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Quali i contenuti della riforma?Apprendistato, una mini rivoluzione di Alfredo Casotti e Maria Rosa Gheido-Ipsoa.it

 

 

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Delega alla contrattazione collettiva nazionale, territoriale e aziendale per la disciplina del contratto di apprendistato, tre diverse tipologie, la tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e altre significative modifiche, sono le novità  della riforma dell'apprendistato contenute nello schema di decreto legislativo proposto dal Governo

 

Il Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011 ha approvato, su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, uno schema di decreto legislativo di attuazione della delega di cui al comma 30 della legge n.247/2007, come modificata dalla legge n.183/2010, che istituisce il “testo unico dell’apprendistato”.

 

L’articolo 46 della legge 4 novembre 2010, n.183 (collegato lavoro) ha sostituito il comma 30 della legge 24 dicembre 2007,n,247, di recepimento del “patto” fra le Parti sociali ed ha rinnovato la delega al Governo per adottare uno o più decreti legislativi per revisione dell’istituto dell’apprendistato, da attuare previa intesa con le regioni e le parti sociali, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

 

a) rafforzamento del ruolo della contrattazione collettiva nel quadro del perfezionamento della disciplina legale della materia;

 

b) individuazione di standard nazionali di qualità della formazione in materia di profili professionali e percorsi formativi, certificazione delle competenze, validazione dei progetti formativi individuali e riconoscimento delle capacità formative delle imprese, anche al fine di agevolare la mobilità territoriale degli apprendisti mediante l’individuazione di requisiti minimi per l’erogazione della formazione formale;

 

c) con riferimento all’apprendistato professionalizzante, individuazione di meccanismi in grado di garantire la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e l’attuazione uniforme e immediata su tutto il territorio nazionale della relativa disciplina;

 

d) adozione di misure volte ad assicurare il corretto utilizzo dei contratti di apprendistato.

 

Lo schema di decreto legislativo proposto dal Governo delega la contrattazione collettiva di qualsivoglia livello – nazionale, territoriale e aziendale – purché stipulata da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, a disciplinare il contratto di apprendistato, nel rispetto dei criteri, stabiliti dall’articolo 2 e perlopiù mutuati dall’attuale disciplina normativa.

 

Le tre attuali tipologie di apprendistato subiscono modifiche significative, anche di denominazione:

 

1) Apprendistato per la qualifica professionale: riguarda tutti i settori di attività ed è valido anche per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione; scende a 15 anni l’età per l’assunzione; la durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica e del titolo di studio da conseguire e non può in ogni caso essere superiore a tre anni;

 

2) Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere: può essere avviato in tutti i settori privati e pubblici, con giovani di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni. Rispetto all’attuale contratto di apprendistato professionalizzante, la formazione “di mestiere” impartita in azienda deve essere integrata dalla offerta formativa pubblica finanziata dalle Regioni, interna o esterna alla azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte complessivo di quaranta ore per il primo anno e di ventiquattro per il secondo;

 

3) Apprendistato di alta formazione e ricerca. E’ esteso agli studi professionali, che potranno con tale contratto far svolgere il praticantato. Con questa tipologia contrattuale può essere svolta attività di ricerca o può essere conseguito un titolo di studio di livello secondario superiore o di studio universitario e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca.

 

Agli apprendisti verrà assicurata la tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, contro le malattie e l’assicurazione IVS. Si direbbe dimenticata la tutela in caso di maternità, salvo che la si intenda compresa nel generico ambito della malattia. Gli accordi ed i contratti collettivi dovranno seguire i seguenti criteri:

 

a) forma scritta del contratto e del relativo piano formativo individuale da definire, anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali, entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto;

 

b) divieto di retribuzione a cottimo;

 

c) possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto ovvero, in alternativa, di stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale e in modo graduale alla anzianità di servizio;

 

d) presenza di un tutore o referente aziendale;

 

e) possibilità, anche con il concorso delle regioni, di finanziare i percorsi formativi aziendali degli apprendisti per il tramite dei fondi paritetici interprofessionali di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni;

 

f) registrazione della formazione effettuata e delle competenze acquisite nel libretto formativo del cittadino;

 

g) possibilità del riconoscimento, sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione, esterna e interna alla impresa, della qualifica professionale ai fini contrattuali e delle competenze acquisite ai fini del proseguimento degli studi anche nei percorsi di istruzione degli adulti;

 

h) divieto per le parti di recedere dal contratto durante il periodo di formazione in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo;

 

i) possibilità per le parti di recedere dal contratto al termine del periodo di formazione ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2118 del codice civile.

 

Se nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso al termine del periodo di formazione il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

 

Lo schema sarà ora sottoposto all’attenzione della Conferenza Stato-Regioni e all’esame delle Commissioni parlamentari, per la necessaria intesa ed i richiesti pareri.

 

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