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Il nuovo volto del processo telematico- Le regole tecniche in vigore dal 18 maggio, D.M. 44 del 2011- Leggioggi.it

 

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di Michele Iaselli

Dal 18 maggio diventano efficaci le novità per l’informatizzazione del processo sia civile che penale, ed in particolar modo per il processo telematico, introdotte dal Decreto del Ministero della Giustizia del 21 febbraio 2011 n. 44, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 aprile.

Sono le nuove regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in esecuzione dell’articolo 4 comma 1 del decreto legge 29 dicembre 2009 n. 193 (convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24), recante “Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario” ed in attuazione del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, recante “Codice dell’amministrazione digitale”.

Si tratta di un regolamento avente rilevanza particolare, perchè rimane l’unica disposizione valida ed operante nel delicato settore della digitalizzazione della giustizia.

Com’è noto, un primo passo verso la realizzazione del processo telematico era stato ottenuto con il Decreto del Ministero della Giustizia n. 123 del 13 febbraio 2001 e, successivamente, del 17 luglio 2008.

Ora, i due D.M., a partire dal prossimo 18 maggio, vengono abrogati dal decreto del 21 febbraio, che intende porsi in linea di stretta continuità con i nuovi progetti del Governo di informatizzazione della Giustizia che prevedono la digitalizzazione e riorganizzazione degli uffici giudiziari, la dematerializzazione dei procedimenti e la messa in rete dei principali servizi ai cittadini.

In particolar modo, con il D.M. n. 44/2011 si disciplina con maggiore attenzione l’invio delle comunicazioni e delle notifiche in via telematica dagli uffici giudiziari agli avvocati e agli ausiliari del giudice (artt. 16, 17 e 18), nel processo civile, in attuazione dell’art. 51 della Legge 6 agosto 2008, n. 133.

Lo stesso art. 4 del decreto prevede che  il Ministero della giustizia si avvale di un proprio servizio di posta elettronica certificata conforme a quanto previsto dal codice dell’amministrazione digitale.

Il D.M. realizza ulteriori funzionalità a completamento del nuovo “processo civile telematico”, per facilitare il colloquio con gli utenti della Giustizia.

La notificazione telematica, in particolar modo, faciliterà la costituzione del fascicolo elettronico dei Giudici e l’archiviazione informatica dei documenti.

In altri termini, l’ossatura del processo telematico rimane quella già delineata dai precedenti provvedimenti ed è contraddistinta dalla creazione di una rete informatica che colleghi studi professionali e cancellerie degli uffici giudiziari, trasformando l’attuale fascicolo cartaceo in un fascicolo virtuale inserito in rete, nonché la creazione di un accesso autorizzato alla rete telematica giudiziaria per ogni operatore di diritto (magistrati, avvocati, personale di cancelleria, ufficiali giudiziari) con diversi gradi di abilità (creazione dell’atto, trasmissione, lettura) e di un indirizzo di casella di posta elettronica certificata cui il programma potrebbe inviare gli avvisi sui depositi eseguiti nel fascicolo virtuale, segnalando altresì le eventuali scadenze per il compimento di atti processuali.

Infine, altra novità di rilievo è rappresentata dai pagamenti telematici (capo V) del contributo unificato e degli altri diritti e spese nonché dei diritti di copia, delle spese di registrazione, trascrizione e voltura atti, dei diritti di notifica.

Le regole tecniche sul processo telematico, D.M. 21 febbraio 2011 n. 44

In vigore dal 18 maggio 2011

Decreto Ministeriale 21 febbraio 2011 n. 44

Regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal dlgs 7 marzo 2005 n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell’art. 4, c 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009 n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24

(pubblicato in GU n. 89 del 18 aprile 2011)

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
di concerto con
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L’INNOVAZIONE

Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l’articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, recante «Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario», convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010 n.24;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’amministrazione digitale” e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante  «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive  modificazioni;
Visti gli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 recante «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale», convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 »;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, recante «Regolamento recante disciplina sull’uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, recante «Regolamento recante disposizioni per l’utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell’articolo 27 della legge n. 16 gennaio 2003, n. 3»;
Visto il decreto del Ministro della giustizia 17 luglio 2008, recante «Regole tecnico-operative per l’uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile»;
Visto il decreto ministeriale 27 aprile 2009 recante «Nuove regole procedurali relative alla tenuta dei registri informatizzati dell’amministrazione della giustizia»;
Visto il decreto del presidente del consiglio dei ministri 6 maggio 2009, recante «Disposizioni in materia di rilascio e di uso della casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini»;
Rilevata la necessità di adottare le regole tecniche previste dall’articolo 4, comma 1, del citato decreto, in sostituzione delle regole tecniche adottate con il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123 e con il decreto del Ministro della Giustizia 17 luglio 2008;
Acquisito il parere espresso in data 15 luglio 2010 dal Garante per la protezione dei dati personali;
Acquisito il parere espresso in data 20 luglio 2010 da DigitPA;   Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 25 novembre 2010 e quello espresso nell’adunanza del 20 dicembre 2010;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 gennaio 2011;

Adotta

il seguente regolamento:


Capo I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce le regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24, recante «Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario» ed in attuazione del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell’amministrazione digitale» e successive modificazioni.

