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di Rosa Bertuzzi

 

 

 

Il Sistri si dota di un Testo unico. E’ stato pubblicato nella G.U. n. 95 del 26 aprile 2011 il Decreto 18 febbraio 2011 , n. 52, il “Regolamento recante istituzione del Sistema di Controllo della Tracciabilità dei Rifiuti...” . Il regolamento entrerà in vigore il prossimo 11 maggio e  raggruppa le definizioni e le modifiche dei precedenti decreti ministeriali, confermando le proroghe a fine aprile per il versamento dei contributi, l’avvio operativo e la trasmissione dei dati. Dalla data di entrata in vigore del regolamento cessano di produrre effetti i decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 dicembre 2009, ad esclusione dei soli termini indicati all’articolo 12, commi 1 e 2, e relative successive modificazioni, del 15 febbraio 2010, del 9 luglio 2010, del 28 settembre 2010 e del 22 dicembre 2010 citati in preambolo.

 

Con tale Decreto il legislatore ha inteso assicurare l’ordine legislativo in materia ambientale, garantendo la coordinazione dei decreti Sistri emanati antecedentemente. Attraverso tale norma sono state raggruppate le definizioni e le disposizioni che sono state modificate nel tempo. Nel contempo sono state abrogati tutti i decreti emanati sino ad oggi. Viene attestata la proroga per l'avvio operativo del sistema al 1° giugno 2011 e quella per la trasmissione dei dati riguardanti il prodotto, lo smaltito o il recuperato al 31 dicembre 2011. Infatti nuovo Decreto Ministeriale Sistri non dispone alcuna proroga per quanto riguarda alla data di effettivo avvio del sistema che, pertanto rimane fissata al 1° giugno 2011.

 

Il decreto è stato comprovato dalla necessità di permettere il completamento della fase di configurazione e di consegna dei dispositivi elettronici (quali: chiavette Usb e black box).  Il SISTRI può essere avviato solo quando tutti i soggetti della "filiera" del rifiuto (produttore, trasportatore, destinatario) posseggono i dispositivi elettronici necessari. I problemi collegati alla distribuzione di questi dispositivi e la necessità delle imprese di utilizzare agevolmente il sistema, hanno reso indispensabile dilatare da uno a tre mesi il periodo di sperimentazione, per assicurare la piena funzionalità del Sistri.

 

Per quanto riguarda il lineamenti sostanziali della disciplina non si segnalano importanti cambiamenti, però devono essere sottolineate alcune modifiche. Dopo una analisi di confronto delle modifiche apportate,  si elencano le più significative :

 

    pagamento contributo annuale posticipato da gennaio ad aprile. Nello specifico, è stato spostato al 30 aprile il termine per il versamento dei contributi annuali che le imprese devono versare al Sistri.  E’ una vera e propria variazione della disciplina; infatti, il 30 aprile è e sarà il nuovo termine per i versamenti. Per quanto riguarda il 2011, si avrà un termine diverso temporale tra il pagamento entro il 30 aprile e l'effettiva entrata in vigore fissata per 11 maggio. Le sanzioni decorreranno dal 1° giugno 2011 e non saranno oggetti i pagamenti anche se effettuati entro 31 maggio.

 

    i trasportatori in conto terzi (ex art. 212, comma 5, Dlgs 152/2006) possono munirsi del dispositivo Usb (chiavetta) relativo alla sola sede legale o di un'ulteriore chiavetta per ciascuna unità locale. Nel secondo caso, il contributo deve essere versato per ogni unità locale dotata di chiavetta. Rimane comunque in vigore il pagamento del contributo annuale e l’obbligo di avere chiavetta per ogni veicolo adibito al trasporto di rifiuti.

 

    conferma che la chiavetta usb va tenuta presso l’unità o la sede dell’ente o impresa per la quale sono stati rilasciati e sono resi disponibili in qualunque momento all’autorità di controllo che ne faccia richiesta (parzialmente in contrasto con quanto indicato al paragrafo 2.3.2 dell'ultima versione del manuale)

 

    conferma che le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero o di smaltimento e che sono produttori di rifiuti derivanti da tali attività vanno iscritte anche come produttori senza che incida il numero dei dipendenti. Il nuovo regolamento determina che le imprese e gli enti che eseguono operazioni di recupero o di smaltimento e che sono produttori di rifiuti derivanti da tali mansioni devono iscriversi anche come produttori a prescindere dal numero dei dipendenti.

