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ll cliente non e' in grado di conoscere la decorrenza-Operazioni in c/c e prescrizione, ma quand'e' che la banca ''annota''? l cliente non e' in grado di conoscere la decorrenza- Tribunale di bari con la sentenza del 16 maggio 2011-Ipsoa.it

 

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di Cinzia De Stefanis

Il Tribunale di bari con la sentenza del 16 maggio 2011 dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita'  costituzionale dell'articolo 2 della legge 26 febbraio 2011, n. 10, per contrasto con il principio di ragionevolezza e con gli articoli 3, comma 1, 24, comma 1, e 111, commi 1 e 2, della Costituzione.

Il fatto

Il Tribunale di Bari è chiamato ad accertare la dichiarazione di illegittimità, di nullità, di invalidità e inefficacia totale o parziale del contratto di conto corrente di una società e delle rispettive linee di credito, scopertura con affidamento e anticipo crediti su fatture, con riferimento alle clausole di determinazione ed applicazione degli interessi ultralegali, di applicazione degli interessi anatocistici.

Instauratori il contraddditorio il legale della Banca in giudizio ha eccepito in via preliminare la prescrizione decennale di ogni eventuale diritto degli attori alla ripetizione di somme a far data dalla notifica dell’atto di citazione, o, quanto meno della chiusura del conto corrente.

Stante l’eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa della banca, nel caso di specie, si presenta l’eccezione di legittimità costituzionale dell’art. 2 , 61 comma, del Dl 29/12/2010 n. 225 e convertito in legge 26/02/2011 n. 10 sollevata dalla difesa della società, in quanto si tratta di disposizione normativa che incide sulla prescrizione del diritto alla ripetizione delle somme illegittimamente addebitate sui conti correnti bancari.

L’art. 2 , 61 comma, del Dl 29/12/2010 n. 225 e convertito in legge 26/02/2011 n. 10 così recita: “in ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente l’articolo 2395 del c.c. si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall’annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell’annotazione stessa. In ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.

Tale disposizione, pertanto, regola la prescrizione del diritto alla restituzione di somme illegittimamente addebitate sul conto corrente bancario e che trova applicazione nel caso di specie. Ed è proprio la Banca convenuta che ha sollevato l’eccezione di prescrizione e si controverte di rapporti bancari in corso da oltre dieci anni.

La posizione del Tribunale

I giudici del Tribunale di Bari chiariscono che la norma dell’art. 2 della legge 26/02/2011 n. 10 si presenta priva del requisito di ragionevolezza in quanto viola il principio di certezza delle situazioni giuridiche, intervenendo su un sistema normativo nel quale non vi erano più problemi interpretativi in ordine alla determinazione della data di decorrenza della prescrizione per la ripetizione delle somme illegittimamente addebitate sui conti correnti bancari ed imponendo, peraltro, una soluzione interpretativa già assolutamente minoritaria ed ampiamente superata dall'intervento delle Sezioni unite della Corte di cassazione.

Nel caso di specie, la disposizione di cui all’ articolo 2 della legge 26 febbraio 2011, n. 10 si presenta quindi, in ogni caso, contraddittoria rispetto al sistema generale della prescrizione e quindi rispetto al sistema normativo preesistente, il che costituisce ulteriore sintomo della sua irragionevolezza sotto il profilo della conformità della Costituzione.

Facendo decorrere la prescrizione del diritto alla ripetizione dell’indebito per le somme illegittimamente addebitate dagli istituti di credito dall’annotazione nelle scritture contabili della banca, si determina la decorrenza da un atto che è al di fuori della sfera conoscitiva del creditore, il quale non conosce quando tale annotazione è effettuata.

Il creditore, pertanto, non è in grado di conoscere il dies a quo della prescrizione e in tal modo viene leso nel proprio diritto di difesa e di azione in giudizio, in quanto egli non potrà comprendere esattamente il termine entro il quale potrà esercitare il proprio diritto di azione per la restituzione delle somme.

La norma in esame, inoltre, determina una ingiustificata disparità di trattamento tra le parti del giudizio , in quanto introduce una normativa di assoluto favore per le banche rispetto al cliente, eliminando qualsiasi possibilità di ripetizione delle somme indebitamente versate fino all’entrata in vigore della legge di conversione, nonostante l’esistenza di un ampio contenzioso in materia, a causa della costante applicazione di clausole contrattuali, quali quelle della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e della determinazione degli interessi attraverso il richiamo alle condizioni usualmente praticate sulla piazza, contenute in condizioni generali di contratto e ritenute ormai pacificamente nulle.

I giudici concludono dichiarando la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 2 della legge 26 febbraio 2011, n. 10 e dispongono la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per le necessarie valutazioni.

