Avv. Paolo Nesta


Palazzo Giustizia  Roma


Palazzo Giustizia Milano

Sede di Roma: C.so Vittorio Emanuele II,  252   00186 – Roma
Tel. (+39) 06.6864694 – 06.6833101 Fax (+39) 06.6838993
Sede di Milano:  Via Pattari,  6   20122 - Milano 
Tel. (+39) 02.36556452 – 02.36556453  Fax (+ 39) 02.36556454 

 

RICORSO PRINCIPALE ED INCIDENTALE: SECONDO L’ADUNANZA PLENARIA N. 4/2011- Massimo Marasca-Diritto e processo.it

 

Home page

Note legali e privacy

Dove siamo

Profilo e attività

Avvocati dello Studio

Contatti

Cassa di Previdenza e deontologia forense

Notizie di cultura e di utilità varie

 

 

Massimo Marasca, Magistrato

 

 

 

 

 

A) i termini della questione. La questione dei rapporti tra ricorso incidentale e ricorso principale nel giudizio amministrativo, è da dire che la stessa è stata affrontata da due recenti pronunce dall'Ad. Plen.: la sentenza  11/08 e la pronuncia del n.4 del 07-04-2011.

 

L'interpretazione tradizionale sostiene che quando con il ricorso incidentale viene posta una questione pregiudiziale o preliminare questa deve essere affrontata con priorità rispetto alle altre.

 

Il problema si è posto nel caso di ammissione alla gara di due sole imprese. In particolare, ci si è chiesti se continui a sussistere l'interesse ad agire dell'impresa ricorrente principale, quando risulti fondato il ricorso incidentale dell'aggiudicataria (ricorrente incidentale) sull'illegittimità dell'ammissione della ricorrente principale.

 

Bisogna prendere le mosse dalla natura giuridica del ricorso incidentale.

 

In particolare, si evidenzia che lo stesso s'innesta nell'ambito di un'impugnativa proposta dall'attore principale contro il provvedimento amministrativo lesivo. Esso costituisce una particolare modalità di esercizio del diritto di difesa spettante alle parti del giudizio diverso dal ricorrente e, segnatamente, al conto interessato.

 

            Secondo la prima tesi il ricorso incidentale è uno strumento di difesa attiva della parte che si sostanza in un'eccezione del controinteressato  per il soddisfacimento di un interesse sorto soltanto a seguito dell'impugnazione principale ed è da questa dipendente.

 

            Altro indirizzo interpretativo, invece, preferisce inquadrare il ricorso incidentale nella categoria della riconvenzione, considerando che si tratti di un mezzo di difesa del convenuto, consistente nella proposizione di una domanda in contraddizione con quella dell'attore principale, dipendente dal titolo dedotto in giudizio. Secondo questa impostazione il ricorso incidentale non mira esclusivamente alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso principale, ma tende anche ad una pronuncia di annullamento del provvedimento impugnato in via incidentale (se vi sia la richiesta espressa nella parte), salva la valutazione delle ulteriori conseguenze sulle sorti del ricorso principale (di inammissibilità od infondatezza).

 

Ne discende che in entrambe le ipotesi la giurisprudenza maggioritaria concorda sul cosiddetto effetto paralizzante del ricorso incidentale, in base al quale il ricorso incidentale deve essere esaminato prioritariamente quando venga contestata la sussistenza di una delle condizioni dell'azione del ricorso principale (legittimazione ad agire ho interesse a ricorrere). In tal caso, infatti, il ricorso incidentale pone una questione di rito del ricorso principale, cosicché si ha la necessità di esaminare prioritariamente lo stesso ricorso incidentale.

 

L'applicazione di questo principio nelle procedure selettive ha condotto la giurisprudenza a ritenere prioritario l'esame del ricorso incidentale in due ipotesi:

 

1.            quando ricorrente incidentale contesti la sussistenza della legittimazione ad agire in capo al ricorrente principale, lamentando, ad esempio, la mancanza di uno dei requisiti di partecipazione alla gara;

 

2.            Quando sia il ricorrente principale sia quel incidentale si contestino reciprocamente l'illegittima ammissione alla gara.

