratori alla Legge Biagi- breve analisi-Diritto.it

 

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Mancuso Raffaele

 

Introduzione -

 

Paragrafo Primo - Breve analisi del diritto del lavoro negli ultimi trenta anni, a partire dalla promulgazione dello Statuto dei Lavoratori nel 1970 ad oggi.

 

Paragrafo Secondo - Il Pacchetto Treu L. 196/97 introduzione dell'interinale.

 

Paragrafo Terzo - L'iter parlamentare che ha condotto alla legge di riforma, cd. Legge Biagi,nell’ambito della “Strategia Europea per l’Occupazione” definita a Lisbona.

 

Paragrafo-Quarto - Part-time e clausole flessibile ed elastiche.

 

Paragrafo Quinto - La Riforma del Mercato del lavoro e il mondo della Scuola.

 

 

 

Introduzione

 

La legge di modifica della normativa del Mercato del Lavoro in Italia è un tematica d’ampio respiro che adesso vede coinvolti anche e soprattutto le Istituzioni Comunitarie in rapporto simbiotico con quelle nazionali.

 

Da diversi anni oramai interesse, delle istituzioni competenti presso la Comunità Europea oltre alle rispettive competenti istituzioni italiane, la modifica di un vecchio sistema farraginoso e rigido delle normative sul mercato del lavoro ancorate a vecchi ideologismi.

 

A pro di ciò vediamo che nel 2003 il nuovo esecutivo italiano, tra varie polemiche più o meno costruttive, introdusse nuovi strumenti che consentirono di rafforzare una strategia di riforma che diede al mercato del lavoro italiano nuove opportunità.

 

La riforma che prende il nome dal compianto Prof. Biagi è stata da diversi soggetti del mondo politico oltre che accademico considerata la legge che ha introdotto la precarizzazione e mercificazione del lavoratore.

 

Qualcuno disse che era per il Suo padre fondatore una vera ossessione, ma così non era si trattava di passione , una passione che solo chi la percepisce e la vive profondamente la può capire. Una passione per la quale un uomo lungimirante sacrifico la Sua vita, vittima di alcuni criminali che nel colpire un uomo lasciato solo ebbero a dire, per sentirsi forti, che così avevano colpito lo Stato.

 

Sono passati da qual maledetto evento molti anni ed è tempo che qualcuno, con una serenità che sembra ancora non esserci, parli di quella che è ed è giusto che sia riconosciuta come riforma necessaria a favore dei lavoratori non contro di essi.

 

Questo breve elaborato si propone di vagliare, in modo sicuramente non esaustivo, utilizzando un linguaggio volutamente semplice, le politiche per l’impiego succedesi negli anni in cui maturò la l.276/2003, è di esporre le novità introdotte con la legge che porta il nome del compianto Prof. Biagi.

 

 

 

Paragrafo Primo

 

Breve analisi del diritto del lavoro negli ultimi trenta anni, a partire dalla promulgazione dello Statuto dei Lavoratori nel 1970 ad oggi.

 

Dalla legge istitutiva dello statuto dei lavoratori negli anni settanta molte e numerose sono state le normative che hanno modificato il panorama normativo in oggetto, ricordiamo per completezza d’esposizione dell’elaborato, la L.533 del 1973 legge madre di riforma del processo del lavoro che ha permesso di accorciare i tempi lunghissimi di tale procedimento.

 

Ricordiamo:

 

    la legge del 1977 n. 203 sulla parità tra i sessi come la legge 125/1991.

 

il libro bianco del Professor Biagi, grande Giuslavorista, uomo dalla gran lungimiranza che prima di tutti aveva capito che per avere un lavoro di qualità bisognava uscire dal sommerso.

 

Premesso brevemente questo cammino di crescita fino ad arrivare alle legge che più mi interessa e nello specifico la legge 30 del 2003 legge quadro di riforma del mercato del lavoro che in simbiosi con il d.lgs. 276/03 ha trasformato la normazione del mercato del lavoro del nostro paese cosa necessaria anche secondo il quadro normativo comunitario. Sono già passati molti anni dalla promulgazione e non si può non affermare che senza quella norma che introdusse varie tipologie di lavoro flessibile oggi la crisi che attanaglia non solo l’Italia avrebbe avuto effetti più visibili su nostri livelli di occupazione.

