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  Testo della circolare 30 maggio 2011, n. 24, dell'agenzia delle Entrate sul «Decreto legge del 31 maggio 2010, n. 78 convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Articolo 21. Comunicazioni telematiche all'agenzia

 

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1. Premessa

L'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122, ha introdotto l'obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell'Iva, di importo non inferiore a 3.000 euro.

 

Tale disposizione ha l'intento di rafforzare gli strumenti a disposizione dell'Amministrazione finanziaria per il contrasto dei comportamenti fraudolenti, soprattutto in materia di Iva, ma anche per ostacolare diffuse e gravi forme di evasione ai fini delle imposte sul reddito.

L'analisi dei dati delle operazioni rilevanti ai fini Iva consentirà, infatti, l'individuazione dei soggetti a più alto rischio e, conseguentemente, una azione di controllo estremamente selettiva, in quanto mirata sulle possibili situazioni di frode o evasione fiscale riguardanti importi di rilevante entità, piuttosto che su quelle a più basso rischio per le quali, il più delle volte, il controllo porta a contestazioni di minima entità o anche a nessuna contestazione (ipotesi, quest'ultima deteriore, in quanto impatta su contribuenti corretti, con evidenti ricadute negative sulla funzione del controllo fiscale nel suo complesso).

La disponibilità dei dati agevolerà, infatti, una più puntuale ricostruzione della congruità dei volumi d'affari e dei costi dichiarati dai contribuenti, nonché l'individuazione di spese e consumi di particolare rilevanza necessari per la concreta individuazione della capacità contributiva delle persone fisiche, in specie ai fini dell'accertamento sintetico.

La limitazione dell'obbligo di comunicazione telematica alle sole cessioni e prestazioni di servizi di importo unitario superiore a 3.000 euro risponde a uno dei principali obiettivi che la norma si prefigge di realizzare, consistente nella necessità di perseguire le forme di frode ed evasione di maggiore rilevanza.

Al tempo stesso, consente di circoscrivere gli adempimenti a una ristretta platea di titolari di partita Iva, escludendo dall'obbligo stesso tutti i soggetti di minori dimensioni.

Con riguardo a questi ultimi, infatti, il legislatore, come conferma la relazione illustrativa di accompagnamento alla norma, ha ritenuto che gli oneri connessi all'adempimento dell'obbligo in questione fossero non proporzionati alla pur rilevante finalità della disposizione.

Il provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2010 (di seguito "provvedimento"), come modificato dal provvedimento del 14 aprile 2011, ha dato attuazione all'articolo 21 con la definizione dei soggetti obbligati alla comunicazione, dell'oggetto e degli elementi da indicare nella stessa, delle modalità tecniche di trasmissione dei dati e dei termini entro i quali le comunicazioni devono essere inviate all'Agenzia.

 

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