 

    nessun obbligo di accesso al sistri da parte del trasportatore almeno due ore prima della movimentazione, in caso di gestione di rifiuti pericolosi gestiti in  microraccolta o in manutenzione, qualora i rifiuti siano trasportati direttamente all'impianto di recupero o smaltimento dal soggetto che ha effettuato la manutenzione. La non obbligatorietà d’accesso al Sistri da parte del trasportatore almeno due ore prima della movimentazione, per i rifiuti pericolosi, viene confermata per la microraccolta ed estesa alle attività di raccolta dei rifiuti prodotti da attività di manutenzione, a patto che i rifiuti siano trasportati direttamente all'impianto di recupero o smaltimento da parte del soggetto che ha eseguito la manutenzione. Il trasportatore ha in tutti i casi l’obbligo di compilare la scheda Sistri Area movimentazione prima della movimentazione medesima.

 

    l'obbligo di archiviazione in ordine cronologico, per la tracciabilità dei rifiuti da parte dei produttori di rifiuti pericolosi non inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa, delle copie delle schede di movimentazione rifiuti

 

    eliminata la firma del trasportatore e del produttore inserita invece la firma elettronica dal produttore dei rifiuti e dall’impresa di trasporto dei rifiuti

 

    per quanto riguarda il trasporto marittimo dei rifiuti, l'armatore o il noleggiatore che compiono il trasporto possono delegare gli adempimenti Sistri al raccomandatario marittimo di in base alla Legge n. 135 del 77.  Il raccomandatario conferisce al comandante della nave la copia compilata della scheda Sistri-Area movimentazione. Al momento dell’arrivo, il comandante consegna la copia della scheda al raccomandatario rappresentante l'armatore o il noleggiatore presso il porto di destino.

 

    i produttori di rifiuti pericolosi non inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa devono adempiere all'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico attraverso la conservazione cronologica delle copie della scheda Sistri Area movimentazione. Restano soggetti al registro di carico e scarico i produttori di rifiuti non pericolosi non obbligati ad iscriversi al Sistri.

 

 

 

Ulteriori novità introdotte attraverso il Decreto 18 febbraio 2011 , n. 52 sono le definizioni di  associazioni imprenditoriali rappresentative sul  piano nazionale, delegato, dipendenti, dispositivo, operatore, siti di distribuzione, titolare del/i dispositivo/i, titolare della firma elettronica e unità locale

 

Prendendo in considerazione gli articoli che introducono le maggiori modifiche all'art. 10 si definisce che se si è presenza di condizioni che non assicurino un accesso ai servizi di rete (elettrica o di connettività  dati) adeguato per il funzionamento delle suddette apparecchiature di monitoraggio, il SISTRI, a seguito di una considerazione effettuata dal personale del SISTRI, può decidere di non effettuare l’installazione delle stesse apparecchiature. Il gestore del rispettivo impianto, fermo restando l’obbligo di iscrizione al SISTRI e di effettuazione dei relativi adempimenti, ivi incluso l’obbligo di cui all’articolo 11, comma 3, è obbligato a comunicare al SISTRI ogni variazione da cui possa conseguire la possibilità di dotare il rispettivo impianto delle apparecchiature di monitoraggio. La comunicazione è effettuata entro e non oltre tre mesi dal verificarsi della circostanza che comporta tale variazione.

 

L’art. 11, comma 3 sancisce che se un impianto di gestione dei rifiuti non ha possibilità d’accesso ai servizi di rete, elettrica o di connettività ad internet, la Scheda SISTRI – AREA REGISTRO CRONOLOGICO e la Scheda SISTRI - AREA DI MOVIMENTAZIONE devono essere compilate dal delegato della sede legale dell'ente o impresa. In tal caso il delegato dell’impresa di trasporto stampa due copie della Scheda SISTRI - AREA DI MOVIMENTAZIONE e le consegna al conducente, il quale deve indicare data e ora del conferimento o della presa in carico dei rifiuti. Le copie sono firmate dal responsabile dell’impianto di gestione. Una copia rimane a quest’ultimo e l'altra al conducente, che la restituzione al delegato dell'impresa di trasporto. Il delegato dell'impresa di trasporto, entro due giorni lavorativi, deve accedere al SISTRI ed inserire i dati relativi alla data e all'ora del conferimento o della presa in carico dei rifiuti.

 

Importante è l’art. 13, comma 1 che impone ai produttori di rifiuti iscritti di inserire nella Scheda – SISTRI AREA REGISTRO CRONOLOGICO le informazioni relative ai rifiuti prodotti entro dieci giorni lavorativi dalla produzione dei rifiuti e comunque prima della movimentazione degli stessi.