 

L'art. 1 della l. 30/03 e il d.lgs 276/2003 nell’orientamento della legislazione comunitaria, si propose l’obiettivo di portare il mercato italiano a tassi d’occupazione in crescita, cosa che e stata raggiunta seppur non visibilmente a causa della crisi, tale norma ancora stenta a decollare come dovrebbe forse a causa di troppi timori verso questa riforma che è tacciata come una riforma che porta la mercificazione della forza lavoro.

 

Il problema che la Comunità Europea e l’Italia cercavano di risolvere con quelle normative vedi la Strategia Europea per l'Occupazione , il Piano Nazionale per l'Occupazione (Nap 2003), il Processo di Lisbona del 2000, i Libri Bianchi di Delor (1993), è quello creato in decenni di politica rigida in materia di occupazione tesa più a garantire il posto di lavoro che a fare in modo che la richiesta di forza lavoro crescesse in maniere esponenziale.

 

Paragone sicuramente visibile agli occhi di tutti è il confronto tra i tassi di disoccupazioni europei, con un sistema irrigidito per esempio dall’ art.18 della legge 300/1970, e quelli del sistema Americano ove questa rigidità non esiste.

 

In Italia vi fù un breve stralcio di tempo in cui si parlò di una modifica del suddetto articolo in via sperimentale ma la volontà di alcuni non ha permesso quella sperimentazione che a mio avviso darebbe una ventata di cambiamento per il nostro mercato del lavoro.

 

Un primo passo, in tal senso, è l'art.8 del decreto 138/2011 da poco convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 che già definito: sovvertimento dell’ordine delle fonti del diritto, attentato ai diritti dei lavoratori, ma la stessa lettera di Trichet e Draghi al Primo Ministro Italiano, di questa estate, era chiara nel chiedere tali cambiamenti come necessari.

 

L’art. 8 del D.L. n. 138/2011 “Sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità” ha riconosciuto un maggior potere alla contrattazione collettiva aziendale o territoriale statuisce che i contratti collettivi di lavoro, aziendali o territoriali, sottoscritti da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero dalle rappresentanze sindacali operanti in azienda possono realizzare specifiche intese finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario.

 

Fermo restando che qui non si sta parlando dell’abolizione dell’art. 18 statuto dei lavoratori sic et simpliciter, ma piuttosto di un equo bilanciamento di interessi tra imprese e lavoratori.

 

E’ mio fermo convincimento che l’imprenditore italiano e troppo imbrigliato da vari paletti che non gli consentono, di esprimersi al meglio e di far crescere l’impresa italiana legata da briglie troppo strette.

 

Tutto questo forse nasce dal fatto che troppi sono convinti che l’imprenditore libero dai lacci suddetti cercherebbe di massimizzare i profitti sfruttando i lavoratori, ma io sono convinto che la vera natura dell’imprenditore, quello serio, è quella come disse “ David Rockfeller in una sua biografia” di mettere i propri capitali al servizi della comunità in modo da, oltre che avere i propri profitti cosa naturale, migliorare le condizioni di vita della comunità.

 

Non bisogna certo pensare che l’art. 18 dello statuto dei lavoratori sia l’unico disincentivo ad attrarre capitali ed imprese estere , molti altri ve ne sono: infrastrutture che non sono adeguate, burocrazia ancora eccessivamente lenta, la giustizia civile che non funziona etc.

 

Per onesta intellettuale si sottolinea che: nell’Employment Outlook del 1999 gli esperti dell’Ocse hanno ammesso che vi è un’impossibilità empirica nello stabilire rigide relazioni causali tra le norme sul licenziamento e i livelli di occupazione.

 

Nell’Economic Outlook del 2002 si dichiara che le norme di tutela contro i licenziamenti non sembrano essere un ostacolo allo sviluppo tecnologico, ma potrebbero addirittura favorirlo

 

Ecco il quadro da cui nasce in Italia il Dlgs 276/2003 al fine di dare più flessibilità ad un mercato del lavoro troppo arretrato e rigido, come ancora oggi nel 2011 affermato dalla Commissione Europea.

