Repubblica italiana
In nome del proprio italiano
CORTE D’APPELLO DI MILANO
SEZIONE DELLE PERSONE,
DEI MINORI E DELLA FAMIGLIA
RG.3403/2009
LA CORTE , IN CAMERA DI
CONSIGLIO, IN PERSONA DEI MAGISTRATI :
dottor
Ilio Poppa presidente
dottor
Patrizia Locascio consigliere
dottor Ines Marini
consigliere relatore
Sull’appello avverso la sentenza
numero 8782/2009 emessa dal tribunale di Milano,
proposto
da
F. E., difesa dall’avvocato
Botti presso il cui studio in Milano, Via Cesare
Corrente 2, è elett.domiciliato
contro
L.P., difeso dall’avv.Iannarone,
presso il suo studio in Milano, in via Iglesia 16 è
elett. domiciliato
e con la partecipazione del PG
presso la corte d’appello di Milano
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Conclusioni come da udienza di pc del 14 gennaio 2011
FATTO
Il tribunale di Milano ha
respinto, per difetto di legittimazione passiva, la
domanda proposta da F. E nei confronti di P.L, quale
erede di Angelo V.P., a sua volta erede di A.D.M., unica
erede e sorella di Renato D. M. (deceduto nel 1955),
avente ad oggetto l’accertamento in capo ad essa F.E
dello status di figlia naturale di Renato D. M..
La F.E. ha proposto gravame
chiedendo che, in riforma della sentenza, venga
accertata la legittimazione passiva di P.L. e che venga
dichiarata con efficacia retroattiva erga omnes che essa
appellante è figlia naturale di Renato D.M.
Il PL ha chiesto la reiezione
del gravame e la integrale conferma della sentenza. .
MOTIVI
La appellante lamenta che il
tribunale abbia negato la legittimazione passiva del PL
perché erede dell’erede (dell’erede) del preteso padre
naturale di essa F.E., uniformandosi alla sentenza
della cassazione a sezioni unite n.21287/2005, secondo
la quale “contraddittori necessari, passivamente
legittimati in ordine all'azione per la dichiarazione
giudiziale di paternità naturale, sono, ai sensi
dell'art. 276 cod.civ., in caso di morte del preteso
genitore, esclusivamente i suoi eredi, e non anche gli
eredi degli eredi di lui, o altri soggetti, comunque
portatori di un interesse contrario all'accoglimento
della domanda, ai quali è invece riconosciuta la sola
facoltà di intervenire in giudizio a tutela dei
rispettivi interessi.
Ad avviso della F.E. le
sezioni unite “avrebbero risolto il contrasto
giurisprudenziale nella dichiarata consapevolezza che
tale soluzione interpretativa scelta generava la
questione di legittimità costituzionale dell’articolo
276 c.c. in relazione agli articoli 3, 24,30 terzo comma
della costituzione”, quando invece tale
interpretazione:
-
non sarebbe “l’unica possibile” e sarebbe
“in contrasto con i principi… contenuti negli art
30, 24 e 3 della costituzione e con l’art. 3 della
Convenzione Europea 15 ottobre 1975 per lo stato
giuridico dei figli nati fuori dal matrimonio, che lo
Stato italiano approvava, ma non ha ancora ratificato,
ponendo “un limite all’esercizio dell’azione di
dichiarazione di paternità naturale” non
giustificato dalla necessità di tutelare la famiglia
legittima.
-
le sezioni unite (a cui il tribunale si è
uniformato) avrebbero erroneamente interpretato la ratio
dell’art 276 cc.
Per cui – ad avviso della
E.F.- un’interpretazione costituzionalmente orientata
non potrebbe essere che quella offerta dalla pur
risalente sentenza della cassazione n.9033/1997
(laddove avrebbe esteso la legittimazione passiva anche
gli eredi degli eredi) e che consentirebbe- nel caso di
specie- di ritenere validamente instaurato il
contraddittorio nei confronti del P.L. ” in qualità
di erede di erede, quale soggetto in concreto destinato
a subire gli effetti successori di un eventuale
riconoscimento in capo ad ( essa ) attrice dello status
di figlia naturale”.
Nel merito l’appellante
richiama la attenzione della corte sulle emergenze
istruttorie acquisite
Tanto premesso, il gravame
non può essere accolto.
Invero la E.F. si limita a
riproporre le difese del precedente grado, non
introducendo alcun elemento innovativo atto a scalfire
la decisione del tribunale, che ha fornito una risposta
motivata- e qui condivisa- a tutte le questioni qui
riproposte, saldamente ancorandosi alla pronuncia delle
sezioni unite della cassazione n. 21287/2005 e alle
ordinanze della corte costituzionale
319/2007-379/2008-80/2009.