 

In particolare, in questa seconda ipotesi la necessità di esame prioritario del ricorso incidentale discende dalla circostanza che vi sarebbe un sopravvenuto difetto d'interesse ad agire del ricorrente principale, poiché quest'ultimo deve essere escluso dalla gara.

 

Dubbi interpretativi si ponevano proprio in relazione a quest'ultima ipotesi. Analizziamo le tesi che si contendevano il campo prima dell'Ad. Plen. 11-08 e della successiva Ad plen. 4/11.

 

I.             La tesi secondo cui il ricorso incidentale escludente  ha effetto paralizzante e quindi va analizzato per primo. L’orientamento tradizionale è quello secondo cui al ricorso incidentale c.d. escludente (volto cioè a dimostrare che il ricorrente principale non doveva partecipare alla gara perché privo di qualche requisito di ammissione) deve attribuirsi sempre e comunque priorità nell’esame e, in caso di fondatezza, ha effetto paralizzante rispetto all’esame del ricorso principale. Questa tesi si fonda sulla considerazione secondo cui l’impresa, quando si accerta (tramite l’esame del ricorso incidentale) che ha partecipato alla gara illegittimamente perché priva di un requisito di ammissione, perde la legittimazione al ricorso, in quanto non ha più una posizione differenziata rispetto al quisque de populo. Questo ragionamento trova conforto in un orientamento giurisprudenziale risalente a Cons. Stato, sez. IV, 23 gennaio 1986, n 57 (est. Lignani), che  equipara l'impresa che ha partecipato illegittimamente a quella che non ha mai partecipato (o che è stata legittimamente esclusa). Tale passaggio ulteriore viene compiuto per la prima volta da Cons. Stato, sez. VI, 6 marzo 1992, n. 159, est. Severini.

 

II.           La tesi secondo cui il ricorso principale va esaminato sempre per primo. Altra tesi è quella che, partendo dalla natura accessoria e condizionata del ricorso incidentale giunge alla conclusione secondo cui il rimedio non potrebbe mai essere utilizzato per impedire l’esame della domanda principale, che dovrebbe quindi avere sempre priorità logica, con l’ulteriore effetto che la sua fondatezza finirebbe per paralizzare il ricorso incidentale.

 

 

 

III.          La tesi secondo cui vanno esaminati entrambi i ricorsi nel merito. Nella nota sentenza Cons. Stato sez. V, 8 maggio 2002, n. 2468 (est. Lipari), il Consiglio di Stato, pur occupandosi di una gara con più di due concorrenti e ribadendo, in quella fattispecie, la priorità logica del ricorso incidentale, osserva tuttavia, incidentalmente, che nella eventualità di gara con due concorrenti “potrebbe apparire più congrua una decisione che, disponendo l’annullamento degli atti contestati, determini il rinnovo delle operazioni concorsuali”. Tale passaggio motivazionale ha dato la stura ad un diverso indirizzo giurisprudenziale, secondo cui nelle gare concorsuali con due soli partecipanti, ciascuno dei quali contesti l’ammissibilità dell’offerta presentata dall’altro, la regola generale della priorità dell’esame del ricorso incidentale volto a sollevare questioni relativa alla legittimazione del ricorrente principale, non può essere applicata perché il ricorrente principale conserva comunque l’interesse all’esclusione anche dell’offerta del contro interessato, al fine della rinnovazione della gara.

 

IV.          La tesi che attribuisce rilevanza all’anteriorità del segmento procedimentale investito dalla censura.  Secondo questa tesi l’ordine di esame tra ricorso principale e ricorso incidentale andrebbe compiuta in base all’anteriorità del segmento procedimentale investito dalla censura. Si tratta di un criterio utilizzabile soprattutto nelle gare a struttura bifasica, per attribuire effetto paralizzante al motivo che cade sulla fase procedimentale anteriore. Ad esempio, se una parte contesta la mancata esclusione dalla prequalificazione della controparte, che invece contesta la mancata esclusione dalla gara strictu senso intesa, il primo ricorso (a prescindere dal fatto che proposto in via principale o incidentale) avrebbe comunque priorità logica. Un’applicazione di tale criterio è stata fatta recentemente da Cons. Stato, sez. V, 13 novembre 2007, n. 5811 (est. Russo), in cui si afferma che il ricorso principale che contesta un difetto nella sigillatura della busta recante l’offerta va esaminato prima del ricorso incidentale che contesta l’omessa dichiarazione della mancnaza di interdizione, inabilitazione o fallimento.

