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CONNIVENZA NON PUNIBILE E CONCORSO MORALE NEL REATO" - Riccardo MAZZON-Pers. e danno.it

 

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Dal concorso morale nel reato (cfr., amplius, "Il concorso di reati e il concorso di persone nel reato", Cedam 2011) è doveroso distinguere le (frequentemente) diverse ipotesi della connivenza, della mera presenza inattiva nel luogo di esecuzione del reato, nonché del mancato impedimento della consumazione del reato medesimo :

“la semplice presenza inattiva od anche la sola convivenza oppure il non avere impedito la consumazione del reato (relativamente al quale occorre considerare se sussiste un obbligo giuridico di impedire un evento) non costituiscono concorso morale, di cui all'art. 110 c.p., poiché questo richiede almeno il volontario rafforzamento, il contributo ideologico, o quanto meno, un'incidenza nel determinismo psicologico dell'autore del reato. (Fattispecie relativa ad esclusione di responsabilità di due imputati, dei quali era stata accertata la semplice presenza sulla scena del delitto, non essendo emerso alcun dato che manifestasse la loro volontà di rafforzare l'intenzione omicida del loro fratello)”.

Cassazione penale, sez. I, 17 ottobre 1985 Onorato Cass. Pen. 1987, 720

Premesso, dunque, che,

“la semplice condotta omissiva e connivente non è sufficiente a fondare un'affermazione di responsabilità a titolo di concorso nel reato, occorrendo, a tal fine, che sussista un contributo materiale o psicologico che abbia consentito una più agevole commissione del delitto, stimolando o rafforzando il proposito criminoso del concorrente”

Cassazione penale, sez. VI, 26 novembre 2002, n. 61 Delle Grottaglie Cass. pen. 2003, 3410 (s.m.)

e così identificate le caratteristiche comuni alle due figure,

“la connivenza si distingue dall'adesione passiva all'azione delittuosa altrui, perché solo dalla seconda questa trae alimento e forza. Entrambe hanno, infatti, una caratteristica comune e cioè la rappresentazione e la conoscenza del fatto delittuoso ed una precisa differenza, perché il connivente rispetto all'esecutore materiale del delitto e agli altri compartecipi è sempre un terzo estraneo, mentre chi aderisce passivamente è un soggetto oggettivamente e soggettivamente inserito nel rapporto concorsuale”

Cassazione penale, sez. I, 18 febbraio 1983 Rolando Giust. pen. 1984, II,102 (s.m.)

quanto alla distinzione tra connivenza

“la connivenza, non idonea ad integrare il concorso di persone nel reato, si verifica quando un individuo assiste passivamente alla perpetrazione di un reato che avrebbe la possibilità, ma non il dovere giuridico di impedire”

Cassazione penale, sez. I, 23 ottobre 1979 Fracchetti Cass. pen. 1980, 562 (s.m.) - conforme - Cassazione penale, sez. I, 23 ottobre 1978 Fracchetti Giust. pen. 1979, 399,II, (s.m.)

(efficacemente definita quale scienza che altri stia per commettere o commetta un reato)

“in tema di reato concorsuale, la distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel delitto, va individuata in ciò: mentre la connivenza (che è la scienza che altri sia per commettere o commetta un reato, e come tale non basta a dar vita ad una forma di concorso) postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, la condotta di partecipazione, invece, deve manifestarsi in un comportamento che arrechi un contributo alla realizzazione del delitto, sia pure, mediante il rafforzamento del proposito criminoso degli altri compartecipi, o di agevolazione dell'opera degli altri concorrenti, o che l'agente per effetto della sua condotta idonea a facilitarne l'esecuzione, abbia aumentato la possibilità della sua produzione, perché in forza del rapporto associativo diventano sue anche le condotte dei partecipi”

Cassazione penale, sez. I, 06 luglio 1987 Mango Cass. Pen. 1989, 1743 - conforme - Cassazione penale, sez. VI, 03 giugno 1994 Campostrini Cass. pen. 1996, 1128 (s.m.)

e concorso morale nel reato,

“non è sufficiente ad integrare il concorso morale la semplice connivenza del terzo, salvo che questi non sia tenuto, in virtù di uno specifico obbligo giuridico, ad impedire il fatto che ne costituisce reato. (Nella fattispecie è stato escluso che tale obbligo potesse incombere al temporaneo convivente di una donna trovata in possesso di un quantitativo di droga)”