Art. 2  – Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intendono per:
a) dominio giustizia: l’insieme delle risorse hardware e  software, mediante il quale il Ministero della giustizia tratta in  via informatica e telematica qualsiasi tipo di attività, di dato, di  servizio, di comunicazione e di procedura;
b) portale dei servizi telematici: struttura  tecnologica-organizzativa che fornisce l’accesso ai servizi  telematici resi disponibili dal dominio giustizia, secondo le regole  tecnico-operative riportate nel presente decreto;
c) punto di accesso: struttura tecnologica-organizzativa che  fornisce ai soggetti abilitati esterni al dominio giustizia i servizi  di connessione al portale dei servizi telematici, secondo le regole  tecnico-operative riportate nel presente decreto;
d) gestore dei servizi telematici: sistema informatico, interno  al dominio giustizia, che consente l’interoperabilità tra i sistemi  informatici utilizzati dai soggetti abilitati interni, il portale dei  servizi telematici e il gestore di posta elettronica certificata del  Ministero della giustizia;
e) posta elettronica certificata: sistema di posta elettronica  nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica  attestante l’invio e la consegna di documenti informatici, di cui al  decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;
f) identificazione informatica: operazione di identificazione in  rete del titolare della carta nazionale dei servizi o di altro  dispositivo crittografico, mediante un certificato di autenticazione,  secondo la definizione di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82;
g) firma digitale: firma elettronica avanzata, basata su un  certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato,  e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma  sicura, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
h) fascicolo informatico: versione informatica del fascicolo  d’ufficio, contenente gli atti del processo come documenti  informatici, oppure le copie informatiche dei medesimi atti, qualora  siano stati depositati su supporto cartaceo, ai sensi del codice  dell’amministrazione digitale;
i) codice dell’amministrazione digitale (CAD): decreto  legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’amministrazione  digitale” e successive modificazioni;
l) codice in materia di protezione dei dati personali: decreto  legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di  protezione dei dati personali” e successive modificazioni;
m) soggetti abilitati: i soggetti abilitati all’utilizzo dei  servizi di consultazione di informazioni e trasmissione di documenti  informatici relativi al processo. In particolare si intende per:
1) soggetti abilitati interni: i magistrati, il personale degli  uffici giudiziari e degli UNEP;
2) soggetti abilitati esterni: i soggetti abilitati esterni  privati e i soggetti abilitati esterni pubblici;
3) soggetti abilitati esterni privati: i difensori delle parti  private, gli avvocati iscritti negli elenchi speciali, gli esperti e  gli ausiliari del giudice;
4) soggetti abilitati esterni pubblici: gli avvocati, i  procuratori dello Stato e gli altri dipendenti di amministrazioni  statali, regionali, metropolitane, provinciali e comunali;
n) utente privato: la persona fisica o giuridica, quando opera al  di fuori dei casi previsti dalla lettera m);
o) certificazione del soggetto abilitato esterno privato:  attestazione di iscrizione all’albo, all’albo speciale, al registro  ovvero di possesso della qualifica che legittima l’esercizio delle  funzioni professionali e l’assenza di cause ostative all’accesso;
p) certificazione del soggetto abilitato esterno pubblico:  attestazione di appartenenza del soggetto all’amministrazione  pubblica e dello svolgimento di funzioni tali da legittimare  l’accesso;
q) specifiche tecniche: le disposizioni di carattere tecnico  emanate, ai sensi dell’articolo 34, dal responsabile per i sistemi  informativi automatizzati del Ministero della giustizia, sentito  DigitPA e il Garante per la protezione dei dati personali,  limitatamente ai profili inerenti la protezione dei dati personali;
r) spam: messaggi indesiderati;
s) software antispam: software studiato e progettato per rilevare  ed eliminare lo spam;
t) log: documento informatico contenente la registrazione  cronologica di una o piu’ operazioni informatiche, generato  automaticamente dal sistema informatico;
u) richiesta di pagamento telematico (RPT): struttura  standardizzata che definisce gli elementi necessari a caratterizzare  il pagamento e qualifica il versamento con un identificativo univoco,  nonchè contiene i dati identificativi, variabili secondo il tipo di  operazione, e una parte riservata per inserire informazioni  elaborabili automaticamente dai sistemi informatici;
v) ricevuta telematica (RT): struttura standardizzata, emessa a  fronte di una RPT, che definisce gli elementi necessari a qualificare  il pagamento e trasferisce inalterate le informazioni della RPT  relative alla parte riservata;
z) identificativo univoco di erogazione del servizio (CRS):  identifica univocamente una richiesta di erogazione del servizio ed  è associato alla RPT e alla RT al fine di qualificare in maniera  univoca il versamento;
aa) prestatore dei servizi di pagamento: gli istituti di credito,  Poste Italiane e gli altri soggetti che, ai sensi del decreto  legislativo 27 gennaio 2010 n.11 e successive modifiche ed  integrazioni, mettono a disposizione strumenti atti ad effettuare  pagamenti.

Capo II  - SISTEMI INFORMATICI DEL DOMINIO GIUSTIZIA

Art. 3 – Funzionamento dei sistemi del dominio giustizia

1. I sistemi del dominio giustizia sono strutturati in conformità  al codice dell’amministrazione digitale, alle disposizioni del Codice  in materia di protezione dei dati personali e in particolare alle  prescrizioni in materia di sicurezza dei dati, nonchè al decreto ministeriale emanato a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera f),  del decreto del Ministro della giustizia 27 marzo 2000, n. 264.
2. Il responsabile per i sistemi informativi automatizzati del  Ministero della giustizia è responsabile dello sviluppo, del  funzionamento e della gestione dei sistemi informatici del dominio  giustizia.
3. I dati sono custoditi in infrastrutture informatiche di livello  distrettuale o interdistrettuale, secondo le specifiche di cui  all’articolo 34.

Art. 4 – Gestore della posta elettronica certificata del Ministero della giustizia

1. Salvo quanto previsto all’articolo 19, il Ministero della  giustizia si avvale di un proprio servizio di posta elettronica  certificata conforme a quanto previsto dal codice  dell’amministrazione digitale.
2. Gli indirizzi di posta elettronica certificata degli uffici  giudiziari e degli UNEP, da utilizzare unicamente per i servizi di  cui al presente decreto, sono pubblicati sul portale dei servizi  telematici e rispettano le specifiche tecniche stabilite ai sensi  dell’articolo 34.
3. Il Ministero della giustizia garantisce la conservazione dei log  dei messaggi transitati attraverso il proprio gestore di posta  elettronica certificata per cinque anni.

Art. 5 – Gestore dei servizi telematici

1. Il gestore dei servizi telematici assicura l’interoperabilità  tra i sistemi informatici utilizzati dai soggetti abilitati interni, il portale dei servizi telematici e il gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia.