 

L’art. 18, rubricato “Trasportatori – disposizioni specifiche” determina che il trasportatore, in caso di movimentazione di rifiuti pericolosi, deve accedere al Sistri ed inserire i propri dati relativi al trasporto perlomeno due ore prima dell'operazione di movimentazione, salvo sussistano giustificati motivi di emergenza, da indicare nella parte annotazioni della Scheda Sistri — Area Registro Cronologico. I termini per la comunicazione al Sistri dei dati per la movimentazione dei rifiuti non si devono applicare all'attività di microraccolta e all'attività di raccolta dei rifiuti prodotti da attività di manutenzione se tali rifiuti siano trasportati direttamente all'impianto di recupero o smaltimento dal soggetto che ha effettuato la manutenzione, fermo restando l'obbligo per il trasportatore di compilare la Scheda Sistri — Area Movimentazione prima della movimentazione dei rifiuti.

 

Nel caso di movimentazione di rifiuti non pericolosi, la Scheda Sistri — Area Movimentazione deve essere compilata dai trasportatori prima della movimentazione dei rifiuti stessi.

 

Durante il trasporto i rifiuti sono accompagnati dalla copia cartacea della Scheda Sistri — Area Movimentazione relativa ai rifiuti movimentati, stampata dal produttore dei rifiuti al momento della presa in carico dei rifiuti da parte del conducente dell'impresa di trasporto. Tale copia, firmata elettronicamente dal produttore dei rifiuti e dall'impresa di trasporto dei rifiuti, costituisce documentazione equipollente alla scheda di trasporto di cui all'articolo 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, ed al decreto interministeriale 30 giugno 2009, n. 554. Ove necessario sulla base della normativa vigente, i rifiuti sono accompagnati da copia del certificato analitico che ne identifica le caratteristiche, che il produttore dei rifiuti allega in formato "pdf", portable document format, alla Scheda Sistri — Area Movimentazione.

 

Nell’ipotesi che il rifiuto venga respinto o accettato parzialmente dal gestore dell'impianto di destinazione, il trasporto dei rifiuti non accettati e restituiti al produttore del rifiuto deve essere accompagnato dalla copia cartacea della Scheda Sistri — Area Movimentazione relativa ai rifiuti medesimi, firmata elettronicamente e stampata dal gestore dello stesso impianto di destinazione. Qualora i rifiuti non accettati dall'impianto di destinazione siano avviati a cura del produttore del rifiuto direttamente ad altro impianto, il produttore medesimo annota sulla Scheda Sistri — Area Registro Cronologico i dati relativi al carico del rifiuto non accettato e apre una nuova Scheda Sistri — Area Movimentazione indicando il nuovo destinatario.

 

Per quanto riguarda il trasporto marittimo di rifiuti, l'armatore o il noleggiatore che effettuano il trasporto possono delegare gli adempimenti di cui al presente regolamento al raccomandatario marittimo. In tale ipotesi il raccomandatario consegna al comandante della nave la copia della Scheda Sistri — Area Movimentazione, debitamente compilata. Il comandante della nave all'arrivo provvede alla consegna della copia della Scheda Sistri — Area Movimentazione al raccomandatario rappresentante l'armatore o il noleggiatore presso il porto di destinazione.

 

Per trasporto intermodale di rifiuti, le attività di carico e scarico, di trasbordo, nonchè le soste tecniche all'interno dei porti e degli scali ferroviari, degli interporti, impianti di terminalizzazione e scali merci devono essere realizzate nel più breve tempo possibile e, comunque, non superare i quattro giorni.

 

L’art. 21, comma 5 definisce che per i trasportatori di rifiuti, le variazioni relative ai veicoli a motore, sono comunicate al SISTRI dalla Sezione regionale o provinciale dell’Albo nazionale gestori ambientali successivamente all’autorizzazione, da parte dello stesso Albo, delle variazioni medesime. Resta fermo l’obbligo per l’operatore di provvedere all’eventuale integrazione dei contributi di cui all’articolo 7.

 

Grazie ai sopracitati articoli l’interrogativo della lacuna normativa sorto in dottrina, tra dicembre e aprile, in materia di disciplina applicabile ai rifiuti pericolosi è stato risolto parzialmente attraverso l’emanazione del decreto in commento. Infatti il Sistri sarà applicato congiuntamente o in modo residuale alle tradizionali scritture ambientali quali i formulari di identificazione del rifiuto, registri di carico e scarico e modello unico di dichiarazione ambientale. La conservazione congiunta delle scritture ambientali tradizionali (FIR-MUD-Registri di carico e scarico) e del Sistri nasce dall’esigenza di non sospendere il sistema di tracciabilità dei rifiuti.