 

Questa normativa introdusse nuove tipologie contrattuali capaci di far crescere, a lungo termine in maniera più visibile, il nostro mercato del lavoro.

 

Il Libro Bianco, inoltre, suggeriva agli Stati membri di adottare iniziative che favorissero la riorganizzazione degli orari di lavoro, senza però tentare di imporre la riduzione per via legislativa.

 

Gli strumenti per raggiungere tali obiettivi dovevano e devono essere:

 

1. la negoziazione di un equilibrio migliore in tema di tutela sociale fra lavoratori permanenti e lavoratori a tempo determinato, in modo che sia le imprese sia i lavoratori possano scegliere il modello di lavoro preferito;

 

2. l'incoraggiamento della riduzione della settimana lavorativa (utilizzando maggiormente gli impianti se necessario e tutelando la competitività);

 

3. l’elaborazione di misure atte a favorire le persone iscritte alle liste di collocamento laddove vi fossero nuove opportunità di impiego;

 

4. la riduzione delle ore di lavoro su base annua e la possibilità di periodo di interruzione dal lavoro e di congedi di formazione.

 

Premesso quanto sopra è chiaro a molti che serviva un lavoro di sinergia tra politiche sulla formazione e quelle sulle tematiche del lavoro, come era stato sottolineato dalla commissione europea quale condicio sine qua non per una migliore crescita dei tassi d’occupazione.

 

Le vie che potevano portare alla soluzione di un così annoso problema erano due: il modello "Hire and Fire" degli Stati Uniti che fissavano meno vincoli al licenziamento , modelli di impossibile applicazione nella nostra Europa dato che la Carta dei diritti fondamentali definita a Nizza proclamava il principio per cui il licenziamento deve essere giustificato.

 

Il modello in atto in Italia per ragioni politiche e culturali era ed è quello del dialogo sociale, modello concepito dalla tradizione Europea come evidente modello garantista della parte più debole del sinallagma lavorativo.

 

Fermo restando che per principio di democrazia il dialogo tra le parti sociali dovrebbe e deve essere cosa naturale,dialogo che in Italia non sempre è possibile a causa dell’irrigidimento di certuni che con la lente dell’ideologismo rimangono fermi sulle proprie posizioni senza ascoltare cosa l’interlocutore stia proponendo.

 

Tra 1995-2001 il mercato del lavoro italiano ha avuto un segmento positivo dovuto agli effetti di una svolta, sicuramente travagliata, delle politiche sull’occupazione delle donne e dei giovani producendo un miglioramento dell’occupazione di queste categorie

 

Ricordiamo a pro di ciò le disposizioni previste in occasione del Consiglio Europeo di Lisbona del 2000.

 

 

 

Paragrafo Secondo

 

Il Pacchetto Treu L. 196/97 introduzione all’interinale

 

Il Lavoro detto “interinale” venne introdotto dalla legge 196/1997 figlia di un nuovo modo di vedere le cose e sintomo di un malessere che in Europa andava emergendo.

 

Infatti, come già esposto, molti erano i vincoli e le rigidità del sistema Europeo dell’occupazione, dai anni del dopoguerra fino ad arrivare al boom degli anni settanta, la prosperità ha consentito di non preoccuparsi troppo di tali rigidità, anche se è da sottolineare che diversi studi anno specificato che

 

l’Italia nel periodo d’oro presentava dei parametri di crescita dell’occupazione sicuramente minori del dovuto. Inoltre fino al 2000, ma forse ancora oggi seppur in misura minore, era consueto in Italia lavorare in nero, quindi quelle protezioni di alcuni le “ pagavano “ in molti lavorando senza protezione alcuna.

 

Questo periodo dicevamo di “ vacche grasse” e di spesa pubblica incontrollata ha permesso al nostro paese di interessarsi poco delle politiche dell’occupazione , questo disinteresse oggi nell’era della globalizzazione non è più possibile.