Art. 6 – Portale dei servizi telematici

1. Il portale dei servizi telematici consente l’accesso da parte  dell’utente privato alle informazioni, ai dati e ai provvedimenti  giudiziari secondo quanto previsto dall’articolo 51 del codice in  materia di protezione dei dati personali.    2. L’accesso di cui al comma 1 avviene a norma dell’articolo 64 del  codice dell’amministrazione digitale e secondo le specifiche tecniche  stabilite ai sensi dell’articolo 34.
3. Il portale dei servizi telematici mette a disposizione dei  soggetti abilitati esterni i servizi di consultazione, secondo le  specifiche tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 34.
4. Il portale dei servizi telematici mette a disposizione i servizi  di pagamento telematico, secondo quanto previsto dal capo V del  presente decreto.
5. Il portale dei servizi telematici mette a disposizione dei  soggetti abilitati e degli utenti privati, in un’apposita area, i  documenti che contengono dati sensibili oppure che eccedono le  dimensioni del messaggio di posta elettronica certificata di cui  all’articolo 13, comma 8, secondo le specifiche tecniche stabilite ai  sensi dell’articolo 34 e nel rispetto dei requisiti di sicurezza di  cui all’articolo 26.
6. Il portale dei servizi telematici consente accesso senza  l’impiego di apposite credenziali, sistemi di identificazione e  requisiti di legittimazione, alle informazioni ed alla documentazione  sui servizi telematici del dominio giustizia, alle raccolte  giurisprudenziali e alle informazioni essenziali sullo stato dei  procedimenti pendenti, che vengono rese disponibili in forma anonima.

Art. 7 – Registro generale degli indirizzi elettronici

1. Il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal  Ministero della giustizia, contiene i dati identificativi e  l’indirizzo di posta elettronica certificata dei soggetti abilitati  esterni di cui al comma 3 e degli utenti privati di cui al comma 4.
2. Per i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con  legge dello Stato, il registro generale degli indirizzi elettronici  è costituito mediante i dati contenuti negli elenchi riservati di  cui all’articolo 16, comma 7, del Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella legge del 28 gennaio 2009 n. 2, inviati al  Ministero della giustizia secondo le specifiche tecniche di cui  all’articolo 34.
3. Per i soggetti abilitati esterni non iscritti negli albi di cui  al comma 2, il registro generale degli indirizzi elettronici è  costituito secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi  dell’articolo 34.
4. Per le persone fisiche, quali utenti privati, che non operano nelle qualità di cui ai commi 2 e 3, gli indirizzi sono consultabili  ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri 6 maggio 2009, secondo le specifiche tecniche stabilite ai  sensi dell’articolo 34.
5. Per le imprese, gli indirizzi sono consultabili, senza oneri, ai  sensi dell’articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008,  n. 185, convertito nella legge del 28 gennaio 2009 n. 2, con le  modalità di cui al comma 10 del medesimo articolo e secondo le  specifiche tecniche di cui all’articolo 34.
6. Il registro generale degli indirizzi elettronici è accessibile  ai soggetti abilitati mediante le specifiche tecniche stabilite ai  sensi dell’articolo 34.

Art. 8 – Sistemi informatici per i soggetti abilitati interni

1. I sistemi informatici del dominio giustizia mettono a  disposizione dei soggetti abilitati interni le funzioni di ricezione,  accettazione e trasmissione dei dati e dei documenti informatici  nonchè di consultazione e gestione del fascicolo informatico,  secondo le specifiche di cui all’articolo 34.    2. L’accesso dei soggetti abilitati interni è effettuato con le  modalità definite dalle specifiche tecniche di cui all’articolo 34,  che consentono l’accesso anche dall’esterno del dominio giustizia.    3. Nelle specifiche di cui al comma 2 sono disciplinati i requisiti  di legittimazione e le credenziali di accesso al sistema da parte  delle strutture e dei soggetti abilitati interni.

Art. 9  – Sistema informatico di gestione del fascicolo informatico

1. Il Ministero della giustizia gestisce i procedimenti utilizzando  le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, raccogliendo  in un fascicolo informatico gli atti, i documenti, gli allegati, le  ricevute di posta elettronica certificata e i dati del procedimento  medesimo da chiunque formati, ovvero le copie informatiche dei  medesimi atti quando siano stati depositati su supporto cartaceo.
2. Il sistema di gestione del fascicolo informatico è la parte del  sistema documentale del Ministero della giustizia dedicata  all’archiviazione e al reperimento di tutti i documenti informatici,  prodotti sia all’interno che all’esterno, secondo le specifiche  tecniche di cui all’articolo 34.
3. La tenuta e conservazione del fascicolo informatico equivale  alla tenuta e conservazione del fascicolo d’ufficio su supporto  cartaceo, fermi restando gli obblighi di conservazione dei documenti  originali unici su supporto cartaceo previsti dal codice  dell’amministrazione digitale e dalla disciplina processuale vigente.
4. Il fascicolo informatico reca l’indicazione:
a) dell’ufficio titolare del procedimento, che cura la  costituzione e la gestione del fascicolo medesimo;
b) dell’oggetto del procedimento;
c) dell’elenco dei documenti contenuti.
5. Il fascicolo informatico è formato in modo da garantire la  facile reperibilità ed il collegamento degli atti ivi contenuti in  relazione alla data di deposito, al loro contenuto, ed alle finalità  dei singoli documenti.    6. Con le specifiche tecniche di cui all’articolo 34 sono definite  le modalità per il salvataggio dei log relativi alle operazioni di  accesso al fascicolo informatico.

Art. 10 – Infrastruttura di comunicazione

1. I sistemi informatici del dominio giustizia utilizzano  l’infrastruttura tecnologica resa disponibile nell’ambito del Sistema  Pubblico di Connettività per le comunicazioni con l’esterno del  dominio giustizia.

