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Dal Fisco ai professionisti fiscali-In una circolare le risposte ai quesiti del Map 2011- circolare n. 29/E del ’Agenzia delle Entrate-Ipsoa.it

 

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La circolare n. 29/E del 2011 raccoglie le risposte fornite dall’Agenzia delle Entrate ai quesiti posti dai commercialisti e dai consulenti fiscali nell’ambito del Modulo di Aggiornamento Professionale 2011 in materia di interessi passivi, contabilità separata IVA e immobili all’estero.

 

Da S.r.l. a S.n.c.: la deducibilità degli interessi passivi

 

In ipotesi di trasformazione regressiva, la disciplina applicabile in tema di deducibilità degli interessi passivi è quella dettata dall’art. 61 TUIR. Non trova applicazione, nell’ipotesi, l’art. 96, comma 4, TUIR.

 

Pertanto, gli interessi passivi generati dalla S.n.c. possono essere dedotti limitatamente alla “parte corrispondente al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa e quelli che non vi concorrono in quanto esclusi e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi”.

 

Clausola penale deducibile per competenza

 

L’onere di una clausola penale per inadempienza può essere dedotto nell’esercizio di competenza, quando si è certi dell’inosservanza dei termini stabiliti dal contratto e il risarcimento è già determinato. Ovvero, quando le parti hanno inserito nell’atto una postilla che disciplina il mancato rispetto di quanto pattuito.

 

Spese di manutenzione e computo della percentuale forfetaria del 5%

 

Tra i beni che concorrono alla determinazione della base di computo della percentuale forfetaria del 5% per la deducibilità fiscale delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, possono essere considerati anche i beni materiali strumentali ammortizzabili acquisiti mediante contratto di leasing finanziario a patto che risultino iscritti nell’attivo del bilancio e, conseguentemente, nel registro dei beni ammortizzabili all’inizio dell’esercizio

 

Firma del rappresentante legale

 

Il rappresentate legale di un ente o di una società, che è tenuto ad adempiere agli obblighi fiscali, può trasferire a una terza persona il suo potere di rappresentanza, con una procura speciale o con un altro atto da cui risulti la delega conferita.

 

Contabilità separata IVA: no all'adozione in corso d’anno

 

Salva l’ipotesi di inizio di una nuova attività in corso d’anno, anche l’opzione per l’applicazione separata dell’IVA deve essere esercitata sin dall’inizio dell’anno, attraverso il comportamento concludente tenuto dal contribuente, corredato della relativa comunicazione.

 

Eccezione a tale regola è costituita dall’ipotesi di operazioni di ristrutturazione aziendale che comportano modifiche sostanziali soggettive (confluenza in un unico soggetto di attività diverse, imponibili ed esenti, in precedenza svolte singolarmente dalla capogruppo o dalle singole controllate): in tale circostanza è stata ritenuta valida l’opzione esercitata in corso d’anno.

 

Autofatturazione mensile cumulativa

 

Nel caso di più servizi forniti dallo stesso prestatore non residente nell’arco temporale di un mese, il soggetto passivo nazionale può emettere – in via opzionale – un’autofattura anticipata rispetto al momento di effettuazione dell’operazione; il documento deve però riportare il totale delle prestazioni ricevute nel mese di riferimento, distinto per singola prestazione.

 

Registrazione dell’autofattura

 

La registrazione delle autofatture emesse dai cessionari/committenti nazionali e relative alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate in Italia da soggetti non residenti, può essere effettuata annotando il documento – emesso in un unico esemplare – sul registro delle vendite e su quello degli acquisti. L’obbligo di registrazione può essere assolto utilizzando dei registri sezionali, ovvero annotando i documenti sugli stessi registri delle fatture di vendita e di acquisto, ma con distinte progressioni numeriche e nel rispetto dell’ordine progressivo sequenziale di seriazione. Le serie numeriche adottate dovranno essere indicate sulla prima pagina.

 

IVA per progettazioni immobiliari all’estero

 

La progettazione di un complesso immobiliare, che dovrà sorgere in un Paese extra-UE, da parte di un professionista residente in Italia, è da considerarsi operazione fuori campo IVA, perché non territorialmente rilevante. Nemmeno il committente, se italiano, ha obblighi ai fini IVA.

 

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