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IRAP, le ultime decisioni della Cassazione sui rimborsi ai professionisti. Agenti di commercio e medici convenzionati. di Luigi De Valeri—Postilla.it

 

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Alcune recentissime decisioni della Cassazione, sezione tributaria, forniscono lo spunto per riepilogare alcuni punti fermi acquisiti dalla giurisprudenza tributaria in materia di IRAP, l’imposta regionale sulle attività produttive, per quanto di interesse dei professionisti e dei lavoratori autonomi senza organizzazione d’impresa.

 

Occorre premettere che l’art. 2  del D.Lgs. 446/97 stabilisce per l’applicabilità il presupposto “dell’esercizio abituale di una attività autonomamanete organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni, ovvero alla prestazione di servizi” e che la Corte Costituzionale con la nota sentenza n. 156/2001 ha rilevato che tale presupposto non sussiste nel caso di attività professionale svolta in assenza di elementi di organizzazione.

 

Altra necessaria premessa è che coloro che hanno aderito al regime dei cosiddetti contribuenti “minimi“, con ricavi  non superiori ai 30.000 euro, sono esclusi dal versamento dell’IRAP secondo quanto prescrive l’art. 1, comma 96 della legge 244/2007. 

 

Lo scorso anno la Cassazione, con la sentenza n. 6068 del 12 marzo 2010 si è occupata degli agenti di commercio rilevando che costoro non hanno una autonomia organizzativa poichè la società mandante di solito segnala i clienti da visitare e richiede al mandatario un report settimanale sugli incontri effettivamente avvenuti. Pertanto secondo i giudici della Suprema Corte l’uso di beni strumentali non è rilevante per gli agenti di commercio per stabilire la presenza di una attività autonomamente organizzata presupposto per l’IRAP.

 

Pochi giorni dopo è stata pubblicata la sentenza n. 6536 del 17 marzo 2010 di rilevante interesse generale poichè permette di stabilire i criteri per rilevare l’esistenza dell’organizzazione autonoma del contribuente.

 

La Cassazione ha indicato due condizioni: il contribuente non sia inserito in strutture di cui sono responsabili soggetti terzi e sia viceversa responsabile della propria organizzazione, il contribuente impieghi beni strumentali che eccedono il minimo indispensabile, ad esempio un personal computer ed una stampante, per svolgere la professione oppure si avvalga del lavoro altrui.

 

Il contribuente è però tenuto a dare prova dell’assenza di queste condizioni per andare esente dal pagamento del tributo.

 

Alle luce di questi due criteri si può dire che sono al riparo dall’applicazione dell’IRAP i giovani praticanti avvocati, commercialisti o consulenti del lavoro, ecc. che svolgono la pratica o sono già iscritti all’albo di competenza tuttavia lavorano per studi di cui sono titolari altri avvocati o commercialisti usufruendo della loro struttura e organizzazione.

 

La Suprema Corte, sezione tributaria, con la decisione n. 6471 del 17 marzo 2010 ha precisato che il professionista senza dipendenti e che utilizza limitati strumenti per l’attività, arredamento e macchine per l’ufficio, i cui redditi sono proporzionati all’attività svolta può andare esente dal versamento del tributo.

 

Ed ora passo ai giorni nostri e sottopongo ai lettori due recentissime decisioni della Cassazione, sezione tributaria, in subiecta materia, relative a due professionisti che hanno visto riconosciuto il diritto al rimborso del tributo versato.

 

La prima è Cassazione n. 10271 del 10 maggio 2011 e riguarda un medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale cui era stato negato il rimborso dalla Agenzia delle Entrate.

 

I giudici di merito, sentenza confermata dalla Suprema Corte, avevano rilevato l’insussistenza dell’autonoma organizzazione pur con disponibilità di un proprio studio preso in locazione  in quanto per esercitare l’attività in convenzione poichè lo studio è un elemento indispensabile ai fini dell’instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale di assistenza primaria.

 

La seconda è l’ordinanza n. 10295, Cassazione del 10 maggio 2011 anch’essa favorevole ad un medico convenzionato i cui beni strumentali utilizzati per la professione erano una autovettura, un personal computer, un telefono cellulare e alcuni mobili e arredi di valore non eccessivo ritenuti indispensabili per l’esercizio della professione, il medico non  aveva un proprio studio, dipendenti e rispetto al fatturato era scarsa l’incidenza di compensi corrisposti a terzi per prestazioni relative all’attività professionale.

 

In conclusione suggerisco a coloro che hanno versato l’IRAP, talvolta mal consigliati, anche alla luce della giurisprudenza tributaria più recente, un esame più attento e puntuale della propria posizione relativa al requisito dell’attività autonomamente organizzata rivolgendosi ad un professionista del diritto tributario, ricordando che il termine per presentare l’istanza di rimborso  è di 48 mesi dal pagamento del tributo.

 

L’istanza, redatta a dovere e con l’indicazione della giurisprudenza applicabile, andrà inviata, allegando i documenti probatori in copia, con due raccomandate A.R. all’Agenzia delle Entrate competente secondo il domicilio fiscale e alla Regione di appartenenza del contribuente.

 

Qualora la richiesta di rimborso venga rigettata o accolta parzialmente il contribuente potrà impugnare il provvedimento di rigetto dinanzi la commissione tributaria competente entro sessanta giorni dalla notifica e se passati novanta giorni dal ricevimento dell’istanza, ecco perchè è fondamentale la forma della raccomandata A.R. seppur non richiesta ex lege, non viene comunicata nessuna decisione dalla Pubblica Amministrazione il contribuente potrà ricorrere alla commissione fino alla prescrizione decennale che decorre dalla data del versamento dell’imposta non dovuta.

 

La Cassazione, n. 4283 del 23 febbraio 2010, ha ricordato che l’IRAP, come anche IRPEF ed IVA, sono tributi con prestazione non periodica e quindi la prescrizione è decennale a differenza di tributi con prestazione periodica, ad esempio oneri per i passi carrabili, per cui si applica il temine quinquennale.

 

Date a Cesare quel che è di Cesare … ma se il balzello non è dovuto … occhio al termine per il rimborso !

 

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