 

Non si deve dimenticare che l’Italia ha potuto in quegli anni permettersi di continuare ad avere un apparato industriale poco consono ad un paese di tale grandezza anche grazie alla debolezza della lira che permetteva maggiori esportazioni e grazie alla mano pubblica che finanziava tutto, si ricorda che la Fiat è stata per decenni finanziata dallo Stato ma non solo la Fiat.

 

Questo modo di gestire la res publica ha creato arretratezza nel nostro Paese, poco interessato ancora oggi ad investire sulla ricerca, errore che invece altri paesi anche Europei non hanno fatto e che adesso continuavo ad avere buoni tassi d’esportazioni dovuti alla loro specializzazione in vari settori.(vedi Germania).

 

Come recita l’art. 1 della legge in oggetto di questo paragrafo il lavoro interinale è:

 

” Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo è il contratto mediante il quale un'impresa di fornitura di lavoro temporaneo, di seguito denominata "impresa fornitrice", iscritta all'albo previsto dall'articolo 2, comma 1, pone uno o più lavoratori, di seguito denominati "prestatori di lavoro temporaneo", da essa assunti con il contratto previsto dall'articolo 3, a disposizione di un'impresa che ne utilizzi la prestazione lavorativa, di seguito denominata "impresa utilizzatrice", per il soddisfacimento di esigenze di carattere temporaneo”

 

Quindi un’impresa fornitrice attraverso un contratto di fornitura di lavoro temporaneo assume il lavoratore o i lavoratori temporaneamente inviandolo alle dipendenze di un’impresa utilizzatrice per adempiere alle mansioni a cui verrà assegnato temporaneamente.

 

Detto questo è mia cura sottolineare come questa legge ha permesso di diminuire il tasso di disoccupazione di lunga durata e inoltre ha creato una nuova singolare caratteristica, infatti il lavoratore in oggetto si troverà ad avere due “datori di lavoro” solidalmente responsabili per l’adempimento del sinallagma del rapporto lavorativo.

 

Per una migliore comprensione del lavoro interinale, ma non solo, basta collegarsi al sito web del Ministero del Lavoro dove sarà possibile avere molto materiale in merito, l’elenco delle agenzie autorizzate e altro.

 

Una tra le Agenzie autorizzate tra le più grandi è l’Adecco la quale ha un Home page molto completa dove il candidato, in fieri, potrà visionare tutte le offerte che sono di suo interesse e anche inserire il proprio curriculum.

 

Il sistema permette al candidato di registrarsi dotandolo di Username e Password che serviranno ogni qual volta il soggetto vorrà modificare il proprio c.v. aggiornandolo.

 

 

 

Paragrafo Terzo

 

L'iter parlamentare che ha condotto alla legge di riforma, cd. Legge Biagi, nell’ambito della “Strategia Europea per l’Occupazione” definita a Lisbona

 

Con la legge di riforma del mercato del lavoro, legge che verrà sicuramente rivalutata nel lungo periodo da coloro che ancor oggi la tacciano come legge fatta dai datori di lavoro per se stessi e che a loro dire precarizza la posizione dei lavoratori, mercificandoli.

 

Nasce nell’ambito della “ Strategie Europee dell’ Occupazione” definita a Lisbona, mira al raggiungimento di un mercato del lavoro meno rigido quindi più flessibile capace di assorbire le sacche di disoccupati di lunga durata che già dopo due anni dall’entrata in vigore della legge 276/2003 sono diminuiti.

 

A mio avviso queste legge, sicuramente voluta in ambito Europeo e Nazionale da molte persone, non precarizza, bisogna riflettere, con serenità, sul fatto se sia meglio non lavorare per anni o lavorare “ in nero”, costume al sud prima molto diffuso, ma adesso in diminuzione, oppure lavorare con tutte le garanzie contrattuali seppur a tempo determinato.

 

Tale esperienza acquisita con contratti flessibili permetterà al lavoratore, in futuro, nel presentarsi al nuovo datore di lavoro di poter spendere un bagaglio di esperienze lavorative prima non possedute.

