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L'accesso ai documenti amministrativi costituisce principio generale dell'attività amministrativa e può subire limitazioni soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge (art. 22, commi 2 e 3 L. 241/90 e s.m.i.)- Lazzini Sonia

 

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Accesso agli atti amministrativi – legge 241/90 smi – le limitazioni devono essere espresse nella legge – interesse diretto, concreto e attuale del richiedente – situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto - legittimazione all'accesso non subordinata alla presumibile fondatezza della pretesa sostanziale

 

L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa e può subire limitazioni soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge (art. 22, commi 2 e 3 L. 241/90 e s.m.i.).

 

Peraltro, per l'esercizio del diritto di accesso è necessario (e sufficiente) che il privato abbia un interesse diretto, concreto e attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso (art. 22, comma 1 lettera b) L. 241/90 e s.m.i.); quanto al contenuto della relativa istanza, è sufficiente che essa indichi i presupposti di fatto e renda percepibile l'interesse giuridico concreto e attuale corrispondente alla situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto (cfr., da ultimo, TAR Basilicata Potenza, sez. I, 29 luglio 2010, n. 581).

 

La legittimazione all'accesso, in particolare, non è subordinata alla presumibile fondatezza della pretesa sostanziale a tutela della quale esso è preordinato, ma richiede unicamente che la conoscenza del documento sia funzionale alla tutela di un interesse giuridico protetto dall'ordinamento, e dunque differenziato rispetto all'interesse generico di ogni cittadino a conoscere l'attività dei pubblici poteri.

 

Nel caso di specie la società ricorrente, proprietaria di un lotto sul quale non ha potuto edificare per le indicate ragioni attinenti la mancanza di un impianto fognario esteso all’intera lottizzazione, ha chiesto di conoscere gli atti concernenti l’autorizzazione edilizia rilasciata alla controinteressata, proprietaria di un lotto inserito nel medesimo piano di lottizzazione, al fine di eventualmente esercitare azioni a tutela dei suoi diritti.

 

Ciò posto, il collegio osserva che non compete a questo Tribunale, nella presente sede, valutare la fondatezza della pretesa sostanziale dedotta dalla ricorrente (peraltro non affetta da abnormità: cfr., da ultimo, T.A.R. Veneto, sez. II, 19 aprile 2010, n. 1411, pur a fronte di un più consistente orientamento contrario), rilevando soltanto verificare se essa abbia un interesse diretto concreto e attuale alla conoscenza dei documenti citati onde poter tutelare un interesse giuridico protetto dall'ordinamento, e quindi differenziato da quello della generalità dei consociati, nonché collegato ai documenti medesimi.

 

Ritiene il collegio che tali presupposti, nel caso di specie, ricorrano.

 

In primo luogo, la ricorrente ha dedotto la titolarità del diritto proprietà di un lotto del piano di lottizzazione Costa Paradiso e del suo interesse ad edificarlo, evidenziando, dunque, la titolarità di una situazione giuridica soggettiva connotata da sicuri profili di differenziazione.

 

In secondo luogo, la tutela di tale diritto appare ragionevolmente collegata alla conoscenza dei documenti de quibus, e, in particolare, dei titoli edilizi riguardanti l’intervento in corso di esecuzione sul lotto B 11, al fine di comprendere le ragioni per le quali, in relazione a tale lotto, non sono state considerate insuperabili le questioni ad essa opposte con riferimento all’estensione dell’impianto fognario.

 

In tale contesto, ritiene il collegio che non possa essere disconosciuta la sussistenza in capo al ricorrente di un interesse diretto concreto ed attuale alla conoscenza dei documenti richiesti per la tutela di una situazione giuridica protetta dall'ordinamento e collegata ai documenti medesimi, e dunque la legittimazione all'accesso azionata nel presente giudizio.

 

Né ricorrono ipotesi di limitazioni legali di detto accesso, peraltro neppure dedotte dall'amministrazione resistente e dalla contro interessata, che non si sono neppure costituite in giudizio.

 

Alla stregua di tali considerazioni, quindi, il ricorso è fondato e va accolto.