Capo III – TRASMISSIONE DI ATTI E DOCUMENTI INFORMATICI

Art. 11 – Formato dell’atto del processo in forma di documento informatico

1. L’atto del processo in forma di documento informatico è privo  di elementi attivi ed è redatto nei formati previsti dalle  specifiche tecniche di cui all’articolo 34; le informazioni  strutturate sono in formato XML, secondo le specifiche tecniche  stabilite ai sensi dell’articolo 34, pubblicate sul portale dei  servizi telematici.
2. La nota di iscrizione a ruolo puo’ essere trasmessa per via  telematica come documento informatico sottoscritto con firma  digitale; le relative informazioni sono contenute nelle informazioni  strutturate di cui al primo comma, secondo le specifiche tecniche  stabilite ai sensi dell’articolo 34.

Art. 12 – Formato dei documenti informatici allegati

1. I documenti informatici allegati all’atto del processo sono  privi di elementi attivi e hanno i formati previsti dalle specifiche  tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 34.
2. È consentito l’utilizzo dei formati compressi, secondo le  specifiche tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 34, purchè  contenenti solo file nei formati previsti dal comma precedente.

Art. 13 – Trasmissione dei documenti da parte dei soggetti abilitati esterni e degli utenti privati

1. I documenti informatici di cui agli articoli 11 e 12 sono  trasmessi da parte dei soggetti abilitati esterni e degli utenti  privati mediante l’indirizzo di posta elettronica certificata  risultante dal registro generale degli indirizzi elettronici,  all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’ufficio  destinatario, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi  dell’articolo 34.
2. I documenti informatici di cui al comma 1 si intendono ricevuti  dal dominio giustizia nel momento in cui viene generata la ricevuta  di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica  certificata del Ministero della giustizia.
3. Nel caso previsto dal comma 2 la ricevuta di avvenuta consegna  attesta, altresi’, l’avvenuto deposito dell’atto o del documento  presso l’ufficio giudiziario competente. Quando la ricevuta è  rilasciata dopo le ore 14 il deposito si considera effettuato il  giorno feriale immediatamente successivo.
4. Ai fini della comunicazione prevista dall’articolo 170, quarto  comma, del codice di procedura civile, la parte che procede al  deposito invia ai procuratori delle parti costituite copia  informatica dell’atto e dei documenti allegati con le modalità  previste dall’articolo 18 del presente decreto. Fuori del caso di  rifiuto per omessa sottoscrizione, il rigetto del deposito da parte  dell’ufficio non impedisce il successivo deposito entro i termini  assegnati o previsti dal codice di procedura civile.
5. La certificazione dei professionisti abilitati e dei soggetti  abilitati esterni pubblici è effettuata dal gestore dei servizi  telematici sulla base dei dati presenti nel registro generale degli  indirizzi elettronici, secondo le specifiche tecniche stabilite ai  sensi dell’articolo 34.
6. Al fine di garantire la riservatezza dei documenti da  trasmettere, il soggetto abilitato esterno utilizza un meccanismo di  crittografia, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi  dell’articolo 34.
7. Il gestore dei servizi telematici restituisce al mittente  l’esito dei controlli effettuati dal dominio giustizia nonchè dagli  operatori della cancelleria o della segreteria, secondo le specifiche  tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 34.
8. La dimensione massima del messaggio è stabilita nelle  specifiche tecniche di cui all’articolo 34. Se il messaggio eccede  tale dimensione, il gestore dei servizi telematici genera e invia  automaticamente al mittente un messaggio di errore, contenente  l’avviso del rifiuto del messaggio, secondo le specifiche tecniche  stabilite ai sensi dell’articolo 34.
9. I soggetti abilitati esterni possono avvalersi dei servizi del  punto di accesso, di cui all’articolo 23, per la trasmissione dei  documenti; in tale caso il punto di accesso si attiene alle modalità  di trasmissione dei documenti di cui al presente articolo.

Art. 14 – Documenti probatori e allegati non informatici

1. I documenti probatori e gli allegati depositati in formato non  elettronico sono identificati e descritti in una apposita sezione  delle informazioni strutturate di cui all’articolo 11, secondo le  specifiche tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 34.
2. La cancelleria o la segreteria dell’ufficio giudiziario provvede  ad effettuare copia informatica dei documenti probatori e degli  allegati su supporto cartaceo e ad inserirla nel fascicolo  informatico, apponendo la firma digitale ai sensi e per gli effetti  di cui all’articolo 22, comma 3 del codice dell’amministrazione  digitale.

Art. 15 -  Deposito dell’atto del processo da parte dei soggetti abilitati interni

1. L’atto del processo, redatto in formato elettronico da un  soggetto abilitato interno e sottoscritto con firma digitale, è  depositato nel fascicolo informatico, previa attestazione del  deposito da parte della cancelleria o della segreteria dell’ufficio  giudiziario mediante apposizione della data e della propria firma  digitale.
2. In caso di atto formato da organo collegiale l’originale del  provvedimento è sottoscritto con firma digitale anche dal  presidente.
3. Quando l’atto è redatto dal cancelliere o dal segretario  dell’ufficio giudiziario questi vi appone la propria firma digitale e  ne effettua il deposito nel fascicolo informatico.
4. Se il provvedimento del magistrato è in formato cartaceo, il  cancelliere o il segretario dell’ufficio giudiziario ne estrae copia  informatica nei formati previsti dalle specifiche tecniche stabilite  ai sensi dell’articolo 34 e vi appone la sua firma digitale, ove  previsto.