 

 

 

V.            La soluzione accolta dalla decisione dell’Adunanza Plenaria n. 11/2008 è quella dell'esame di entrambi i ricorsi, poiché l'ordine logico di trattazione dei ricorsi non può danneggiare una delle parti.

 

In questo quadro di posizioni piuttosto variegate interviene la decisione della Plenaria n. 11 del 2008. La decisione del Supremo Consesso esprime un concetto molto chiaro, quello secondo cui il principio della parità delle parti impedisce una soccombenza anche parziale in conseguenza dei criteri logici che il giudice ha seguito nell’ordine di trattazione delle questioni. Applicando questo principio al caso di gara con due soli concorrenti che si contestino reciprocamente (con ricorso principale e incidentale) la partecipazione, l’Adunanza Plenaria afferma che il giudice, qualunque sia il primo ricorso che esamini e ritenga fondato (principale o incidentale), deve tenere conto dell’interesse strumentale di ciascuna impresa alla ripetizione della gara e deve esaminare anche l’altro, quando la fondatezza di entrambi comporta l’annullamento di tutti gli atti di ammissione alla gara, e per illegittimità derivata, anche dell’aggiudicazione, con il conseguente obbligo dell’amministrazione di indirne una ulteriore.

 

 

 

 

B) Quali sono le implicazioni che derivano dalla decisioni dell’Adunanza Plenaria 11/08?

 

Dalle decisione dell’Adunanza Plenaria n. 11/2008 derivano importanti conseguenze di carattere teorico, che investono gli stessi concetti di legittimazione al ricorso ed interesse al ricorso.

 

Implicazioni sulla nozione di legittimazione al ricorso. La prima conseguenza, non esplicitata ma certamente presupposta dalla decisione in esame, è che la partecipazione alla gara, anche se avviene illegittimamente, è fonte di legittimazione al ricorso. In altre parole, l’impresa che viene ammessa a partecipare alla gara diventa, per ciò solo, titolare di una posizione differenziata rispetto al quisque de populo.

 

Implicazioni sulla nozione di interesse al ricorso. L’altro corollario che si ricava dalla decisione della Plenaria, questo non implicito ma dichiarato espressamente, è che l’interesse strumentale alla ripetizione della gara è sufficiente per ritenere esistente l’interesse al ricorso. Tale l’interesse strumentale è anche alla base di quell’orientamento che ammette il risarcimento della chance a favore dell’impresa che non riesca a dimostrare che senza l’illegittimità si sarebbe certamente aggiudicata la gara.

 

            interesse strumentale al rinnovamento della gara. L'adunanza plenaria ha configurato un interesse procedimentale e strumentale al rinnovamento della gara. In proposito si pone di verificare se l’annullamento di una gara (in conseguenza dell’accertamento di un vizio che travolge l’intera procedura, oppure, come nel caso che più direttamente ci interessa, dell’accertamento dell’illegittimità ammissione di tutte le imprese partecipanti) determini veramente in capo all’Amministrazione l’obbligo di ripetere la gara. Una parte della dottrina contesta, con diverse argomentazioni, tale conclusione.  Alcuni Autori hanno ad esempio prospettato la necessità di applicare in tal caso la disciplina delle gare deserte.  Altri sostengono che, anche a prescindere dall’applicazione della disciplina delle gare deserte, l’Amministrazione rimarrebbe comunque libera di non bandire una nuova gara, rivalutando la convenienza economica dell’operazione. La soluzione della plenaria è che la ripetizione della gara è un obbligo, salvo l’esercizio del potere di autotutela. Ciò perché vi è quell’indirizzo giurisprudenziale (recepito anch’esso dalla Plenaria n. 9/2008) secondo cui l’effetto conformativo derivante dalla sentenza di annullamento dell’aggiudicazione consiste, a seconda del tipo di vizio accertato, o nell’obbligo di scorrere la graduatoria o, appunto, nell’obbligo di rifare la gara.