 

Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 98 del 2 febbraio 2011 proncuncita dal Tar Sardegna, Cagliari

 

N. 00096/2011 REG.PROV.COLL.

 

N. 00881/2010 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

 

(Sezione Seconda)

 

ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

 

sul ricorso numero di registro generale 881 del 2010, proposto da***

 

contro***

 

nei confronti di***

 

per l'annullamento

 

- della nota prot. 8951 del 10.9.2010, con la quale il Comune di Trinità d'Agultu e Vignola ha respinto la "richiesta di accesso agli atti amministrativi del 28- lug-2010 prot. 7630", "relativa alla Conc. Ed. 59/07 del 18/11/2008 e succ. titoli abilitativi, intestata alla Soc. Immobiliare della Controinteressata srl", istanza a mezzo della quale la ricorrente ha chiesto specificatamente di "conoscere ed estrarre copia" dei "titoli abilitativi edilizi -e relativi allegati- riguardanti l'intervento in corso d'esecuzione sul terreno denominato 'Lotto B11' sito in *** e catastalmente identificato al mappale 1485 del foglio 10", nonchè dei titoli abilitativi all'allacciamento alla rete fognaria ovvero scarico sul suolo della acque reflue domestiche -e relativi allegati- rilasciati in relazione all'intervento di cui sopra;

 

- di ogni eventuale ulteriore atto presupposto, connesso o conseguente,

 

nonchè per l'accertamento

 

del diritto della ricorrente all'accesso, mediante estrazione di copia, alla documentazione sopra ricordata, con il conseguente ordine al Comune di Trinità d'Agultu e Vignola di consentire alla ricorrente il suddetto accesso.

 

 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

 

Viste le memorie difensive;

 

Visti tutti gli atti della causa;

 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2011 il dott. Tito Aru e udito l’avv. Annalisa Collu in sostituzione dell’avv. Carlo Cerami per la ricorrente;

 

 

 

La società Ricorrente srl è proprietaria di un terreno edificabile, sito nel Comune di Trinità d'Agultu e Vignola, località “Costa Paradiso”, denominato “Lotto B 54”.

 

Detto terreno è ricompreso in un vasto compendio immobiliare, appartenente a plurimi proprietari, oggetto di un piano di lottizzazione risalente al 1975, nel quale è altresì compreso il lotto B 11 di proprietà della società controinteressata Immobiliare della Controinteressata Srl.

 

In data 30.11.2007 la ricorrente presentava al Comune di Trinità d'Agultu e Vignola istanza di concessione edilizia per la costruzione di un fabbricato residenziale sul lotto di sua proprietà, per il quale otteneva il parere favorevole della Commissione edilizia, l’autorizzazione paesaggistica e il nulla osta idrogeologico.

 

Il successivo 4 settembre 2008, al fine di realizzare gli scarichi fognari afferenti il predetto intervento edilizio, presentava alla Comunità Costa Paradiso, amministratrice della lottizzazione, richiesta di certificazione di allacciabilità del lotto B 54 alla linea fognaria della lottizzazione di Costa Paradiso.

 

Quest’ultima, predisposta la progettazione per la realizzazione del tratto di linea fognaria da realizzare su aree comuni, chiedeva al Comune il rilascio della relativa autorizzazione edilizia.

 

Sennonchè, con nota n. 7070 del 25 giugno 2009, il Comune di Trinità d'Agultu e Vignola rispondeva che “…la pratica non è istruibile se non sulla base di un progetto generale esteso all’intero P.d.L….”.

 

A ciò seguiva l’interruzione del procedimento avviato dalla ricorrente il 30.11.2007 per il rilascio del titolo edificatorio.

 

Non sortiva diverso esito neppure l’istanza per il rilascio di autorizzazione allo scarico per sub irrigazione delle acque reflue domestiche presentata alla Provincia di Olbia-Tempio, restando anch’essa subordinata alla “…realizzazione e/o completamento delle strutture depurative nelle località di Costa Paradiso”.

 

Di qui le iniziative della ricorrente, presso le autorità competenti, al fine di verificare l’esistenza di un progetto per la realizzazione e/o il completamento dell’anzidetta rete fognaria.

 

In presenza della descritta situazione, la società Ricorrente srl apprendeva che nel lotto B 11, di proprietà della Società Immobiliare della Controinteressata srl, non lontano dal lotto B 54, erano in corso di realizzazione edifici residenziali che, nella prospettazione della ricorrente, presupponevano interventi di estensione della rete fognaria analoghi a quelli oggetto del diniego comunale che aveva impedito l’edificazione del suo fondo.

 

Pertanto, con istanza di accesso del 28 luglio 2010, chiedeva di conoscere e di estrarre copia dei titoli abilitativi edilizi – e relativi allegati – riguardanti l’intervento in corso di esecuzione sul lotto B 11, nonché dei titoli abilitativi all’allacciamento alla rete fognaria ovvero allo scarico sul suolo delle acque reflue domestiche.

 

Con nota n. 8951 del 10 settembre 2010, tuttavia, il Comune di Trinità d'Agultu e Vignola respingeva la richiesta di accesso ritenendo la richiedente “…non in possesso dei requisiti di titolarità necessari ai sensi della normativa vigente”.

 

Di qui il ricorso in esame, proposto ai sensi dell’art. 116 del D.Lgvo n. 104/2010 e dell’art. 25 legge n. 241/1990, con il quale la società Ricorrente srl ha chiesto l’annullamento del menzionato atto di diniego e l’accertamento del suo diritto all’accesso agli atti, con vittoria delle spese.