Da un lato infatti il primo
giudice non ha sollevato la questione di legittimità
costituzionale, (come invece sollecitava la E.F.),
dell’articolo 276 primo comma del codice civile, nella
parte in cui esclude la legittimazione passiva degli
eredi degli eredi del presunto genitore naturale, poiché
la questione era stata “recentemente”dichiarata
manifestamente inammissibile dalla stessa corte con una
“pluralità” di ordinanze
(n.319/2007-379/2008-80/2009), dalle quali il
tribunale ha condivisibilmente ritenuto di non doversi
discostare.
A ciò aggiungasi che, quanto
alla asserita possibilità di interpretazioni alternative
e costituzionalmente orientate:
-
da un lato, la corte costituzionale
(nel
giudicare manifestamente inammissibile la questione di
legittimità costituzionale dell’articolo 276, in
riferimento agli articoli 3,24 e 30 della costituzione,
nella parte in cui non prevede, nel caso di morte sia
del genitore sia degli eredi di questo, la possibilità
per colui che voglia fare accertare la propria paternità
o maternità naturale, di agire comunque nei confronti di
un curatore speciale oppure nei confronti degli eredi
degli eredi del presunto genitore)
ha esattamente ritenuto che
la previsione di un curatore speciale tra i legittimati
passivi, ovvero la individuazione di questi ultimi negli
eredi degli eredi del preteso genitore, rientrasse nella
discrezionalità del legislatore ordinario e, dunque che
“la richiesta di pronuncia additiva” non fosse”costituzionalmente
obbligata”.
-
dall’altro, le sezioni unite della corte di
cassazione non solo hanno ritenuto insuperabili“le
indicazioni fornite dal dato testuale” e dalla “lettura
sistematica”dell’articolo 276 c.c.(laddove nega la
legittimazione passiva agli eredi degli eredi del
preteso genitore naturale), ma anche che esse fossero
compatibili con il dettato costituzionale (laddove
consente al legislatore ordinario di imporre ” limiti
alla ricerca della paternità…. e alla successione
legittima”) e non “in contraddizione con la
imprescrittibilità dell’azione”. Inoltre le sezioni
unite ( come successivamente ha ribadito la corte
costituzionale nelle menzionate ordinanze) hanno
sottolineato come i “limiti” della norma in questione
non fossero superabili attraverso la interpretazione
giurisprudenziale ( qui invocata dunque a sproposito
dalla E.F.), tanto che hanno auspicato un intervento
integrativo da parte del legislatore.
Inconferente appare poi il
richiamo operato dalla E.F. all’art. 3 della
Convenzione Europea 15 ottobre 1975 per lo stato
giuridico dei figli nati fuori dal matrimonio, per
l’assorbente rilievo che si tratta di norme non ancora
ratificate dallo stato italiano, come peraltro riconosce
la stessa appellante.
Non meritevole di
apprezzamento, perché superata dai rilievi sopra già
svolti (afferenti alla scelta discrezionale del
legislatore), appare inoltre la doglianza della E.F. che
investe la asserita erronea interpretazione, da parte
delle Sezioni unite della cassazione ( fatta propria
dal tribunale), della ratio dell’art 276 cc ( che
–secondo l’assunto- non sarebbe quella di “agevolare
la individuazione del soggetto passivo dell’azione,
poiché se così fosse, nel caso di premorienza del
genitore e dei suoi eredi , si sarebbe prevista la
legittimazione passiva del curatore, come stabilito
dall’art 274 cc per il caso di disconoscimento di
paternità”).
Del pari appare inconferente
il richiamo operato dalla E.F. al difforme orientamento
(ritenuto più consono al dettato costituzionale)
espresso dalla cassazione nella ormai risalente sentenza
9033/1997, laddove ha esteso la legittimazione passiva
anche agli eredi degli eredi, e che consentirebbe-
secondo l’assunto - di ritenere validamente instaurato,
nel caso di specie, il contraddittorio nei confronti del
P.L.” in qualità di erede di erede, quale soggetto in
concreto destinato a subire gli effetti successori di un
eventuale riconoscimento in capo ad ( essa ) attrice
dello status di figlia naturale”.
La appellante invero non
apporta alcun elemento innovativo atto a scalfire le
articolate e qui condivise argomentazioni con cui le
sezioni unite della cassazione hanno superato la
divergente interpretazione consacrata nella sentenza
n.9033/1997, su cui la E.F fonda invece le proprie
difese.
Per cui, esclusa la
possibilità di nominare un curatore speciale, il
tribunale ha correttamente negato la legittimazione
passiva del P.L., in forza dei principi affermati dalle
sezioni unite.
Le spese del gravame seguono
la soccombenza vengono liquidate in dispositivo
P.Q.M.
Respinge l’appello
Condanna l’appellante a
rimborsare all’appellato le spese del gravame, liquidate
in euro 95,00 per esborsi, euro 1953,00 per diritti ed
euro 5.000,00 per onorari, oltre al contributo
forfettario e agli oneri fiscali e previdenziali di
legge.
Milano 2 maggio 2011
Il consigliere relatore
estensore
Il presidente
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