Cassazione penale, sez. I, 13 febbraio 1985 Cariccia Giust. pen. 1986, II,19 (s.m.)

la giurisprudenza, nell'affermare che

“a configurare la nozione giuridica di concorso di persone nel reato decorre l'apporto, da parte di queste, di un'attività, materiale o morale, che, aderendo all'azione antigiuridica di altri, si colleghi, con efficacia causale, alla determinazione dell'evento, mentre ogni atteggiamento passivo, quale la semplice connivenza o l'inerte adesione morale o la mera presenza, costituiscono forme di connivenza, che non comportano partecipazione al reato,

Cassazione penale, sez. II, 18 marzo 1980 Palazzi Giust. pen. 1981, II,212 (s.m.)

comunemente precisa:

“si ha concorso ai sensi dell'art. 110 c.p., e non semplice connivenza, ogni volta che l'agente partecipa, in qualunque modo, alla realizzazione dell'illecito e, quindi, anche quando, con la sua presenza, agevola o rafforza il proposito criminoso altrui, giacché tale situazione è ben diversa, sotto il profilo ontologico e giuridico, dalla mera adesione interna ad un'altrui condotta penalmente rilevante, che nessun contributo arreca alla commissione del reato”.

Cassazione penale, sez. VI, 26 maggio 1993 Menzio Cass. pen. 1994, 2983 (s.m.) Mass. pen. cass. 1993, fasc. 11, 97 Giust. pen. 1994, II, 186 (s.m.) - conforme - Cassazione penale, sez. I, 27 novembre 1991 Terranova Cass. pen. 1993, 294 (s.m.) Giust. pen. 1992, II, 350 (s.m.)

Quanto alla casistica giurisprudenziale in materia, si vedano le seguenti pronunce, aventi per oggetto il reato di minacce,

“la distinzione tra connivenza non punibile e concorso di persone nel reato va individuata nel fatto che, mentre la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, nel secondo detto comportarmento può manifestarsi anche in forme che agevolino la condotta illecita, anche solo assicurando all'altro concorrente stimolo all'azione o un maggior senso di sicurezza nella propria condotta, palesando chiara adesione alla condotta delittuosa. (Nella specie, secondo la Corte correttamente era stata ravvisata la responsabilità a titolo di concorso nel reato di minaccia a carico di un imputato che aveva affiancato altro coimputato nell'aggressione verbale ai danni delle persone offese, pur essendo state profferite solo da quest'ultimo le frasi intimidatorie)”

Cassazione penale, sez. V, 05 ottobre 2007, n. 42044 C. e altro Guida al diritto 2007, 49 74 (SOLO MASSIMA)

l'omicidio volontario,

In tema di concorso di persone, mentre la connivenza non punibile postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, il concorso può essere manifestato in forme che agevolano la condotta illecita, anche solo assicurando all'altro concorrente nel reato lo stimolo all'azione criminosa, o un maggiore senso di sicurezza nella propria condotta, rendendo in tal modo palese una chiara adesione alla condotta delittuosa. (Nel caso di specie la S.C. ha ritenuto corretta la motivazione dei giudici di merito in relazione alla prova della responsabilità, a titolo di concorso nel reato di omicidio volontario, di uno dei partecipanti all'agguato organizzato nei confronti di un rappresentante di oggetti preziosi, nel corso del quale venivano esplosi ripetuti colpi di arma da fuoco contro l'auto condotta dalla vittima, che l'attingevano mortalmente)

Cassazione penale, sez. I, 14 febbraio 2006, n. 15023 - CED Cass. pen. 2006, 234128

nonché, soprattutto, la detenzione di sostanze stupefacenti:

“in tema di detenzione di sostanze stupefacenti, la distinzione tra connivenza non punibile e concorso di persone nel reato va individuata nel fatto che, mentre la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, nel concorso di persone è richiesto un contributo che può manifestarsi anche in forme che agevolino la detenzione, l'occultamento e il controllo della droga, assicurando all'altro concorrente, anche implicitamente, una collaborazione sulla quale questi può contare. (La Corte ha così condiviso la decisione di merito che aveva ritenuto il concorso punibile, e non la mera connivenza invocata dalla difesa, essendo stato accertato che l'imputata - moglie convivente del detentore della droga - aveva positivamente e consapevolmente contribuito alla custodia della sostanza, rinvenuta in luoghi di normale accesso alla medesima: busta sopra l'armadio; barattolo sistemato tra i generi alimentari nello sgabuzzino)”;