 

Le ipotesi di ricorso incidentale con effetti paralizzanti. Anche dopo la presa di posizione dell’Adunanza Plenaria n. 11/2008, non vi è dubbio che in alcuni casi il ricorso incidentale possa avere ancora effetti c.d. Paralizzanti. Si tratta di ipotesi, nelle quali vi è una posizione asimmetrica delle parti, cosicché il GA non porterebbe alcuno squilibrio:

 

▪              A) La prima ipotesi si ha quando il ricorrente principale rivolge censure soltanto contro la valutazione dell’offerta, contro il punteggio attribuito alla sua offerta e/o a quella dell’aggiudicatario, mentre l’aggiudicatario con l’impugnazione incidentale dimostra che il ricorrente principale non poteva in radice partecipare alla gara;

 

▪              B) La seconda ipotesi ricorre quando il ricorrente incidentale dimostra che il ricorrente principale è privo di un requisito tale da non poter partecipare neanche ad una eventuale gara successiva (ad esempio un requisito generale di affidabilità morale);

 

▪              C) La terza ipotesi, è quella in cui il ricorrente principale non può più ottenere l’aggiudicazione (anche dopo la rinnovazione della gara) perché il contratto è eseguito oppure perché si verte in una di quelle ipotesi in cui la stipula del contratto preclude l’effetto caducante dell’aggiudicazione (come è per le cd. infrastrutture strategiche oppure per gli investimenti che rientrano nel quadro strategico nazionale ai sensi dell’art. 20 d.l. n. 185/2008, conv. in l. n. 2/2009). In questo caso il ricorrente principale non può che proporre una domanda risarcitoria o un ricorso per l’annullamento destinato a convertirsi in domanda risarcitoria.

 

La gara cui partecipano più di due imprese. Veniamo in conclusione all’ipotesi dubbia e che ha dato luogo ad una nuova rimessione all'adunanza plenaria: quella in cui due imprese si contestano reciprocamente l’ammissione alla gara, in presenza di altre imprese ammesse alla procedura e presenti in graduatoria. In questo caso, il ricorso incidentale secondo l’orientamento tradizionale (avallato anche dalla Plenaria n. 11/2008), avrebbe effetto paralizzante perché nel momento in cui dimostra che il ricorrente principale non può partecipare alla gara viene meno anche l’interesse strumentale alla ripetizione della medesima, in quanto c’è comunque un terzo graduato che potrebbe ottenere aggiudicazione.  La questione è stata, però, rimessa nuovamente alla Plenaria con l'ordinanza 351 del febbraio 2011 (est De Nictolis).

 

In questa fattispecie si devono fare ulteriori distinzioni.

 

1.            Innanzitutto potrebbe esserci il caso in cui il ricorrente principale fa valere un vizio che travolgerebbe l’intera procedura: in tal caso secondo al ricorso incidentale non possiamo dare effetto paralizzante perché trova comunque ingresso l’interesse strumentale alla ripetizione della procedura.

 

2.            Altra possibilità è quella che il ricorrente principale contesti l’ammissione non solo del ricorrente incidentale aggiudicatario ma anche delle altre imprese utilmente collocate e quindi dica “sono state tutte ammesse illegittimamente”: in questo caso il ricorso principale va comunque esaminato perché se fondato comporta l’obbligo di rifare la gara, secondo il medesimo schema delle due sole imprese in gara.

 

3.            La situazione problematica rimane quella in cui il ricorrente principale contesta l’ammissione dell’aggiudicatario ricorrente incidentale. Questa è una fattispecie nella quale normalmente si conclude, come si accennava, per la mancanza di interesse del ricorrente principale, riconoscendo effetto paralizzante al ricorso incidentale.