 

Altro nodo che, a mio avviso, dovrà essere sciolto sono gli ammortizzatori sociali, quasi assenti in Italia, che devono iniziare ad essere un incentivo affinché il lavoratore si riqualifichi e quindi si ricollochi nel mercato del lavoro.

 

Infatti, ancora oggi certi ammortizzatori,come la cassa integrazione, fanno sì che il lavoratore non sia attivo alla ricerca di un nuovo posto di lavoro anche se vi sono norme che permettono sgravi fiscali e contributivi ai datori di lavoro che assumono un soggetto in cassa integrazione oppure in mobilità.

 

Questo ho potuto personalmente riscontrarlo anche dall’esperienza fatta come dipendente di un centro per l’impiego dove certe persone in mobilità rifiutavano offerte lavorative perché gli conveniva prendere l’indennità ed essere liberi di occuparsi ad altro anche lavorando a nero piuttosto che accettare il posto.

 

Gli ammortizzatori così come i fondi per la solidarietà sociale dovrebbero obbligare i beneficiari a frequentare corsi di qualificazione e riqualificazione professionale seri e adatti ad insegnare un mestiere in modo da non essere fine a stessi.

 

In tema di ammortizzatori sociali moltissimo si deve fare ma i vincoli di bilancio di uno Stato in crisi e la mancanza di politici lungimiranti non permette tale auspicabile cambiamento.

 

 

 

Paragrafo Quarto

 

Il recepimento delle direttive europee: Part-time e clausole flessibili ed elastiche.

 

Dopo il travagliato lavoro di un gruppo di esperti impegnati in una tale riforma, sicuramente non legati a nessun colore politico dato che si svolse sotto due governo di colore politico opposto.

 

Molti maliziosi del mondo politico, in quegli anni, parlarono di tradimenti e di voltafaccia, ma chi ha detto questo ha dato prova di poco intendersi di riforme che non hanno colore politico quando vengono fatte per l’interesse della collettività e da uomini che hanno passione per il proprio lavoro.

 

Mi stupisco sempre molto quando mi accorgo che personaggi di un certo rilievo del mondo politico, dei sindacati, persone che partecipano a tavoli di concertazione e trasmissioni televisive di contenuto politico affermano cose che un lettore non troppo impegnato dei vari testi legislativi potrebbe subito smentire, forse il mio stupore deriva da una scarsa conoscenza del mondo politico avendo dedicato la maggior parte del mio tempo alla lettura e allo studio cosa che mi appaga più d’ogni altra cosa.

 

Finalmente si arriva anche in Italia ad una normativa voluta soprattutto in ambito Europeo e quindi necessariamente da recepire anche nel nostro paese. La normativa già riferita e la legge 30/2003 e il D.lgs 276/2003 che finalmente diede al sistema del mercato del lavoro una flessibilità ed elasticità necessaria all’imprenditore che deve essere messo sempre nelle migliori condizioni per lavorare e far lavorare i propri dipendenti.

 

Purtroppo , tale normativa, in assenza di una buona riforma degli ammortizzatori sociali è stata assunta da alcuni politici e sindacati come male assoluto da debellare.

 

La precedente normativa di riferimento al lavoro par-time e a termine furono così riprese e migliorate in modo da renderle maggiormente utilizzabili.

 

Parlando di lavoro part-time è doveroso innanzitutto sottolineare che nasce per dare alle categorie di soggetti già impegnati in altro o che in futuro vorrebbero più tempo per altre attività, di poter anche avere un introito economico a seguito di un’attività lavorativa ridotta, ricordiamo la categoria delle casalinghe o degli studenti.

 

In secondo luogo bisogna dire che abbiamo tre tipi di par-time,

 

    Orizzontale: se la riduzione d’orario è effettuata all'interno dell'orario giornaliero.

 

    Verticale : se la riduzione d’orario è effettuata nell'ambito di periodi concordati .

 

    Misto : è una combinazione delle due tipologie sopra descritte.

 

Il contratto di part-time è un contratto individuale, stipulato in forma scritta ad probationem, nel quale deve essere contenuta sia indicazione della durata e riportato l'orario di lavoro.