 

di Cinzia De Stefanis

Il l cliente non e' in grado di conoscere la decorrenza

Operazioni in c/c e prescrizione, ma quand'e' che la banca ''annota''?

di Cinzia De Stefanis

Il Tribunale di bari con la sentenza del 16 maggio 2011 dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita'  costituzionale dell'articolo 2 della legge 26 febbraio 2011, n. 10, per contrasto con il principio di ragionevolezza e con gli articoli 3, comma 1, 24, comma 1, e 111, commi 1 e 2, della Costituzione.

Il fatto

Il Tribunale di Bari è chiamato ad accertare la dichiarazione di illegittimità, di nullità, di invalidità e inefficacia totale o parziale del contratto di conto corrente di una società e delle rispettive linee di credito, scopertura con affidamento e anticipo crediti su fatture, con riferimento alle clausole di determinazione ed applicazione degli interessi ultralegali, di applicazione degli interessi anatocistici.

Instauratori il contraddditorio il legale della Banca in giudizio ha eccepito in via preliminare la prescrizione decennale di ogni eventuale diritto degli attori alla ripetizione di somme a far data dalla notifica dell’atto di citazione, o, quanto meno della chiusura del conto corrente.

Stante l’eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa della banca, nel caso di specie, si presenta l’eccezione di legittimità costituzionale dell’art. 2 , 61 comma, del Dl 29/12/2010 n. 225 e convertito in legge 26/02/2011 n. 10 sollevata dalla difesa della società, in quanto si tratta di disposizione normativa che incide sulla prescrizione del diritto alla ripetizione delle somme illegittimamente addebitate sui conti correnti bancari.

L’art. 2 , 61 comma, del Dl 29/12/2010 n. 225 e convertito in legge 26/02/2011 n. 10 così recita: “in ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente l’articolo 2395 del c.c. si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall’annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell’annotazione stessa. In ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.

Tale disposizione, pertanto, regola la prescrizione del diritto alla restituzione di somme illegittimamente addebitate sul conto corrente bancario e che trova applicazione nel caso di specie. Ed è proprio la Banca convenuta che ha sollevato l’eccezione di prescrizione e si controverte di rapporti bancari in corso da oltre dieci anni.

La posizione del Tribunale

I giudici del Tribunale di Bari chiariscono che la norma dell’art. 2 della legge 26/02/2011 n. 10 si presenta priva del requisito di ragionevolezza in quanto viola il principio di certezza delle situazioni giuridiche, intervenendo su un sistema normativo nel quale non vi erano più problemi interpretativi in ordine alla determinazione della data di decorrenza della prescrizione per la ripetizione delle somme illegittimamente addebitate sui conti correnti bancari ed imponendo, peraltro, una soluzione interpretativa già assolutamente minoritaria ed ampiamente superata dall'intervento delle Sezioni unite della Corte di cassazione.

Nel caso di specie, la disposizione di cui all’ articolo 2 della legge 26 febbraio 2011, n. 10 si presenta quindi, in ogni caso, contraddittoria rispetto al sistema generale della prescrizione e quindi rispetto al sistema normativo preesistente, il che costituisce ulteriore sintomo della sua irragionevolezza sotto il profilo della conformità della Costituzione.

Facendo decorrere la prescrizione del diritto alla ripetizione dell’indebito per le somme illegittimamente addebitate dagli istituti di credito dall’annotazione nelle scritture contabili della banca, si determina la decorrenza da un atto che è al di fuori della sfera conoscitiva del creditore, il quale non conosce quando tale annotazione è effettuata.

Il creditore, pertanto, non è in grado di conoscere il dies a quo della prescrizione e in tal modo viene leso nel proprio diritto di difesa e di azione in giudizio, in quanto egli non potrà comprendere esattamente il termine entro il quale potrà esercitare il proprio diritto di azione per la restituzione delle somme.

La norma in esame, inoltre, determina una ingiustificata disparità di trattamento tra le parti del giudizio , in quanto introduce una normativa di assoluto favore per le banche rispetto al cliente, eliminando qualsiasi possibilità di ripetizione delle somme indebitamente versate fino all’entrata in vigore della legge di conversione, nonostante l’esistenza di un ampio contenzioso in materia, a causa della costante applicazione di clausole contrattuali, quali quelle della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e della determinazione degli interessi attraverso il richiamo alle condizioni usualmente praticate sulla piazza, contenute in condizioni generali di contratto e ritenute ormai pacificamente nulle.

I giudici concludono dichiarando la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 2 della legge 26 febbraio 2011, n. 10 e dispongono la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per le necessarie valutazioni.

 

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