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Costi sostituzione bene difettoso carico venditore- Corte di giustizia CE, 16 giugno 2011 C. 65-09

 

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Consumatori: se il bene acquistato è difettoso il venditore deve sostenere i costi per la sostituzione del prodotto.

Corte di giustizia CE, 16 giugno 2011 C. 65-09

               

Costi sostituzione bene difettoso carico venditore         Costi sostituzione bene difettoso carico venditore         Costi sostituzione bene difettoso carico venditore    Costi sostituzione bene difettoso carico venditore         Costi sostituzione bene difettoso carico venditore              Costi sostituzione bene difettoso carico venditore         Costi sostituzione bene difettoso carico venditore          Costi sostituzione bene difettoso carico venditore        

Per la sostituzione di un bene di consumo difettoso, il venditore deve rimuovere il bene dal luogo in cui lo ha installato il consumatore di buona fede e installarvi il bene sostitutivo, ovvero sostenere le spese necessarie per tali operazioni.

Tuttavia, il rimborso di tali spese può essere limitato ad un importo proporzionato al valore del bene conforme e all’entità del difetto di conformità.

La direttiva che disciplina la vendita dei beni di consumo (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 25 maggio 1999, 1999/44/CE, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo) prevede che il venditore risponda al consumatore di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene. In caso di difetto di conformità il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, salvo che ciò sia impossibile o sproporzionato. Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate senza notevoli inconvenienti per il consumatore. Qualora non sia possibile ottenere tale ripristino della conformità, questi può esigere una riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto di vendita.

I giudici tedeschi … chiedono alla Corte di giustizia di chiarire se il diritto dell’Unione obblighi il venditore a farsi carico della rimozione del bene non conforme e dell’installazione del bene sostitutivo. Tali giudici sottolineano in proposito che il diritto tedesco non prevede alcun obbligo per il venditore incolpevole di farsi carico di siffatte operazioni. Con la sua sentenza odierna la Corte rileva che il legislatore dell’Unione ha inteso fare della gratuità del ripristino della conformità del bene da parte del venditore un elemento essenziale della tutela garantita al consumatore. Detto obbligo di gratuità del ripristino della conformità del bene mira a tutelare il consumatore dal rischio di oneri finanziari che potrebbe dissuaderlo dal far valere i propri diritti in caso di assenza di una tutela di questo tipo.

Orbene, se il consumatore, in caso di sostituzione di un bene non conforme, non potesse chiedere al venditore di farsi carico della sua rimozione dal luogo in cui egli lo aveva installato, tenendo conto della sua natura e dell’uso previsto, e dell’installazione nello stesso luogo del bene sostitutivo, tale sostituzione gli cagionerebbe oneri finanziari supplementari che non avrebbe dovuto sostenere qualora il venditore avesse correttamente eseguito il contratto di vendita. Infatti, se quest’ultimo avesse fin da subito consegnato un bene conforme al contratto, il consumatore avrebbe sostenuto un’unica volta le spese di installazione e non avrebbe dovuto sostenere le spese di rimozione del bene difettoso.

La Corte rileva che il fatto di addossare al venditore le spese di rimozione del bene difettoso e di installazione del bene sostitutivo non conduce ad un risultato iniquo. Infatti, anche nell’ipotesi in cui la non conformità del bene non sia ascrivibile ad una colpa del venditore, resta il fatto che, consegnando un bene non conforme, questi non ha correttamente eseguito l’obbligo che aveva assunto in forza del contratto di vendita e deve quindi farsi carico delle conseguenze dell’inesatta esecuzione dello stesso. Il consumatore ha invece, da parte sua, versato il prezzo di vendita, eseguendo quindi correttamente il proprio obbligo contrattuale. Inoltre, il fatto che il consumatore, fiducioso nella conformità del bene consegnato, abbia installato in buona fede il bene difettoso tenendo conto della sua natura e dell’uso previsto, prima della comparsa del difetto, non può rappresentare una colpa da ascriversi al consumatore stesso.

Pertanto, in una situazione in cui nessuna delle due parti contrattuali ha agito colpevolmente, è legittimo porre a carico del venditore le spese di rimozione del bene non conforme e di installazione del bene sostitutivo, dal momento che tali spese supplementari, necessarie per procedere alla sostituzione, sarebbero state evitate qualora il venditore avesse fin da subito eseguito correttamente i propri obblighi contrattuali. L’obbligo del venditore di farsi carico delle spese in questione è indipendente dal fatto che il venditore fosse tenuto o meno, in base al contratto di vendita, ad installare il bene consegnato. I diritti in tal modo conferiti ai consumatori dalla direttiva mirano non tanto a porre questi ultimi in una posizione più favorevole rispetto a quella che avrebbero potuto esigere in base al contratto di vendita, quanto piuttosto, semplicemente, a ristabilire la situazione che si sarebbe verificata qualora il venditore avesse fin da subito consegnato un bene conforme.

La Corte afferma peraltro che la direttiva osta ad una normativa nazionale che attribuisca al venditore il diritto di rifiutare la sostituzione di un bene non conforme, quale unico rimedio possibile, in quanto essa gli impone costi sproporzionati tenendo conto dell’entità del difetto di conformità e del valore che il bene avrebbe se fosse conforme. Infatti, se è vero che la direttiva prevede il diritto del consumatore al ripristino della conformità del bene difettoso mediante riparazione o sostituzione, salvo che ciò sia impossibile o sproporzionato, essa precisa nel contempo che un rimedio è da considerare sproporzionato se impone al venditore spese irragionevoli in confronto all’altro rimedio. Pertanto, nell’ipotesi in cui uno solo di tali due rimedi sia esperibile, il venditore non può rifiutare l’unico rimedio che consenta di ripristinare la conformità del bene al contratto.

La Corte constata tuttavia che, in una situazione in cui la sostituzione del bene difettoso, quale unico rimedio possibile, comporti costi sproporzionati in ragione della necessità di rimuovere il bene non conforme dal luogo in cui è stato installato e di installare il bene sostitutivo, la direttiva non osta all’eventualità che il diritto del consumatore al rimborso delle spese di rimozione del bene difettoso e di installazione del bene sostitutivo sia limitato, ove necessario, ad un importo proporzionato all’entità del difetto di conformità e al valore che il bene avrebbe se fosse conforme. Infatti, una limitazione siffatta lascia impregiudicato il diritto del consumatore di chiedere la sostituzione del bene non conforme. Tuttavia, la possibilità di procedere ad una simile riduzione non può condurre, in pratica, a privare di contenuto il diritto del consumatore al rimborso di tali spese. Inoltre, nell’ipotesi di una riduzione del diritto al rimborso delle spese di cui trattasi, va attribuita al consumatore la possibilità di esigere, in luogo della sostituzione del bene non conforme, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto.

Ufficio stampa Corte di Giustizia CE

 

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