Avv. Paolo Nesta


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Se nel sito Web manca l’informativa sulla privacy può scattare una multa salata di Marcello Polacchini-Ipsoa.it

 

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Ho letto recentemente che, nell’ambito di una serie di controlli effettuati dal Nucleo Speciale Funzione Pubblica e Privacy della Guardia di Finanza, alcune aziende si sono viste infliggere multe ai sensi dell’art. 161 del D.Lgs. 196/03, per aver omesso di inserire l’informativa sul trattamento dei dati personali sul proprio sito Web o per averla inserita in maniera non idonea.

 

In effetti, creare un sito Web senza preoccuparsi dei riflessi connessi alla normativa sulla protezione del trattamento di dati personali, è una leggerezza che può costare cara al titolare del trattamento. L’omessa o inidonea informativa, infatti, è sanzionata dall’art. 161 del Codice con una sanzione amministrativa che va da un minimo di 6.000 a un massimo di 36.000 euro.

 

Nella mia attività professionale di consulente privacy mi sono reso conto che effettivamente molte aziende, quando raccolgono dati personali sul Web attraverso specifici form che il visitatore può compilare con i propri dati (nome e cognome, numero di telefono, indirizzo di posta elettronica, ecc.) ignorano l’obbligo di dare la prescritta informativa all’interessato. Questo succede, ad esempio, quando le imprese raccolgono tramite Internet informazioni personali e curricula di persone interessate a un’eventuale assunzione; ovvero quando raccolgono indirizzi e-mail per l’invio di informazioni commerciali. A volte in questi form l’azienda si limita a chiedere soltanto un consenso al trattamento dei dati raccolti, ma non si preoccupa di fornire all’interessato tutte le informazioni previste dall’art. 13 del D.Lgs. 196/03 circa l’utilizzo dei suoi dati personali, ovvero dà delle informazioni generiche e incomplete, dimenticando che il consenso deve essere “informato”, cioè dovrebbe essere espresso dall’interessato solo dopo l’avvenuta lettura dell’informativa prevista dalla normativa sulla tutela della privacy.

 

E’ evidente che, nel caso di un controllo da parte dell’autorità preposta, l’eventuale (e quasi scontato) consenso espresso dall’interessato non basta a evitare la multa che punisce l’omissione dell’informativa.

 

Inoltre, va considerato che siccome attraverso il Web si “diffonde” (art. 4 D.Lgs. 196/03) tutto a tutti (ovvero si mettono le informazioni raccolte a disposizione di soggetti indeterminati), omettere di dare nel proprio sito Web l’informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/03 espone l’impresa titolare del trattamento di diffusione dei dati personali anche a possibili azioni di ritorsione di aziende concorrenti, che si trovano in mano un’arma per procurare facilmente un danno al concorrente, semplicemente segnalando all’autorità la sua omissione.

 

Perciò… attenzione all’informativa!

 

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