Art. 16  – Comunicazioni per via telematica

1. La comunicazione per via telematica dall’ufficio giudiziario ad  un soggetto abilitato esterno o all’utente privato avviene mediante  invio di un messaggio dall’indirizzo di posta elettronica certificata  dell’ufficio giudiziario mittente all’indirizzo di posta elettronica  certificata del destinatario, indicato nel registro generale degli  indirizzi elettronici, ovvero per la persona fisica consultabile ai  sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri 6 maggio 2009 e per l’impresa indicato nel registro delle  imprese, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi  dell’articolo 34.
2. La cancelleria o la segreteria dell’ufficio giudiziario provvede ad effettuare una copia informatica dei documenti cartacei da  comunicare nei formati previsti dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 34, che conserva nel fascicolo informatico.
3. La comunicazione per via telematica si intende perfezionata nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna breve da parte del gestore di posta elettronica certificata del destinatario e produce gli effetti di cui agli articoli 45 e 48 del  codice dell’amministrazione digitale.
4. Fermo quanto previsto dall’articolo 20, comma 6, e salvo il caso fortuito o la forza maggiore, si procede ai sensi dell’articolo 51, comma 3 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con  modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive  modificazioni, nel caso in cui viene generato un avviso di mancata  consegna previsto dalle regole tecniche della posta elettronica  certificata.
5. Le ricevute di avvenuta consegna e gli avvisi di mancata  consegna vengono conservati nel fascicolo informatico.
6. La comunicazione che contiene dati sensibili è effettuata per  estratto con contestuale messa a disposizione dell’atto integrale  nell’apposita area del portale dei servizi telematici, secondo le  specifiche tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 34 e nel  rispetto dei requisiti di sicurezza di cui all’articolo 26, con  modalità tali da garantire l’identificazione dell’autore  dell’accesso e la tracciabilità delle relative attività.
7. Nel caso previsto dal comma 6, si applicano le disposizioni di  cui ai commi 2 e 3, ma la comunicazione si intende perfezionata il  giorno feriale successivo al momento in cui viene generata la  ricevuta di avvenuta consegna breve da parte del gestore di posta  elettronica certificata del destinatario.
8. Si applica, in ogni caso, il disposto dell’articolo 49 del  codice dell’amministrazione digitale.

Art. 17 – Notificazioni per via telematica

1. Al di fuori dei casi previsti dall’articolo 51, del decreto  legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge  6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le richieste  telematiche di un’attività di notificazione da parte di un ufficio  giudiziario sono inoltrate al sistema informatico dell’UNEP, secondo  le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 34.
2. Le richieste di altri soggetti sono inoltrate all’UNEP tramite  posta elettronica certificata, secondo le specifiche tecniche  stabilite ai sensi dell’articolo 34.
3. La notificazione per via telematica da parte dell’UNEP rispetta  i requisiti richiesti per la comunicazione da un ufficio giudiziario  verso i soggetti abilitati esterni di cui all’articolo 16.
4. Il sistema informatico dell’UNEP individua l’indirizzo di posta  elettronica del destinatario dal registro generale degli indirizzi  elettronici, dal registro delle imprese o dagli albi o elenchi  costituiti ai sensi dell’articolo 16 del decreto-legge 29 novembre  2008, n. 185 convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio  2009, n. 2, nonchè per il cittadino dall’elenco reso consultabile ai  sensidell’articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri 6 maggio 2009 in base alle specifiche tecniche stabilite ai  sensi dell’articolo 34.
5. Il sistema informatico dell’UNEP, eseguita la notificazione,  trasmette per via telematica a chi ha richiesto il servizio il  documento informatico con la relazione di notificazione sottoscritta  mediante firma digitale e congiunta all’atto cui si riferisce,  nonchè le ricevute di posta elettronica certificata, secondo le  specifiche tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 34.
6. L’ufficiale giudiziario, se non procede alla notificazione per  via telematica, effettua la copia cartacea del documento informatico,  attestandone la conformità all’originale, e provvede a notificare la  copia stessa nei modi di cui agli articoli 138 e seguenti del codice  di procedura civile.

Art. 18 – Notificazioni per via telematica tra avvocati

1. Nel caso previsto dall’articolo 4, legge 21 gennaio 1994, n. 53,  il difensore puo’ eseguire la notificazione ai soggetti abilitati  esterni con mezzi telematici, anche previa estrazione di copia  informatica del documento cartaceo. A tale scopo trasmette copia  informatica dell’atto sottoscritta con firma digitale all’indirizzo  di posta elettronica certificata del destinatario risultante dal  registro generale degli indirizzi elettronici, nella forma di  allegato al messaggio di posta elettronica certificata inviato al  destinatario. Nel corpo del messaggio è inserita la relazione di  notificazione che contiene le informazioni di cui all’articolo 3,  comma 2, della legge 21 gennaio 1994, n. 53, dell’indirizzo di posta  elettronica certificata presso il quale l’atto è stato inviato,  nonchè del numero di registro cronologico di cui all’articolo 8  della suddetta legge. La notificazione si intende perfezionata nel  momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna breve  da parte del gestore di posta elettronica certificata del  destinatario.
2. Quando il difensore procede ai sensi dell’articolo 170, comma 4,  del codice di procedura civile, la comunicazione delle memorie è  effettuata mediante invio di copia della memoria alle parti  costituite a mente del comma 1.
3. La parte rimasta contumace ha diritto a prendere visione degli  atti del procedimento tramite accesso al portale dei servizi  telematici e, nei casi previsti, anche tramite il punto di accesso.

