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Costruzioni private e semplificazione delle regole nel decreto Sviluppo- Salvatore Gallo-LeggiOggi.it

 

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Sessanta giorni di tempo alle Regioni per approvare leggi specifiche (art. 5 del decreto legge 70 del 2011)

 

Il  recente decreto legge per lo sviluppo, 13 maggio 2011 n. 70, contiene all’articolo 5 (“Costruzioni private“) rilevanti novità in materia urbanistica, dettate dalla volontà di rilanciare l’edilizia attraverso una semplificazione delle regole.

 

Di rilievo, anzitutto:

 

a) l’introduzione del silenzio assenso per il rilascio del permesso di costruire, ad eccezione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici e culturali;

 

b) l’estensione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) agli interventi edilizi precedentemente compiuti con denuncia di inizio attività (DIA);

 

c) l’esclusione della procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) per gli strumenti attuativi di piani urbanistici già sottoposti a valutazione ambientale strategica.

 

Scendendo più nel dettaglio, si segnala l’aggiunta di un nuovo comma all’articolo 16 del T.U. Edilizia (DPR n. 380/2001).

 

Con riguardo allo scomputo degli oneri di urbanizzazione, viene definitivamente meno la necessità di esperire per tale opere la procedura negoziata di cui al Codice dei contratti pubblici, prevedendo che ‘‘nell’ambito degli strumenti attuativi e degli atti equivalenti comunque denominati, l’esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria di cui al comma 7, funzionali all’intervento di trasformazione urbanistica del territorio, e’ a carico del titolare del permesso di costruire e non trova applicazione l’articolo 122, comma 8, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.”(art. 5 comma 2).

 

Viene modificata anche la disciplina contenuta nell’articolo 20 del T.U edilizia.

 

Si prevede infatti che, per il rilascio del permesso di costruire, sia sufficiente  che la relativa domanda sia presenta e sottoscritta da un progettista abilitato, insieme ad una dichiarazione dello stesso che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia.

 

Si interviene anche sui termini di conclusione del procedimento, prevedendo che “entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento cura l’istruttoria, acquisisce, avvalendosi dello sportello unico … i prescritti pareri e gli atti di assenso eventualmente necessari, sempre che gli stessi non siano già stati allegati alla domanda dal richiedente e, valutata la conformità del progetto alla normativa vigente, formula una proposta di provvedimento, corredata da una dettagliata relazione, con la qualificazione tecnico-giuridica dell’intervento richiesto”(art. 5 comma 2).

 

Il termine di sessanta giorni potrà essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, e solo con richiesta motivata.

 

Decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell’ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso.

 

La disciplina del silenzio non si applica quando l’immobile oggetto dell’intervento sia sottoposto ad un vincolo. In quest’ultimo caso il decorso del termine per l’adozione del provvedimento conclusivo comporta la formazione di un “silenzio-rifiuto”.

 

Per garantire certezza nella circolazione dei diritti edificatori, viene poi innovato l’articolo 2643 comma 1 del codice civile, prevedendo che “i contratti che trasferiscono i diritti edificatori comunque denominati nelle normative regionali e nei conseguenti strumenti di pianificazione territoriale, nonché  nelle convenzioni urbanistiche ad essi relative” siano soggetti alla trascrizione nei registri immobiliari.

 

Al fine di semplificare le procedure di attuazione dei piani urbanistici, si prevede, innovando l’articolo 16 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, che lo strumento attuativo dei piani urbanistici già sottoposti a valutazione ambientale strategica non debba essere nuovamente sottoposto a valutazione ambientale strategica né a verifica di assoggettabilità qualora lo stesso non comporti variante, ovvero qualora lo strumento sovraordinato abbia già, in sede di valutazione ambientale strategica, definito l’assetto localizzativo delle nuove previsioni.

 

Infine, un cenno a parte merita il comma 9, contenente una sorta di nuovo “piano casa”.

 

Infatti, al fine di “incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente nonché di promuovere e agevolare la riqualificazione di aree urbane degradate, con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti nonché di edifici a destinazione non residenziale dismessi o da rilocalizzare”, si prevede che le Regioni, anche a statuto speciale e  province autonome, approvino entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto specifiche leggi per “incentivare le suddette azioni anche con interventi di demolizione e ricostruzione che prevedano, tra l’altro, il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente come misura premiale, ovvero una  delocalizzazione delle relative volumetrie in area o aree diverse, ovvero delle modifiche di destinazione d’uso, purché si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari”.

 

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