 

 

 

F) L'ordinanza  351 del 2010 rimette in discussione i seguenti punti:

 

1) della decorrenza del termine per impugnare il bando di gara. La Plenaria n. 1/2003 aveva affermato il princpio in base al quale, a parte le c.d. clasuole escludenti (quelle che cioè prevedono requisiti di partecipazione a pena di esclusione), le altre clausole del bando non devono essere immediatamente impgunate, in quanto esse non sono ancora lesive, diventandolo solo quando l'Amministrazione ne faccia concreta applicazione penalizzando il partecipante alla gara. Ora a VI Sezione rimette in discussione tale orientamento, sostenendo, invece,  che tutte le clausole se reputate illegittime andrebbero impugnate immediatamente. Si legge al riguardo nella motivazione: " La risposta negativa che qui si propone, in difformità dell’indirizzo consolidato, non è espressione di una logica sanzionatoria e formalistica, ma al contrario è ispirata al rispetto del principio di buona fede, di ovvia applicazione nelle trattative contrattuali fra privati e stranamente disatteso in rapporti che più degli altri lo esigerebbero.

 

2) è  necessaria la presentazione della domanda di partecipazione alla gara ai fini della legittimazione?;

 

3) Rapporti tra ricorso incidentale e ricorso principale. E' da escludere l'effetto paralizzante? La sezione prende le mosse dal'Adunanza Plenaria n. 11/2008, la quale aveva affermato che in caso di gara con due sole imprese che si contestano reciprocamente la legittimazione a partecipare, ricorso incidentale e ricorso principale vanno esaminati entrambi, in quanto l'accoglimento del ricorso incidentale c.d. "escludente" (volto a far accertare che il ricorrente principale non poteva partecipare) non priva di interesse il ricorrente principale, potendo questi sperare, in caso di accoglimento del suo ricorso, nella ripetizione della gara. La VI Sezione contesta queste conclusione e, soprattutto, contesta, la consistenza dell'interesse strumentale alla ripetizione della gara dubitando che taqle interesse possa ancora sorreggere il ricorso principaleuna volta che si sia accertato, tramite l'accoglimento del ricorso incidentale, che l'impresa che l'ha proporsto doveva essere esclusa dalla gara. Si legge al riguardo nella motivazione: "  A fronte di questo interesse, a dir poco ipotetico, vengono invece sacrificati : a) l’interesse pubblico, indubbio e attuale, all’esecuzione dell’opera (quantomeno all’esecuzione in tempi ragionevoli come auspicato e preteso in tutti i modi dal legislatore) b) l’interesse del privato beneficiario dell’aggiudicazione sia pure illegittima: interesse quest’ultimo da riconoscere in base ad un principio di buon senso, prima ancora che giuridico (…melior est condicio possidentis), e che lo pone in una situazione obbiettivamente più forte non distante da quella di chi abbia già stipulato il contratto (ed è inutile ricordare la "tutela" di cui gode tale posizione, anche in sede comunitaria). La diversa consistenza degli interessi, come prospettata dalla Sezione, mette anzitutto in discussione il richiamo alla par condicio fatto dalla plenaria e che costituisce uno dei cardini del ragionamento; ma più radicalmente quello che occorre rimeditare è la configurazione dell’interesse al rinnovo della gara - il c.d. interesse strumentale - come interesse legittimo. Che si tratti di un interesse privo di attualità e concretezza lo dimostra del resto il fatto che a seguito dell’annullamento della gara la stazione appaltante non è tenuta a pubblicare un nuovo bando, essendo tale scelta puramente discrezionale: la relativa pretesa dunque non sarebbe azionabile in sede di ottemperanza del giudicato, ciò che è proprio di ogni situazione soggettiva avente la consistenza di interesse legittimo. Nel caso in cui l’impresa partecipi alla gara, così spendendo le proprie chance, l’interesse da riconoscere è quello alla vittoria nella specifica gara a cui ha partecipato, e non anche quello al rinnovo della gara previo nuovo bando, altrimenti si perviene di fatto a rimettere in corsa un concorrente di cui per tabulas è stato accertato il difetto dei requisiti di partecipazione. Sul punto giova ricordare quella giurisprudenza, ancorché risalente, secondo cui, se è vero che ai fini della sussistenza dell’interesse a ricorrere contro gli atti di aggiudicazione di contratti pubblici è sufficiente dimostrare la sussistenza di un interesse «mediato», realizzabile attraverso il compimento di successivi atti dell’amministrazione, è tuttavia incontestabile che l’interesse a ricorrere deve essere escluso, quando, in relazione ai vizi dedotti dalla parte interessata, l’annullamento comporterebbe effetti conformativi, incompatibili con qualsiasi possibilità di realizzazione, anche meramente strumentale, dell’interesse fatto valere dal ricorrente (Cons. St., sez. V, 25 maggio 1998 n. 675). Sembra dunque più corretto e più rispondente alla reale portata degli interessi in gioco affermare – nei limiti precisati sub 7. - la regola della necessaria precedenza dell’esame del ricorso incidentale e dedurne senz’altro, ove si accerti la sua fondatezza, l’inammissibilità per carenza di interesse di quello principale. Non è certo necessario ricordare l’espresso richiamo fatto, a proposito delle trattative precontrattuali, a tale principio dall’art. 1337 c.c. e quello ancora più significativo contenuto nell’art. 1338 alla responsabilità di chi, "conoscendo o dovendo conoscere l’esistenza di una causa di invalidità del contratto, non ne ha dato notizia all’altra parte". In effetti, anche a non voler ricorrere a presunzioni di acquiescenza, sembra ovvio ritenere che quell’ "affidamento", così spesso invocato a danno della p.a., debba valere anche a favore di quest’ultima, nel momento in cui un soggetto chiede e sia ammesso a partecipare ad un procedimento sulla cui onerosità e complessità non è necessario ricordare.. Di questi principi di buona fede e affidamento appena menzionati è da ritenere espressione l’istituto dell’informativa preventiva in ordine all’intento di proporre ricorso giurisdizionale (art. 243-bis del codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 163/2006, introdotto dal d.lgs. n. 53/2010). Peraltro, l’assolvimento di detto obbligo non libera la parte, in caso di mancata risposta o risposta negativa dell’amministrazione, dall’onere di impugnare subito il bando, e comunque non costituisce un argomento contrario alla tesi fin qui sostenuta della inammissibilità dell’impugnazione da parte di chi partecipa alla gara pur ritenendo che il bando sia illegittimo."