Art. 19 – Disposizioni particolari per la fase delle indagini preliminari

1. Nelle indagini preliminari le comunicazioni tra l’ufficio del  pubblico ministero e gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria  avvengono su canale sicuro protetto da un meccanismo di crittografia  secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 34.
2. Le specifiche tecniche assicurano l’identificazione dell’autore  dell’accesso e la tracciabilità delle relative attività, anche  mediante l’utilizzo di misure di sicurezza ulteriori rispetto a  quelle previste dal disciplinare tecnico di cui all’allegato B del  codice in materia di protezione dei dati personali.
3. Per le comunicazioni di atti e documenti del procedimento di cui  al comma 1 sono utilizzati i gestori di posta elettronica certificata  delle forze di polizia. Gli indirizzi di posta elettronica  certificata sono resi disponibili unicamente agli utenti abilitati  sulla base delle specifiche stabilite ai sensi dell’articolo 34.
4. Alle comunicazioni previste dal presente articolo si applicano,  in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 16, commi 1, 2,  3, 4 e 5, e dell’articolo 20.
5. L’atto del processo in forma di documento informatico è privo  di elementi attivi ed è redatto dalle forze di polizia nei formati  previsti dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell’articolo  34; le informazioni strutturate sono in formato XML, secondo le  specifiche tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 34. L’atto del  processo, protetto da meccanismi di crittografia, è sottoscritto con  firma digitale. Si applicano, in quanto compatibili, l’articolo 14  del presente decreto, nonchè gli articoli 20 e 21 del codice  dell’amministrazione digitale .
6. La comunicazione degli atti del processo alle forze di polizia,  successivamente al deposito previsto dall’articolo 15, è effettuata  per estratto con contestuale messa a disposizione dell’atto  integrale, protetto da meccanismo di crittografia, in apposita area  riservata all’interno del dominio giustizia, accessibile solo dagli  appartenenti alle forze di polizia legittimati, secondo le specifiche  tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 34 e nel rispetto dei  requisiti di sicurezza di cui all’articolo 26.
7. Per la gestione del fascicolo informatico si applicano, in  quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 9, commi da 1  a 5. Agli atti contenuti nel fascicolo informatico, custodito in una  sezione distinta del sistema documentale di cui all’articolo 9,  protetta da un meccanismo di crittografia secondo le specifiche  tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 34, hanno accesso  unicamente i soggetti abilitati interni appositamente abilitati. Alla  conclusione delle indagini preliminari, e in ogni altro caso in cui  il fascicolo o parte di esso deve essere consultato da soggetti  abilitati esterni o da utenti privati, questi accedono alla copia  resa disponibile mediante il punto di accesso e il portale dei  servizi telematici, secondo quanto previsto al capo IV.
8. Per la trasmissione telematica dei flussi informativi sintetici  delle notizie di reato e dei relativi esiti tra il Centro  Elaborazione Dati del Servizio per il Sistema Informativo Interforze,  di cui all’articolo 8, della legge 1° aprile 1981, n. 121 e  successive modifiche ed integrazioni, e il sistema dei registri delle  notizie di reato delle Procure della Repubblica sono utilizzate le  infrastrutture di connettività delle pubbliche amministrazioni che  consentono una interconnessione tra le Amministrazioni, secondo le  specifiche tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 34. Il canale di  comunicazione è protetto con le modalità di cui al comma 1.
9. Per assicurare la massima riservatezza della fase delle indagini  preliminari la base di dati dei registri di cui al comma 8 è  custodita, con le speciali misure di cui al comma 2, separatamente  rispetto a quella relativa ai procedimenti per i quali è stato  emesso uno degli atti di cui all’articolo 60, del codice di procedura  penale, in infrastrutture informatiche di livello distrettuale o  interdistrettuale individuate dal responsabile per i sistemi  informativi automatizzati. I compiti di vigilanza sulle procedure di  sicurezza adottate sulla base dati prevista dal presente comma sono  svolti dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale e dal  Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello  competenti in relazione all’ufficio giudiziario titolare dei dati,  avvalendosi del personale tecnico individuato dal responsabile per i  sistemi informativi automatizzati.

Art. 20  – Requisiti della casella di PEC del soggetto abilitato esterno

1. Il gestore di posta elettronica certificata del soggetto  abilitato esterno, fermi restando gli obblighi previsti dal decreto  del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n.68 e dal decreto  ministeriale 2 novembre 2005, recante «Regole tecniche per la  formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della  posta elettronica certificata», è tenuto ad adottare software  antispam idoneo a prevenire la trasmissione di messaggi di posta  elettronica indesiderati.
2. Il soggetto abilitato esterno è tenuto a dotare il terminale  informatico utilizzato di software idoneo a verificare l’assenza di  virus informatici per ogni messaggio in arrivo e in partenza e di  software antispam idoneo a prevenire la trasmissione di messaggi di  posta elettronica indesiderati.
3. Il soggetto abilitato esterno è tenuto a conservare, con ogni  mezzo idoneo, le ricevute di avvenuta consegna dei messaggi trasmessi  al dominio giustizia.
4. La casella di posta elettronica certificata deve disporre di uno  spazio disco minimo definito nelle specifiche tecniche di cui  all’articolo 34.
5. Il soggetto abilitato esterno è tenuto a dotarsi di servizio  automatico di avviso dell’imminente saturazione della propria casella  di posta elettronica certificata e a verificare la effettiva  disponibilità dello spazio disco a disposizione.
6. La modifica dell’indirizzo elettronico puo’ avvenire dall’1 al  31 gennaio e dall’1 al 31 luglio.
7. La disposizione di cui al comma 6 non si applica qualora la  modifica dell’indirizzo si renda necessaria per cessazione  dell’attività da parte del gestore di posta elettronica certificata.

Art. 21- Richiesta delle copie di atti e documenti

1. Il rilascio della copia di atti e documenti del processo  avviene, previa verifica del regolare pagamento dei diritti previsti,  tramite invio all’indirizzo di posta elettronica certificata del  richiedente, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi  dell’articolo 34.
2. L’atto o il documento che contiene dati sensibili o di grandi  dimensioni è messo a disposizione nell’apposita area del portale dei  servizi telematici, nel rispetto dei requisiti di sicurezza stabiliti  ai sensi dell’articolo 34.
3. Nel caso di richiesta di copia informatica, anche parziale,  conforme al documento originale in formato cartaceo, il cancelliere  ne attesta la conformità all’originale sottoscrivendola con la  propria firma digitale.

Capo IV  -  CONSULTAZIONE DELLE INFORMAZIONI DEL DOMINIO GIUSTIZIA

Art. 22 – Servizi di consultazione

1. Ai fini di cui agli articoli 50, comma 1, 52 e 56 del codice  dell’amministrazione digitale, l’accesso ai servizi di consultazione  delle informazioni rese disponibili dal dominio giustizia avviene tramite un punto di accesso o tramite il portale dei servizi  telematici, nel rispetto dei requisiti di sicurezza di cui  all’articolo 26.

