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Codice della strada-Miinterno  (Circolare 02/04/2011, n. 6535)-Rate, permessi, ebbrezza: la riforma del CdS prende forma-Ipsoa.it

 

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Con la Circolare del 22 aprile scorso il Ministero chiarisce gli ulteriori aspetti applicativi del Codice della Strada riformato la scorsa estate.

 

Con la Circolare 6535 del 22 aprile 2011 il Ministero, con riferimento ai più rilevanti aspetti innovativi, ha chiarito le modalità applicative della riforma estiva del Codice della Strada operata con la L. 29 luglio 2010 n. 120.

 

Nel dettaglio, il Ministero è intervenuto in materia di:

 

- sospensione della patente e permesso orario (art. 218 c. 2 C.d.S.);

 

- rateizzazione delle sanzioni pecuniarie (art. 202 bis C.d.S.);

 

- confisca amministrativa a seguito di ipotesi di reato (art. 224 ter C.d.S.);

 

- depenalizzazione dell’ipotesi di illecito di cui all’art. 186 c. 2 lett. a) (art. 186 C.d.S.);

 

- ricorso al Giudice di Pace (art. 204 bis C.d.S.);

 

- requisiti morali per il rilascio dei titoli abilitativi alla guida (art. 120 C.d.S.).

 

Sospensione della patente e permesso orario (art. 218 c. 2 c.d.s.)

 

. In merito all’’innovativa previsione di cui all’art. 218 c. 2 C.d.S., avente ad oggetto la concessione di uno speciale permesso di tre ore giornaliere per motivi di lavoro in caso di sospensione della patente, viene chiarito che possa essere concessa solo a coloro che, per effetto dell’illecito sanzionato, non abbiano causato un incidente oppure non siano incorsi in responsabilità penali.

 

Tale interpretazione consente di applicare, quindi, l’istituto anche a coloro che siano stati colti in stati di ebbrezza lieve (con un tasso alcoolemico superiore a 0,5 ma non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l)), in quanto, come vedremo in seguito, la fattispecie è stata depenalizzata (art. 186, comma 2, lettera a).

 

Rateizzazione delle sanzioni pecuniarie (art. 202 bis c.d.s.)

 

In tema di rateizzazione delle sanzioni pecuniarie vi era molta attesa da parte dei cittadini e degli operatori in quanto, la riforma estiva, aveva rimesso ad una successiva fase applicativa l’operatività dell’istituto.

 

Il Ministero, a riguardo, ha chiarito che la rateizzazione delle sanzioni pecuniarie non inferiori a 200 euro prevista nell’art. 202 bis C.d.S. e finora regolata dall’art. 26 della L. 689/81 possa essere già applicata anche in assenza del Decreto interministeriale in ragione dei criteri sufficientemente dettagliati della norma primaria.

 

Confisca amministrativa a seguito di ipotesi di reato (art. 224 ter c.d.s.)

 

A riguardo, il Ministero ha affermato che per le ipotesi di reato cui consegue la sanzione accessoria della confisca del veicolo, ferma la confisca al trasgressore nell'immediatezza del fatto, il veicolo può essere concesso in custodia all’interessato, previa istanza del medesimo. In ogni caso, la restituzione del veicolo è subordinata al versamento delle spese di recupero e di custodia nel frattempo maturate e sono fatti salvi i successivi effetti della sentenza penale di condanna.

 

Depenalizzazione dell’ipotesi di illecito di cui all’art. 186 c. 2 lett. a) (art. 186 c.d.s.)

 

Le modifiche apportate dalla L. 120/10 alla disciplina della guida in stato di ebbrezza avevano posto il rilevante problema della sanzionabilità delle violazioni che, prima dell’entrata in vigore della riforma, avevano rilevanza penale.

 

Il Ministero, anche alla luce di un parere della Cassazione richiamato nella Circolare, ha chiarito che il reato è stato abrogato e che, pertanto, non è possibile più procedere penalmente e che le procedure avviate non devono avere ulteriore corso.

 

Inoltre, i veicoli dissequestrati ai trasgressori colti alla guida in stato di ebbrezza lieve (con tasso dal 0,4 5 a 0,8 grammi per litro) per effetto della depenalizzazione dell’infrazione, non possono essere nuovamente sequestrati ex art. 1 della L. 689/81.

 

Ricorso al giudice di pace (art. 204 bis c.d.s.)

 

I problemi posti dalla riforma riguardano principalmente il tema della rappresentanza in giudizio dell’Amministrazione statale.

 

A riguardo il Ministero ha chiarito che l’Amministrazione potrà essere rappresentata oltre che dal Prefetto anche dai funzionari dell’U.T.G. Tuttavia, attualmente, la delega non può essere estesa ad altri soggetti, diversi dai Vice Prefetti, ma il Ministero sta lavorando per ottenere un provvedimento legislativo ad hoc.

 

Requisiti morali per il rilascio dei titoli abilitativi alla guida (art. 120 c.d.s.)

 

La riforma, a riguardo, era stata oggetto di molteplici interventi operanti con la L. 94 del 2009, poi modificata dalla L. 120 del 2010 la quale ha ampliato l’ambito di operatività delle cause ostative al rilascio della patente di guida e, contestualmente, dei motivi che ne impongono la revoca. Il Ministero ha chiarito che nonostante la nuova versione dell'art. 120 comporti sanzioni più rigorose, esse si applichino anche a situazioni che abbiano avuto origine prima dell'entrata in vigore della legge 94/2009 (8 agosto 2009).

 

Inoltre, il Ministero ha chiarito che:

 

1. la revoca della patente scatta anche in caso di misure di sicurezza personali (art. 120, c. 2);

 

2. la sanzione non si raddoppia nel caso in cui il soggetto sia già stato punito per lo stesso comportamento con la sospensione oppure con il divieto di conseguire la patente o di condurre veicoli a motore, per effetto dell'applicazione di misure collegate alla normativa antidroga (art.120, c. 2);

 

3. gli effetti interdittivi al rilascio di una nuova patente conseguenti all'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 120 decorrono dalla data di notifica della revoca (art. 120, c. 3);

 

4. non si può applicare l’inibizione del rilascio della patente di guida o di altri titoli di guida, perché non è ancora attiva la interconnessione delle banche dati del Dipartimento per le politiche del personale e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (art. 120, c. 5).

 

 

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