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Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa-Appalti, la linea di confine tra offerta tecnica e offerta economica-Roberto Codebò-Ipsoa.it

 

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In base ai più recenti orientamenti giurisprudenziali, nel quadro di una gara da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, non necessariamente deve essere esclusa un'offerta che includa nell'offerta tecnica elementi di costo tipici dell'offerta economica

 

Da un lato, non vi è infatti dubbio che tale attitudine tenda a violare la par condicio di gara, poiché – in nome di un'apertura delle offerte tecniche che necessariamente precede quella delle offerte economiche – porta anticipatamente determinati dati a conoscenza della commissione aggiudicatrici; nondimeno, tale «intrusione» di dati economici nella sfera tecnica deve essere considerata fisiologica nella misura in cui connoti in maniera sostanziale – e dunque rilevante ai fini dell'aggiudicazione – determinate soluzioni realizzative delle opere oggetto dell'appalto.

 

La medesima intrusione diviene invece patologica, e dunque foriera di legittima esclusione dalla gara, allorquando causi una vera e propria metamorfosi sostanziale dell'offerta tecnica in offerta economica.

 

Il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

 

Chiedendo come al solito scusa a chi sia versato nella materia in questione, ricordiamo innazitutto che, allorquando bandisce una gara, la stazione appaltante può scegliere di valutare l'offerta con il criterio del prezzo più basso, ovvero con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa:

 

- nel criterio del prezzo più basso, unico elemento preso in considerazione è il ribasso percentuale unico offerto sull'importo a base di gara;

 

- nel criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, si tiene invece conto non soltanto del ribasso percentuale (offerta economica), bensì anche della relazione illustrativa delle modalità con le quali l'Impresa offerente, in caso di aggiudicazione, eseguirà le prestazioni oggetto dell'appalto (offerta tecnica).

 

Per il caso dell'offerta economica, dispone l'art. 83, I comma, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice degli Appalti): «Quando il contratto è affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il bando di gara stabilisce i criteri di valutazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, quali, a titolo esemplificativo:

 

a) il prezzo;

 

b) la qualità;

 

c) il pregio tecnico;

 

d) le caratteristiche estetiche e funzionali;

 

e) le caratteristiche ambientali e il contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera o del prodotto;

 

f) il costo di utilizzazione e manutenzione;

 

g) la redditività;

 

h) il servizio successivo alla vendita;

 

i) l'assistenza tecnica;

 

l) la data di consegna ovvero il termine di consegna o di esecuzione;

 

m) l'impegno in materia di pezzi di ricambio;

 

n) la sicurezza di approvvigionamento;

 

o) in caso di concessioni, altresì la durata del contratto, le modalità di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare agli utenti».

 

Come si vede, il legislatore è stato assai meticoloso nel prevedere i singoli punti sui quali può articolarsi l'offerta; egli, però, non si è preoccupato di tracciare un'esatta linea di demarcazione tra offerta economica e offerta tecnica.

 

Le quali devono essere sempre presentate in gara in buste separate: secondo la giurisprudenza, addirittura quando la lex specialis di gara non dica nulla sul punto.

 

Intuitivamente, le stazioni appaltanti separano il prezzo da tutto il resto, considerando le lettere b) e seguenti del comma citato come i possibili contenuti dell'offerta tecnica.

 

Tale criterio, però, non si presta per sua natura a una perfetta applicazione.

 

Tutti gli altri criterî menzionati dal I comma dell'art. 83, infatti, sono di per sé suscettibili di specifica valutazione economica.

 

L'espressione «offerta tecnica», utilizzata com'è in contrapposizione all'offerta economica, invocherebbe infatti un taglio esclusivamente «qualitativo»: essenziale, del resto, per mantenere saldo il principio dell'unicità del ribasso espresso in sede di offerta economica.

 

Senonché, tale teoria si scontra con la pratica esigenza di parlare, in sede di offerta economica, di contenimento dei consumi, costi di manutenzione, redditività e quant'altro: concetti che, in assenza di aride cifre, rischierebbero di non mostrarsi idonei a rendere economicamente più vantaggiosa l'offerta.

 

In altre parole, si è come al solito di fronte all'esigenza di conciliare teoria e pratica, dovendo in certo senso... dire e non dire nello stesso momento.

 

È pertanto necessario individuare un corretta sintesi, che – a nostro avviso – può essere la seguente: i parametri economici potranno essere inclusi nell'offerta economica allorquando essi rappresentino lo specchio della vantaggiosità offerta da una singola soluzione realizzativa, da un'ulteriore miglioria proposta, da un'ipotesi di modalità alternative di effettuazione delle prestazioni oggetto dell'appalto; in altre parole, quando essi riguardino aspetti specifici, ulteriori, eventuali e/o accidentali delle opere stesse.

 

Al contrario, tali parametri dovranno essere tenuti accuratamente separati dall'offerta tecnica qualora tendano a descrivere l'interezza di quest'ultima in chiave economico-finanziaria, così surrogando e anticipando i contenuti dell'offerta economica nella sua essenziale totalità.

 

I suggerimenti pratici

 

In un campo come quello delle gare di appalto, nel quale l'applicazione dell'astratto principio passa sempre attraverso le strette della redditività e dell'urgenza compilativa, non possiamo esimerci dall'offrire qualche consiglio pratico che aiuti a tradurre il cristallino principio testé enunciato in linee guida che soccorrano sul pratico e quotidiano da farsi. Il principio stesso traccia infatti una demarcazione tra i numeri economici che investano la totalità dell'offerta e quelli che ne tocchino aspetti – per così dire – incidentali.

 

Non sfugge a nessuno, però, che nella pratica tale principio non sempre mostra la propria immediata applicabilità: si pensi, ad esempio, a un'offerta tecnica che descriva modalità quantomai originali di esecuzione dei lavori, specificando di volta in volta costi e beneficî di ogni innovativa soluzione adottata.

 

In nome di tutto ciò, sarà sempre necessario prestare la massima attenzione, evitando in ogni caso di connotare troppo in senso economico l'offerta tecnica.

 

Nel dubbio, sarà sempre meglio modulare quest'ultima in maniera più «esecutiva» e meno «finanziaria», compensando poi ciò – se del caso – con un ritocco numerico all'offerta economica.

 

Assolutamente da evitare, per contro, i caratteristici «voli pindarici» che favoleggiano di una straordinaria convenienza economica delle soluzioni alternative adottate: divagazioni che, lungi dal tratteggiare l'auspicata miglior offerta, potrebbero invece far ricadere quest'ultima sotto la previsione della più classica offerta economica travestita.

 

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