Art. 23 – Punto di accesso

1. Il punto di accesso puo’ essere attivato esclusivamente dai soggetti indicati dai commi 6 e 7.
2. Il punto di accesso fornisce un’adeguata qualità dei servizi, dei processi informatici e dei relativi prodotti, idonea a garantire  la sicurezza del sistema, nel rispetto dei requisiti tecnici di cui all’articolo 26.
3. Il punto di accesso fornisce adeguati servizi di formazione e assistenza ai propri utenti, anche relativamente ai profili tecnici.
4. La violazione da parte del gestore di un punto di accesso dei  livelli di sicurezza e di servizio comporta la sospensione dell’autorizzazione ad erogare i servizi fino al ripristino di tali livelli.
5. Il Ministero della giustizia dispone ispezioni tecniche, anche a campione, per verificare l’attuazione delle prescrizioni di sicurezza.
6. Possono gestire uno o piu’ punti di accesso:
a) i consigli degli ordini professionali, i collegi ed i Consigli  nazionali professionali, limitatamente ai propri iscritti;
b) il Consiglio nazionale forense, ove delegato da uno o piu’ consigli degli ordini degli avvocati, limitatamente agli iscritti del consiglio delegante;
c) il Consiglio nazionale del notariato, limitatamente ai propri  iscritti;
d) l’Avvocatura dello Stato, le amministrazioni statali o  equiparate, e gli enti pubblici, limitatamente ai loro iscritti e dipendenti;
e) le Regioni, le città metropolitane, le provincie ed i Comuni, o enti consorziati tra gli stessi.
f) Le Camere di Commercio, per le imprese iscritte nel relativo registro.
7. I punti di accesso possono essere altresi’ gestiti da società di capitali in possesso di un capitale sociale interamente versato non inferiore a un milione di euro.

Art. 24 – Elenco pubblico dei punti di accesso

1. L’elenco pubblico dei punti di accesso attivi presso il  Ministero della giustizia comprende le seguenti informazioni:
a) identificativo del punto di accesso;
b) sede legale del soggetto titolare del punto di accesso;
c) indirizzo internet;
d) dati relativi al legale rappresentante del punto di accesso o  a un suo delegato, comprendenti: nome, cognome, codice fiscale,  indirizzo di posta elettronica certificata, numero di telefono e di  fax;
e) recapiti relativi ai referenti tecnici da contattare in caso  di problemi.

Art. 25 – Iscrizione nell’elenco pubblico dei punti di accesso

1. Il soggetto che intende costituire un punto di accesso inoltra  domanda di iscrizione nell’elenco pubblico dei punti di accesso  secondo il modello e con le modalità stabilite dal responsabile per  i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia con  apposito decreto, da adottarsi entro sessanta giorni dall’entrata in  vigore del presente decreto.
2. Il Ministero della giustizia decide sulla domanda entro trenta  giorni, con provvedimento motivato, anche sulla base di apposite  verifiche, effettuabili anche da personale esterno  all’Amministrazione, da questa delegato, con costi a carico del  richiedente.
3. Con il provvedimento di cui al comma 2, il Ministero della  giustizia delega la responsabilità del processo di identificazione  dei soggetti abilitati esterni al punto di accesso. Il Ministero  della giustizia puo’ delegare la responsabilità del processo di  identificazione degli utenti privati agli enti pubblici di cui  all’articolo 23, comma 6, lettera e).
4. Il Ministero della giustizia puo’ verificare l’adempimento degli  obblighi assunti da parte del gestore del punto di accesso di propria  iniziativa oppure su segnalazione. In caso di violazione si applicano  le disposizioni di cui all’articolo 23, comma 3.

Art. 26 – Requisiti di sicurezza

1. L’accesso ai servizi di consultazione delle informazioni rese  disponibili dal dominio giustizia avviene mediante identificazione sul punto di accesso o sul portale dei servizi telematici, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 34.
2. Il punto di accesso stabilisce la connessione con il portale dei servizi telematici mediante un collegamento sicuro con mutua autenticazione secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 34.
3. A seguito dell’identificazione viene in ogni caso trasmesso al gestore dei servizi telematici il codice fiscale del soggetto che effettua l’accesso.
4. I punti di accesso garantiscono un’adeguata sicurezza del sistema con le modalità tecniche specificate in un apposito piano  depositato unitamente all’istanza di cui all’articolo 25, a pena di inammissibilità della stessa.

Art. 27 – Visibilità delle informazioni

1. Ad eccezione della fase di cui all’articolo 19, il dominio  giustizia consente al soggetto abilitato esterno l’accesso alle  informazioni contenute nei fascicoli dei procedimenti in cui è  costituito o svolge attività di esperto o ausiliario. L’utente  privato accede alle informazioni contenute nei fascicoli dei  procedimenti in cui è parte mediante il portale dei servizi  telematici e, nei casi previsti dall’articolo 23, comma 6, lettere e)  ed f), e comma 7, mediante il punto di accesso.
2. È sempre consentito l’accesso alle informazioni necessarie per  la costituzione o l’intervento in giudizio in modo tale da garantire  la riservatezza dei nomi delle parti e limitatamente ai dati  identificativi del procedimento.
3. In caso di delega, rilasciata ai sensi dell’articolo 9 regio  decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, il dominio giustizia  consente l’accesso alle informazioni contenute nei fascicoli dei  procedimenti patrocinati dal delegante, previa comunicazione, a cura  di parte, di copia della delega stessa al responsabile dell’ufficio  giudiziario, che provvede ai conseguenti adempimenti. L’accesso è  consentito fino alla comunicazione della revoca della delega.
4. La delega, sottoscritta con firma digitale, è rilasciata in  conformità alle specifiche di strutturazione di cui all’articolo 35,  comma 4.
5. Gli esperti e gli ausiliari del giudice accedono ai servizi di  consultazione nel limite dell’incarico ricevuto e della  autorizzazione concessa dal giudice.
6. Salvo quanto previsto dal comma 2, gli avvocati e i procuratori  dello Stato accedono alle informazioni contenute nei fascicoli dei  procedimenti in cui è parte una pubblica amministrazione la cui  difesa in giudizio è stata assunta dal soggetto che effettua  l’accesso.

Art. 28 – Registrazione dei soggetti abilitati esterni e degli utenti privati

1. L’accesso ai servizi di consultazione resi disponibili dal  dominio giustizia si ottiene previa registrazione presso il punto di  accesso autorizzato o presso il portale dei servizi telematici, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 34,  comma 1.
2. I punti di accesso trasmettono al Ministero della giustizia le  informazioni relative ad i propri utenti registrati, secondo le  specifiche tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 34, comma 1.

