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Condoni edilizi, circolari senza efficacia ''sanante''- Atti di mero orientamento che possono essere disattesi- (Sentenza Cassazione penale 17/05/2011, n. 19330)-Ipsoa,it

 

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In merito ai requisiti di condonabilità delle opere nuove costruzioni residenziali la Cassazione ha ribadito che nessuna rilevanza può assumere il contenuto della circolare. Infatti si tratta di atti meramente interni alla pubblica amministrazione ed “esprimono esclusivamente un parere dell’amministrazione medesima non vincolante per il contribuente, per gli uffici, per la stessa autorità che l’ha emanata. Per il giudice si risolve in un mero ausilio interpretativo e non esplica alcun effetto vincolante non solo per il giudice penale, ma anche per gli stessi destinatari poiché non può comunque porsi in contrasto con l’evidenza del dato normativo

 

In sintesi

 

Per il giudice la circolare si risolve in un mero ausilio interpretativo e non esplica alcun effetto vincolante non solo per il giudice penale, ma anche per gli stessi destinatari poiché non può comunque porsi in contrasto con l’evidenza del dato normativo.

 

La decisione della Corte

 

Nessuna rilevanza assume il contenuto della circolare.

 

Sulla natura ed efficacia delle circolari va ricordato che si sono già pronunciate le Sezioni Unite Civili evidenziandone, con riferimento a quelle interpretative in materia tributaria, la natura di atti meramente interni alla pubblica amministrazione che esprimono esclusivamente un parere dell'amministrazione medesima non vincolante per il contribuente, per gli uffici, per la stessa autorità che l'ha emanata e per il giudice.

 

Osservavano, in particolare, sul punto le SS. UU. civili che

 

"la circolare emanata nella materia tributaria non vincola il contribuente, che resta pienamente libero di non adottare un comportamento ad essa uniforme, in piena coerenza con la regola che in un sistema tributario basato essenzialmente sull'auto tassazione, la soluzione delle questioni interpretative è affidata (almeno in una prima fase, quella, appunto, della determinazione dell'imposta da corrispondere) direttamente al contribuente. La circolare nemmeno vincola, a ben vedere, gli uffici gerarchicamente sottordinati, ai quali non è vietato di disattenderla (evenienza, questa, che, peraltro, è raro che si verifichi nella pratica), senza che per questo il provvedimento concreto adottato dall'uffìcio (atto impositivo, diniego di rimborso, ecc.) possa essere ritenuto illegittimo "per violazione della circolare": infatti, se la (interpretazione contenuta nella) circolare è errata, l'atto emanato sarà legittimo perché conforme alla legge. Se, invece, la (interpretazione contenuta nella) circolare è corretta, l'atto emanato sarà illegittimo per violazione di legge. La circolare non vincola addirittura la stessa autorità che l'ha emanata, la quale resta libera di modificare, correggere e anche completamente disattendere l'interpretazione adottata. La circolare non vincola, infine il Giudice tributario (e, a maggior ragione, la Corte di Cassazione) dato che per l'annullamento di un atto impositivo emesso sulla base di una interpretazione data dall'amministrazione e ritenuta non conforme alla legge, non dovrà essere disapplicata la circolare, in quanto l'ordinamento affida esclusivamente al Giudice il compito di interpretare la norma (del resto, al Giudice tributario è attribuita, nella materia tributaria, la giurisdizione esclusiva)".

 

Tale principio, pienamente condiviso dal Collegio, deve pertanto essere ribadito osservando, anche con riferimento alla fattispecie in esame, che la circolare interpretativa è atto interno alla pubblica amministrazione che risolve in un mero ausilio interpretativo e non esplica alcun effetto vincolante non solo per il giudice penale, ma anche per gli stessi destinatari poiché non può comunque porsi in contrasto con l'evidenza del dato normativo.

 

Alla luce delle considerazioni in precedenza svolte appare chiaro che il provvedimento impugnato è del tutto conforme a legge e la infondatezza delle censure mosse in ricorso è di macroscopica evidenza in quanto la Corte territoriale ha correttamente considerato come non suscettibili di condono gii interventi realizzati perché rientranti nel novero delle nuove costruzioni a destinazione non residenziale.

 

A cura della Redazione

 

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