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Appalti pubblici-Procedura negoziata- In che termini opera la procedura negoziata?Maurizio De Giorgi-Ipsoa.it

 

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L'art. 56 del D.Lgs. 12-04-2006, n. 163, rubricato "Procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara", stabilisce al comma 1, lettera a), che le stazioni appaltanti possono aggiudicare i contratti pubblici mediante procedura negoziata, previa pubblicazione di un bando di gara, "quando, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta o di un dialogo competitivo, tutte le offerte presentate sono irregolari o inammissibili, in ordine a quanto disposto dal presente codice in relazione ai requisiti degli offerenti e delle offerte", aggiungendo, per un verso, che "nella procedura negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto" e, per altro verso, che "le stazioni appaltanti possono omettere la pubblicazione del bando di gara se invitano alla procedura negoziata tutti i concorrenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli da 34 a 45 che, nella procedura precedente, hanno presentato offerte rispondenti ai requisiti formali della procedura medesima".

 

Tale norma in esame ribadisce la regola generale secondo cui l'aggiudicazione di un contratto pubblico deve avvenire attraverso l'espletamento delle procedure ristrette aperte e di quelle ristrette, ai sensi degli artt. 54 e 55 del D.Lgs. 12-04-2006, n. 163, ponendosi rispetto a tale regola generale come deroga, atteso che, secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 40, del citato D.Lgs., le procedure negoziate sono caratterizzate dal fatto che le stazioni appaltanti consultano direttamente gli operatori economici da loro prescelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto (art. 3, comma 40). Esse costituiscono quindi lo strumento, espressamente previsto dal Legislatore, per assicurare nel campo dei contratti pubblici l'attuazione dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento fissati dall'art. 97, attraverso il contemperamento degli opposti principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, posti a garanzia della più ampia partecipazione possibile degli operatori economici, con quelli di economicità, efficacia e tempestività propri dell'azione amministrativa (così come indicati dall'art. 2, comma 1, del Codice dei Contratti Pubblici), allorquando sia rimasta senza esito una precedente procedura aperta o ristretta o un dialogo competitivo per la irregolarità o la inammissibilità delle offerte presentate.

 

Pur dovendo ammettersi l'esistenza di un evidente collegamento tra la procedura aperta o ristretta o il dialogo competitivo, infruttuosi, e la successiva procedura negoziata, nel senso tra l'altro che il ricorso a quest'ultima postula proprio l'effettivo infruttuoso svolgimento di una delle prime, occorre tuttavia precisare che le due procedure sono e restano assolutamente autonome e distinte tra di loro, come si desume agevolmente dal fatto che esse siano disciplinate da separati bandi, di tal che per effetto di detto collegamento non si configura una fattispecie unitaria a formazione progressiva.

 

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