Art. 29 – Orario di disponibilità dei servizi di consultazione

1. Il portale dei servizi telematici garantisce la disponibilità  dei servizi di consultazione nei giorni feriali dalle ore otto alle  ore ventidue, dal lunedi’ al venerdi’, e dalle ore otto alle ore  tredici del sabato e dei giorni ventiquattro e trentuno dicembre.

Capo V -   PAGAMENTI TELEMATICI

Art. 30 – Pagamenti

1. Il pagamento del contributo unificato e degli altri diritti e  spese è effettuato nelle forme previste dal decreto del Presidente  della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni.  La ricevuta e la attestazione di pagamento o versamento è allegata  alla nota di iscrizione a ruolo o ad altra istanza inviata  all’ufficio, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi  dell’articolo 34, ed è conservata dall’interessato per essere  esibita a richiesta dell’ufficio.
2. Il pagamento di cui al comma 1 puo’ essere effettuato per via  telematica con le modalità e gli strumenti previsti dal decreto del  Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni e dalle altre disposizioni normative e regolamentari  relative al riversamento delle entrate alla Tesoreria dello Stato.
3. L’interazione tra le procedure di pagamento telematico messe a  disposizione dal prestatore del servizio di pagamento, il punto di  accesso e il portale dei servizi telematici avviene su canale sicuro, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 34.
4. Il processo di pagamento telematico assicura l’univocità del  pagamento mediante l’utilizzo della richiesta di pagamento telematico  (RPT), della ricevuta telematica (RT) e dell’identificativo univoco di erogazione del servizio (CRS) che impediscono, mediante  l’annullamento del CRS, un secondo utilizzo della RT. Le specifiche  tecniche sono definite ai sensi dell’articolo 34.
5. La ricevuta telematica, firmata digitalmente dal prestatore del  servizio di pagamento che effettua la riscossione o da un soggetto da  questo delegato, costituisce prova del pagamento alla Tesoreria dello  Stato ed è conservata nel fascicolo informatico.
6. L’ufficio verifica periodicamente con modalità telematiche la  regolarità delle ricevute o attestazioni e il buon esito delle  transazioni di pagamento telematico.

Art. 31 – Diritto di copia

1. L’interessato, all’atto della richiesta di copia, richiede  l’indicazione dell’importo del diritto corrispondente che gli è  comunicato senza ritardo con mezzi telematici dall’ufficio, secondo  le specifiche stabilite ai sensi dell’articolo 34.    2. Alla richiesta di copia è associato un identificativo univoco  che, in caso di pagamento dei diritti di copia non contestuale, viene  evidenziato nel sistema informatico per consentire il versamento  secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della  Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni.    3. La ricevuta telematica è associata all’identificativo univoco.

Art. 32 – Registrazione, trascrizione e voltura degli atti

1. La registrazione, la trascrizione e la voltura degli atti  avvengono in via telematica nelle forme previste dall’articolo 73 del  decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115, e  successive modificazioni.

Art. 33 – Pagamento dei diritti di notifica

1. Il pagamento dei diritti di notifica viene effettuato nelle  forme previste dall’articolo 30.    2. L’UNEP rende pubblici gli importi dovuti a titolo di  anticipazione. Eseguita la notificazione, l’UNEP comunica l’importo  definitivo e restituisce il documento informatico notificato previo  versamento del conguaglio dovuto dalla parte oppure unitamente al  rimborso del maggior importo versato in acconto.

Capo VI -   DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 34 – Specifiche tecniche

1. Le specifiche tecniche sono stabilite dal responsabile per i  sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia,  sentito DigitPA e, limitatamente ai profili inerenti alla protezione  dei dati personali, sentito il Garante per la protezione dei dati  personali.
2. Le specifiche di cui al comma precedente vengono rese  disponibili mediante pubblicazione nell’area pubblica del portale dei  servizi telematici.
3. Fino all’emanazione delle specifiche tecniche di cui al comma 1,  continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni  anteriormente vigenti.

Art. 35 – Disposizioni finali e transitorie

1. L’attivazione della trasmissione dei documenti informatici è  preceduta da un decreto dirigenziale che accerta l’installazione e  l’idoneità delle attrezzature informatiche, unitamente alla  funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici  nel singolo ufficio.
2. L’indirizzo elettronico già previsto dal decreto del Ministro  della Giustizia, 17 luglio 2008 recante «Regole tecnico-operative per  l’uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile» è utilizzabile per un periodo transitorio non superiore a sei mesi  dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. La data di attivazione dell’indirizzo di posta elettronica  certificata di cui all’articolo 4, comma 2, è stabilita, per ciascun ufficio giudiziario, con apposito decreto dirigenziale del  responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero  della giustizia che attesta la funzionalità del sistema di posta  elettronica certificata del Ministero della giustizia.
4. Le caratteristiche specifiche della strutturazione dei modelli  informatici sono definite con decreto del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia e pubblicate nell’area pubblica del portale dei servizi telematici.
5. Fino all’emanazione dei provvedimenti di cui al comma 4,  conservano efficacia le caratteristiche di strutturazione dei modelli  informatici di cui al decreto del Ministro della giustizia 10 luglio  2009, recante “Nuova strutturazione dei modelli informatici relativa  all’uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile e  introduzione dei modelli informatici per l’uso di strumenti  informatici e telematici nelle procedure esecutive individuali e  concorsuali”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18  luglio 2009 – s.o. n. 120.

Art. 36 – Adeguamento delle regole tecnico-operative

1. Le regole tecnico-operative sono adeguate all’evoluzione  scientifica e tecnologica, con cadenza almeno biennale, a decorrere  dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 37 – Efficacia

1. Il presente decreto acquista efficacia il trentesimo giorno  successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  della Repubblica italiana
2. Dalla data di cui al comma 1, cessano di avere efficacia nel  processo civile le disposizioni del decreto del Presidente della  Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123 e del decreto del Ministro della  giustizia 17 luglio 2008.

 

 

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