 

Il datore di lavoro che non adempie alla forma scritta, infatti, è soggetto, dietro ricorso del lavoratore al giudice competente, a vedersi trasformato il contratto par-time fraudolento in contratto a tempo pieno.

 

Anche il contratto di lavoro part-time può essere stipulato a tempo determinato.

 

Il decreto 276/2003 varia le anteriori clausole elastiche differenziandole tra:

 

-  clausole-flessibili

 

- clausole-elastiche

 

Le flessibili danno al datore di lavoro la possibilità di variare l’orario di lavoro del contratto a tempo parziale orizzontale, mentre le elastiche si riconducono al contratto part time verticale o misto.

 

Tali clausole devono essere formalizzate per iscritto anche contestualmente alla stipula del contratto e se richiesto dal lavoratore, in presenza di un rappresentante sindacale aziendale, da lui scelto.

 

Per la stipulazione delle suddette clausole è necessario il consenso del lavoratore che può rifiutare il patto elastico senza che ciò costituisca giustificato motivo di licenziamento.

 

E’ implicito che come necessaria conseguenza della diminuzione dell’orario di lavoro scaturisce la proporzionale diminuzione dei relativi benefici vedi ferie, retribuzione ecc.

 

 

 

Paragrafo- Quinto

 

La Riforma del Mercato del lavoro e il mondo della formazione

 

Il d.lgs. 276/2003 è intrinsecamente legato alla riforma della scuola, legame a mio avviso, in maniera inscindibile per la piena applicazione della stessa, infatti, questa sinergia di riforme renderà il mercato più attivo, concorrenziale assicurando un più naturale collocamento dei giovani nel mondo del lavoro.

 

L’apprendistato e i tirocini si fanno promotori per far accedere i giovani al lavoro, tali strumenti nelle aziende diventando propedeutici al lavoro in senso proprio.

 

L’apprendistato in tutte le sue declinazioni si rende garante di un cammino formativo introdotto dalla Riforma Moratti e che continua ancor oggi con la Riforma Gelmini.

 

Lo stage, l’opportunità di introdurre lo studente nella realtà aziendali con un primo approccio è una opportunità straordinaria sia per lo studente che per l’Università in modo da poter adattare i piani di studio e l’offerta formativa alle reali esigenze del mercato.

 

All’interno delle Università si sono così creati gli stage-office capaci di essere un punto di incontro tra offerta formativa e ricerca lavorativa.

 

Le loro sue funzioni sono:

 

    preparazione delle convenzioni con le aziende ;

 

    accostamento con le aziende e le istituzioni, al fine di raccogliere e vagliare l’offerta

 

formativa;

 

    selezione delle richieste di stage da parte degli studenti e dei laureati/diplomati universitari;

 

    contatto con il personale docente disponibile a svolgere la funzione di tutor;

 

    cooperazione con il tutor e con i responsabili aziendali;

 

    attuazione degli adempimenti previsti dalla normativa;

 

    osservazione costante sullo svolgimento degli stage

 

 

 

BIBLIOGRAFIA

 

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Antonelli G., Nosvelli M., Monitoraggio e valutazione delle politiche del lavoro per una nuova economia, Bologna, Il Mulino, 2002

 

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Baroni M. (a cura di), Piani locali per l'occupazione: guida all'applicazione della strategia europea per l'occupazione in ambito locale, Gorle, CEL, 2001

 

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Lavoro notturno: normativa comunitaria e disciplina nazionale, Castelmaggiore, Sinnea International, 2000

 

Libro bianco sul lavoro. Il documento del ministero del Welfare elaborato da Marco

 

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Politiche formative e politiche del lavoro nell'esperienza comparata: spunti di

 

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Le politiche per l'occupazione in Italia tra crisi della contrattazione collettiva

 

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I referendum sociali: un'occasione per riformare il mercato del lavoro italiano, Castelmaggiore, Sinnea international, 2000

 

La riforma amministrativa e i servizi per l'impiego, Castelmaggiore, Sinnea International, 2000

 

La riforma del collocamento in Italia : fine del monopolio pubblico, conferimento

 

alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro e

 

legalizzazione delle agenzie private di intermediazione, Castelmaggiore, Sinnea International, 1999

 

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