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Russo Assunta

 

La causa in materia di diritto di sepolcro avente ad oggetto la richiesta di rimozione della salma di un proprio congiunto  e la trasposizione  della medesima dal primo loculo ad uno di  quelli assegnati alla convenuta,  è di competenza per materia e per valore del Tribunale.

 

Lo ha stabilito il Giudice di pace di Eboli ,dott. Luigi Vingiani,  con sentenza del 4.2.2011.

 

 Il diritto primario di sepolcro consiste nel diritto di essere seppellito (ius sepulchri propriamente detto) o di seppellire altri in un determinato sepolcro (ius inferendi mortuum in sepulchro), che può essere attribuito dal proprietario del sepolcro a titolo gratuito oppure oneroso, per atto tra vivi o a causa di morte.

 

   Il diritto secondario di sepolcro, invece, spetta a chiunque sia congiunto di una persona che riposa in un sepolcro e consiste nella facoltà di accedervi in occasione delle ricorrenze e di opporsi ad ogni sua trasformazione che arrechi pregiudizio al rispetto dovuto a quella determinata spoglia e ad ogni atto che costituisca violazione od oltraggio a quella tomba

 

   E’ indubbio che il diritto di sepolcro, inteso come diritto alla tumulazione, abbia  natura di diritto reale patrimoniale.

 

   E’ altrettanto pacifico che l’attrice abbia proposto la domanda qualificandola come obbligo di fare disciplinato dall’artt.2931 codice civile.

 

   Orbene, tale azione era prevista dall’art. 16 del codice di procedura civile ed era di competenza del Pretore. A seguito dell’art.51 d.lgs.19.2.1998 n.51 tale articolo è stato abrogato con effetto dal 2.6.1999.

 

   Tuttavia deve rilevarsi che tale materia non rientra in quelle espressamente indicate dall’art.7 c.p.c. vigente e rientranti nella competenza del giudice di pace e che lo ius sepulchri  esorbita  anche dalla competenza per valore  considerata l’intrinseca inidoneità della pretesa attorea ad essere tradotta in termini pecuniari.

 

Avv.Assunta Russo

 

 

 

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE Eboli

 

Repubblica Italiana

In nome del popolo italiano

 

Il Giudice di Pace dott. Luigi Vingiani ha emesso la seguente

 

SENTENZA

 

nella causa civile iscritta al n. 2433/09 del Ruolo Generale Affari Civili riservata all’udienza del 30/11/10

 

TRA

 

**, rappresentato e difeso dall’Avv. Giovanni Grattacaso presso il cui studio è elett.te dom.to in P.zza della Repubblica n.1, **

 

ATTRICE

 

E

 

** G** in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa giusta procura in atti dall’avv. Teresa Antonietta Tomeo con studio in via G. Pascoli n.8, ** presso lo studio dell'avv. Orazio Tedesco

 

CONVENUTA

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

 

Con atto di citazione notificato il 28/08/2009 ,** ** +++ , premesso di aver pattuito con la sig. ra ** G** , a mezzo di scrittura privata del 25.11.1993 ,la divisione di un monumento funerario nel cimitero di ** sito al fosso ^^ e che all’attrice dovevano essere attribuiti,partendo dal piano di campagna il primo ed il secondo loculo, e che la predetta ** G** a seguito della morte del di lei padre, lo aveva inumato nel primo loculo, contravvenendo così a quanto espressamente pattuito con la citata scrittura , qualificando la domanda come obbligo di fare , conveniva innanzi al Giudice di pace di EBOLI, ** G** al fine di ottenere il rispetto delle disposizioni pattuite e per l’effetto la rimozione della salma di ** Gregorio e la trasposizione della medesima dal primo loculo ad uno di quelli assegnati alla convenuta.

 

Nel costituirsi in giudizio la convenuta ** G** eccepiva preliminarmente l’incompetenza per materia del giudice adito vertendosi in tema di diritto reale .

 

A seguito di tali richieste e sulla documentazione depositata in atti , la causa veniva poi, riservata per la decisione dall’odierno giudicante .

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

 

In via preliminare, va rilevata e dichiarata di ufficio l’ incompetenza per materia e per valore del Giudice adito in favore di quella del Tribunale competente per territorio. -

 

Si osserva in proposito che ai sensi dell’art.38 c.p.c la competenza per valore può essere rilevata d’ufficio sino alla prima udienza di comparizione , che il giudice deve decidere allo stato degli atti e che la determinazione della competenza vada effettuata con riguardo al quid disputandum e non al quid decisum (giurisprudenza costante cfr. ex plurimis Cass. 28 Giugno 1986 n. 4319).

 

Il diritto primario di sepolcro consiste nel diritto di essere seppellito (ius sepulchri propriamente detto) o di seppellire altri in un determinato sepolcro (ius inferendi mortuum in sepulchro), che può essere attribuito dal proprietario del sepolcro a titolo gratuito oppure oneroso, per atto tra vivi o a causa di morte.

 

Il diritto secondario di sepolcro, invece, spetta a chiunque sia congiunto di una persona che riposa in un sepolcro e consiste nella facoltà di accedervi in occasione delle ricorrenze e di opporsi ad ogni sua trasformazione che arrechi pregiudizio al rispetto dovuto a quella determinata spoglia e ad ogni atto che costituisca violazione od oltraggio a quella tomba

 

E’ indubbio che il diritto di sepolcro, inteso come diritto alla tumulazione, abbia natura di diritto reale patrimoniale.

 

E’ altrettanto pacifico che l’attrice abbia proposto la domanda qualificandola come obbligo di fare disciplinato dall’artt.2931 codice civile.

 

Orbene, tale azione era prevista dall’art. 16 del codice di procedura civile ed era di competenza del Pretore. A seguito dell’art.51 d.lgs.19.2.1998 n.51 tale articolo è stato abrogato con effetto dal 2.6.1999.

 

Tuttavia deve rilevarsi che tale materia non rientra in quelle espressamente indicate dall’art.7 c.p.c. vigente e rientranti nella competenza del giudice di pace e che lo ius sepulchri esorbita anche dalla competenza per valore considerata l’intrinseca inidoneità della pretesa attorea ad essere tradotta in termini pecuniari.

 

In definitiva la causa va rimessa al Tribunale di Salerno sezione distaccata di Eboli competente per materia e valore assegnando alle parti il termine di mesi tre dalla comunicazione della presente decisione per la riassunzione del giudizio dinanzi al giudice competente.

 

Sussistono giusti motivi per la integrale compensazione delle spese del giudizio.

 

P.Q.M.

 

Il Giudice di Pace di Eboli definitivamente pronunciando sulla domanda in atti così provvede:

 

    Dichiara l’incompetenza per materia e/o per valore del Giudice di Pace di Eboli essendo competente per valore il Tribunale di Salerno sezione distaccata di Eboli competente per territorio.

 

    Dispone riassumersi la causa nel termine di mesi tre dalla comunicazione della presente decisione per la riassunzione del giudizio dinanzi al giudice competente.

 

    compensa tra le parti le spese del giudizio;

 

Così deciso in Eboli addì 04/02/2011.

 

Il Giudice di Pace

 

Avv. Luigi Vingiani

 

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