 

Il Comune di Trinità d'Agultu e Vignola non si è costituito in giudizio.

 

Alla camera di consiglio del 19 gennaio 2010, sentito il legale della ricorrente, la causa è stata posta in decisione.

 

Il ricorso merita accoglimento.

 

L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa e può subire limitazioni soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge (art. 22, commi 2 e 3 L. 241/90 e s.m.i.).

 

Peraltro, per l'esercizio del diritto di accesso è necessario (e sufficiente) che il privato abbia un interesse diretto, concreto e attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso (art. 22, comma 1 lettera b) L. 241/90 e s.m.i.); quanto al contenuto della relativa istanza, è sufficiente che essa indichi i presupposti di fatto e renda percepibile l'interesse giuridico concreto e attuale corrispondente alla situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto (cfr., da ultimo, TAR Basilicata Potenza, sez. I, 29 luglio 2010, n. 581).

 

La legittimazione all'accesso, in particolare, non è subordinata alla presumibile fondatezza della pretesa sostanziale a tutela della quale esso è preordinato, ma richiede unicamente che la conoscenza del documento sia funzionale alla tutela di un interesse giuridico protetto dall'ordinamento, e dunque differenziato rispetto all'interesse generico di ogni cittadino a conoscere l'attività dei pubblici poteri.

 

Nel caso di specie la società ricorrente, proprietaria di un lotto sul quale non ha potuto edificare per le indicate ragioni attinenti la mancanza di un impianto fognario esteso all’intera lottizzazione, ha chiesto di conoscere gli atti concernenti l’autorizzazione edilizia rilasciata alla controinteressata, proprietaria di un lotto inserito nel medesimo piano di lottizzazione, al fine di eventualmente esercitare azioni a tutela dei suoi diritti.

 

Ciò posto, il collegio osserva che non compete a questo Tribunale, nella presente sede, valutare la fondatezza della pretesa sostanziale dedotta dalla ricorrente (peraltro non affetta da abnormità: cfr., da ultimo, T.A.R. Veneto, sez. II, 19 aprile 2010, n. 1411, pur a fronte di un più consistente orientamento contrario), rilevando soltanto verificare se essa abbia un interesse diretto concreto e attuale alla conoscenza dei documenti citati onde poter tutelare un interesse giuridico protetto dall'ordinamento, e quindi differenziato da quello della generalità dei consociati, nonché collegato ai documenti medesimi.

 

Ritiene il collegio che tali presupposti, nel caso di specie, ricorrano.

 

In primo luogo, la ricorrente ha dedotto la titolarità del diritto proprietà di un lotto del piano di lottizzazione Costa Paradiso e del suo interesse ad edificarlo, evidenziando, dunque, la titolarità di una situazione giuridica soggettiva connotata da sicuri profili di differenziazione.

 

In secondo luogo, la tutela di tale diritto appare ragionevolmente collegata alla conoscenza dei documenti de quibus, e, in particolare, dei titoli edilizi riguardanti l’intervento in corso di esecuzione sul lotto B 11, al fine di comprendere le ragioni per le quali, in relazione a tale lotto, non sono state considerate insuperabili le questioni ad essa opposte con riferimento all’estensione dell’impianto fognario.

 

In tale contesto, ritiene il collegio che non possa essere disconosciuta la sussistenza in capo al ricorrente di un interesse diretto concreto ed attuale alla conoscenza dei documenti richiesti per la tutela di una situazione giuridica protetta dall'ordinamento e collegata ai documenti medesimi, e dunque la legittimazione all'accesso azionata nel presente giudizio.

 

Né ricorrono ipotesi di limitazioni legali di detto accesso, peraltro neppure dedotte dall'amministrazione resistente e dalla contro interessata, che non si sono neppure costituite in giudizio.

 

Alla stregua di tali considerazioni, quindi, il ricorso è fondato e va accolto.

 

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

 

P.Q.M.

 

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, ordinando all’amministrazione intimata di consentire l’accesso richiesto.

 

Condanna il Comune di Trinità d'Agultu e Vignola al pagamento in favore della ricorrente delle spese del giudizio, che liquida in euro 1800,00 (milleottocento//00), oltre IVA, CPA e rimborso del contributo unificato se assolto.

 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

 

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:

 

Francesco Scano, Presidente

 

Marco Lensi, Consigliere

 

Tito Aru, Consigliere, Estensore

 

 

           

 

 

           

 

 

 

L'ESTENSORE

           

 

 

           

 

IL PRESIDENTE

 

 

           

 

 

           

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

 

Il 02/02/2011

 

IL SEGRETARIO

 

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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