 

Infatti si viene sottolineato che al fine di garantire l'adempimento degli obblighi di legge e la verifica della piena funzionalità del Sistri, rimangono comunque tenuti agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

 

Rimane il vuoto legislativo in materia di trasporto di rifiuti pericolosi e speciali in conto terzi.

 

Il Decreto 18 febbraio 2011 , n. 52 ha determinato le continuità della disciplina sancita dal Decreto Legislativo 152/2006 in merito agli adempimenti ambientali (FIR, registro carico e scarico) ma non ha colmato il vuoto legislativo, esistente dallo scorso gennaio 2011, relativo al procedimento sanzionatorio penale circa il trasporto di rifiuti speciali pericolosi senza FIR o con FIR errato o la mancata o erronea compilazione del registro di carico e scarico limitatamente ai soli rifiuti pericolosi.

 

Nella pratica, se fino al 31 dicembre esistevano le sanzioni per i FIR e registri carico e scarico mancanti o compilati erroneamente, ad oggi , essendo state abrogate tali norme,  per consentire l’ingresso sistri  nel sistema legislativo,  la domanda sorge spontanea: ma dal 1 gennaio 2011  al 1 giugno 2011, o comunque sino alla entrata in vigore del sistri, che disciplina si applica?

 

Attraverso il Decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, sono state abrogati, sostituti e modificati gli artt. 193-258 e inseriti gli artt. 188 bis, 260-bis, rivoluzionando tutta la disciplina in materia di trasporto di rifiuti.

 

L’odierna situazione legislativa permette di affermare che l’obbligo del formulario, previsto dalla precedente disciplina, non è più in vigore, ma i nuovi obblighi imposti dal SISTRI entreranno in vigore il 1 giugno 2011. Siamo di fronte ad una lacuna legislativa che genera problemi operativi agli operatori di settore che intendono tutelare l’ambiente e sanzionare le violazioni.

 

Alcuni esponenti della dottrina come Maurizio Santoloci e Gianfranco Amendola propongono l’applicabilità del sistema previgente, comprese l’applicazione delle sanzioni abrogate, proponendo un ultrattività del sistema antecedente al Decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205.

 

A parere della scrivente, sarebbe più appropriata una  “prorogatio legis dottrinale”. Gli operatori dovranno in tutti i casi applicare le sanzioni e l’iter legislativo antecedente all’entrata in vigore del SISTRI fissata per il 1 giugno, in quanto è lo stesso Decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e Decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, che impone come principi fondamentali la tutela della salute delle persone, dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale. Tutte le norme si ispirano ai principi di precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente.

 

Il legislatore non ha voluto disciplinare nello specifico tale lacuna al fine di programmare al meglio il SISTRI, grande novità in materia ambientale.

 

Fine ultimo non è sicuramente lasciare delinquere, danneggiare la salute umana e l’ambiente.

 

Si propone una soluzione consapevole del problema, l’applicazione della normativa passata, in attesa dell’operatività del SISTRI. Si consiglia agli operatori di continuare a tutelare l’ambiente, sanzionando le violazioni e denunciando i trasgressori, anche se il quadro normativo è in fase di transizione e non sono applicabili norme conformi. Solo in questo modo, al momento, si può comunque cercare di prolungare i tempi fino all’introduzione del SISTRI e scoraggiare chi intende inquinare o arrecare danni.

 

Sarà il giudice, in fase di giudizio, a valutare il caso concreto e la normativa applicabile.

 

È antecedente alla pubblicazione del decreto la sottoscrizione di quattro protocolli di collaborazione il ministro dell’Ambiente Stefania Prestigiacomo, Guardia Costiera, Regione Campania, Confapi, Confindustria Servizi It e Confcommercio.

 

Il primo dei quattro protocolli permette di realizzare la interconnessione del Sistri con l’Ais, il sistema che controlla le navi da trasporto, incluse quelle adibite al trasporto di rifiuti speciali. Il secondo concretizzerà l’interconnessione tra il Sistri e il Sistema di tracciabilità regionale (Sitra), disponendo per i primi tre mesi, il supporto tecnico del ministero per il raggiungimento della piena operatività del Sitra.

 

Il terzo protocollo, siglato con Confapi, programma il supporto tecnico del ministero nelle procedure di aggiornamento delle aziende associate al Sistri, insieme alla realizzazione di un comitato con compiti di vigilanza sull’esatta applicazione delle procedure.

 

Il quarto e ultimo accordo, ratificato con Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici e Confcommercio Assintel, prevede la gestione delle informazioni tecniche essenziali alle software house che amministrano i servizi informatici delle imprese.

 

 

 

Rosa BERTUZZI

 

Avvocato

 

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