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Corrispondenza tra chiesto e pronunciato-Risoluzione contrattuale, domanda dell'inadempiente senza estensioni- (Sentenza Cassazione civile 12/04/2011, n. 8308-Ipsoa.it

 

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di Sandro Nardi

Se solo uno dei contraenti inadempienti chiede la risoluzione per inadempimento il giudice non puo' pronunciarla per inadempimento di entrambi.

Se solo uno dei contraenti inadempienti chiede la risoluzione per inadempimento il giudice non può pronunciarla per inadempimento di entrambi. Tizio e Caio concludevano un contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto un immobile sito in Svizzera. Per l’effetto, Tizio, promissario acquirente, versava a Caio un acconto sul prezzo pattuito.

Successivamente Tizio scopriva di essere nella impossibilità di acquistare l’immobile in quanto la legge elvetica vieta agli stranieri l’acquisto di immobili delle dimensioni di quelle oggetto del contratto. Ciò posto, il promissario acquirente conveniva in giudizio il promittente venditore per sentir dichiarare la risoluzione del contratto preliminare per “impossibilità di esecuzione”.

Caio si costituiva in giudizio eccependo di aver concordato con Tizio di costituire una società di diritto svizzero, i cui soci sarebbero stati due cittadini svizzeri, loro prestanomi, alla quale si sarebbe dovuto formalmente trasferire l’immobile compromesso in vendita, così eludendo le restrizioni previste dalla legge elvetica.

Tizio, peraltro, non adempiva all’accordo di costituire tale società, per cui Caio aveva acconsentito a che l’immobile fosse intestato ad un suo prestanome. Posto quanto sopra, lo stesso convenuto chiedeva in riconvenzionale la risoluzione del contratto per inadempimento del promissario acquirente, nonché la sua condanna al risarcimento dei danni. Il tribunale di primo grado accoglieva la domanda attorea e condannava il convenuto, promittente venditore, alla restituzione degli acconti ricevuti in considerazione della nullità del contratto preliminare in questione.

La Corte d’Appello, invece, ritenendo valido il contratto ne dichiarava la risoluzione per inadempimento di entrambi i contraenti, ancorché la domanda di risoluzione fosse stata proposta dal solo promissario acquirente, essendosi il promittente venditore limitato alla richiesta di rigetto della domanda avversa.

Proprio per tale ragione, il promittente venditore ricorreva per cassazione lamentando che la Corte d’Appello avrebbe violato il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato allorché ha dichiarato la risoluzione del contratto per colpa di entrambe le parti, non considerando che la risoluzione per impossibilità dell’oggetto e quella risoluzione per inadempimento sono fondate su presupposti diversi.

Proprio per tali ragioni, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso affermando che nel caso di specie non poteva essere pronunciata la risoluzione anche per inadempimento del promissario acquirente nonostante la mancata domanda, in tal senso, del promittente venditore.

A tale riguardo, la Suprema Corte ha anche incidentalmente richiamato il principio per cui il potere del giudice di dichiarare d’ufficio la nullità del contratto va coordinato con i principi della domanda e della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.

Principio (su cui peraltro la giurisprudenza è divisa) analogamente applicabile al caso di specie.

 

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