 

4) l'ATI sovrabbondante viola la concorrenza?;

 

5) qual'è la sorte dell'avvalimento se cambia l'impresa ausiliaria?

 

 

 

F) La soluzione dell'Adunanza plenaria n. 4 del 07-04-2011 ribadisce l'orientamento tradizionale.

 

Sotto il profilo processuale, la vicenda esaminata nel 2011 presenta una differenza rispetto alla situazione valutata dall’Adunanza Plenaria n. 11/2008; Tale precedente riguardava il caso in cui le due uniche imprese ammesse alla gara abbiano ciascuna impugnato l’atto di ammissione dell’altra: l’una con ricorso principale e l’altra con ricorso incidentale. Nel caso affrontato nel 2011, ognuna delle tre concorrenti partecipanti alla gara ha contestato la partecipazione alla selezione delle altre due imprese. In concreto, però, gli atti di ammissione alla gara delle due ricorrenti di primo grado sono impugnati, attraverso la prospettazione di censure sostanzialmente corrispondenti, tanto con i ricorsi incidentali delle altre parti controinteressate, quanto con gli stessi ricorsi principali (contrapposti) dei due ricorrenti di primo grado.

 

L'Adunanza Plenaria condivide i profili critici mossi contro il precedente orientamento. In particolare, I punti richiamati sono, sommariamente, i seguenti (già esplicitati nell'ordinanza di remissione 351/2011):

 

a) il sistema elaborato dalla giurisprudenza favorisce una “litigiosità esasperata”;

 

b) la soluzione indicata dalla pronuncia n. 11/2008 non garantisce la soddisfazione dell’interesse primario del concorrente (l’aggiudicazione dell’appalto);

 

c)            tale indirizzo interpretativo rende “estremamente difficoltosa e spesso impossibile (si pensi alla perdita di finanziamenti comunitari) l’esecuzione dell’opera pubblica”.

 

d) non condivisibilità della nozione di interesse strumentale, perché  non è riconducibile all'interesse legittimo e la PA ha sempre discrezionalità di indire o meno un nuovo bando. E' un interesse ipotetico che contrasta con interesse pubblico all'esecuzione dell'opera e con quello privato all'aggiudicazione.