Cassazione penale, sez. IV, 08 luglio 2009, n. 39107 C. Guida al diritto 2009, 49 104 (SOLO MASSIMA) - conforme- Cassazione penale, sez. IV, 10 aprile 2006, n. 21441 - CED Cass. pen. 2006, 234569

“in tema di detenzione di sostanze stupefacenti, la distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel reato va individuata nel fatto che, mentre la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare alcun contributo alla realizzazione del reato, nel concorso di persona punibile nel fatto della detenzione illecita di sostanza stupefacente da parte di altri è richiesto, invece, un contributo partecipativo - morale o materiale - alla condotta criminosa altrui, caratterizzato, sotto il profilo psicologico, dalla coscienza e volontà di arrecare un contributo concorsuale alla realizzazione dell'evento illecito. Tale contributo può essere di qualsiasi genere ed è certamente ravvisabile nella condotta di chi, lungi dall'aver mantenuto un atteggiamento meramente passivo, nel consentire al detentore di custodire la droga nella sua abitazione abbia fornito a questi uno stimolo all'azione o comunque un maggior senso di sicurezza nella propria condotta (nella specie, correttamente, secondo la Corte, era stato ravvisato il concorso punibile giacché era stato accertato, in sede di merito, che l'imputata aveva realizzato una vera e propria "custodia" in nome e per conto del detentore della droga, finalizzata a garantire, anche per la singolarità del luogo di detenzione, dal rischio della scoperta)”;

Cassazione penale , sez. IV, 16 gennaio 2006, n. 11392 Q. Cass. pen. 2007, 9 3438 (NOTA)nota AMATO Guida al diritto 2006, 20 105 (SOLO MASSIMA) - conforme - Tribunale Matera, 17 dicembre 2008 S. e altro Riv. pen. 2009, 7-8 865

“in tema di detenzione di stupefacenti, la distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel delitto va individuata nel fatto che, mentre la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, nel concorso è richiesto un contributo quanto meno nell'occultamento, custodia e controllo dello stupefacente che, per essere finalizzati ad evitare che la stessa venga rinvenuta e quindi a protrarre la illegittima detenzione, costituiscono apporto concorsuale al reato in questione. (Fattispecie in cui è stato ritenuto concorrente il figlio, titolare dell'appartamento in cui la droga era nascosta)”;

Cassazione penale, sez. IV, 12 ottobre 2000, n. 12777 Zurolo Cass. pen. 2002, 365 (s.m.) - conforme - Cassazione penale, sez. IV, 10 novembre 2005, n. 47361 P. Guida al diritto 2006, 25 98 – conforme - Cassazione penale, sez. VI, 30 settembre 1993 Borgia Cass. pen. 1995, 182 (s.m.) Giust. pen. 1994, II, 393 (s.m.) Mass. pen. cass. 1994, fasc. 3, 74

“in tema di detenzione di sostanze stupefacenti a fine di spaccio, la distinzione tra connivenza non punibile del coniuge e concorso nel delitto va individuata nel fatto che, mentre la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, nel secondo detto comportamento deve manifestarsi in modo che si arrechi un contributo alla realizzazione del delitto, come mantenere i contatti con gli altri spacciatori o con gli acquirenti, ricevere telefonate e riferirne al proprio coniuge, facilitare ed agevolare la detenzione, contribuendo all'occultamento e fornendo così maggior senso di sicurezza al coniuge etc. La destinazione da parte del marito dei proventi dell'illecita attività al mantenimento della famiglia nulla aggiunge al comportamento passivo della moglie, la quale pur nella consapevolezza dell'attività illecita del marito, non apporta alcun contributo casuale alla detenzione della droga, mantenendo un atteggiamento passivo, che come tale non integra la figura del concorso nel reato”.

Cassazione penale, sez. VI, 22 settembre 1995, n. 751 Pisciotta Giust. pen. 1997, II, 63 (s.m.) Cass. pen. 1996, 3786 (s.m.)

 

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