 

 l’Adunanza plenaria, per definire la soluzione del problema, ritiene necessario svolgere i seguenti punti:

 

a) l’esame delle questioni preliminari deve sempre precedere la valutazione del merito della domanda formulata dall’attore, (così quella di legittimazione al ricorso, che non sussiste quando il ricorrente principale doveva essere escluso dalla gara);

 

b) il vaglio delle condizioni e dei presupposti dell’azione, comprensivo dell’accertamento della legittimazione ad agire e dell’interesse al ricorso, deve essere saldamente inquadrato nell’ambito delle questioni pregiudiziali;

 

c) il ricorso incidentale costituisce uno strumento perfettamente idoneo ad introdurre, nel giudizio, una questione di carattere pregiudiziale rispetto al merito della domanda;

 

d) la nozione di ”interesse strumentale” non identifica un’autonoma posizione giuridica soggettiva, ma indica il rapporto di utilità tra l’accertata legittimazione al ricorso e la domanda formulata dall’attore;

 

e) salve puntuali eccezioni, individuate in coerenza con il diritto comunitario, la legittimazione al ricorso, in materia di affidamento di contratti pubblici, spetta solo al soggetto che ha legittimamente partecipato alla procedura selettiva.

 

Si chiarisce, in questo modo, che il ricorso incidentale può assumere un contenuto complesso, ancorché innestato nella matrice comune della “difesa attiva” della parte intimata.

 

In relazione alle diverse circostanze, infatti, lo strumento può tuttora assumere la fisionomia dell’atto con il quale la parte intimata:

 

a) formula un’eccezione, eventualmente a carattere riconvenzionale;

 

b) propone una vera e propria domanda riconvenzionale, diretta all’annullamento di un atto;

 

c) articola una domanda di accertamento pregiudiziale, volta, comunque, ad ottenere una pronuncia che precluda l’esame del merito del ricorso principale.

 

Nel nuovo disegno legislativo, poi, risulta fortemente attenuata, anche sotto il profilo letterale, la connotazione rigidamente “accessoria” del ricorso incidentale e la sua assoluta subordinazione al positivo esame del ricorso principale (desumibile, invece, secondo una certa lettura, dalla formulazione letterale delle disposizioni previgenti).

 

Anche in tale prospettiva, pertanto, viene confermata l’affermazione secondo cui l’esame del ricorso incidentale non è affatto sempre subordinato al previo giudizio di fondatezza del ricorso principale.

 

In relazione al contenuto concreto del ricorso incidentale e ai caratteri complessivi della controversia, pertanto, esso deve essere esaminato con priorità logica.

 

Sono invece rimaste prive di risposta, da parte dell'Adunanza Plenaria, le ulteriori questioni, pure poste dall'ordinanza di rimessione, relative a:

 

- l'ambito dell'onere di impugnazione immediata del bando di gara;

 

- la legittimazione all'impugnazione del bando.

 

- la modificabilità, o meno, "per riduzione" della compagine organizzativa delle a.t.i. e dei consorzi, in corso di gara;

 

- la possibilità, per l'impresa concorrente, di rinunciare, in corso di causa, ad avvalersi di un impresa ausiliaria, ai sensi dell'articolo 49 del codice dei contratti pubblici;

 

- i limiti di ammissibilità di un'a.t.i. (e di un consorzio) "sovrabbondanti", costituiti, cioè, da soggetti che, in concreto e nel loro complesso, presentino requisiti soggettivi di partecipazione quantitativamente molto superiori rispetto ai limiti minimi indicati nel bando di gara.

 

L'Adunanza Plenaria ha infatti osservato che tali tematiche non erano rilevanti al fine di dirimere la controversia concretamente sottoposta al vaglio giurisdizionale. Sicché, ritenendo evidentemente non percorribile una pronuncia nel solo interesse della legge, la stessa ha ritenuto non esservi occorrenza di esprimersi su tali profili.

 

 

 

 

Legislazione e normativa nazionale

Dottrina e sentenze

Consiglio Ordine Roma: informazioni

Rassegna stampa del giorno

Articoli, comunicati e notizie

Interventi, pareri e commenti degli Avvocati

Formulario di atti e modulistica

Informazioni di contenuto legale

Utilità per attività legale

Links a siti avvocatura e siti giuridici