Avv. Paolo Nesta


Palazzo Giustizia  Roma


Palazzo Giustizia Milano

Sede di Roma: C.so Vittorio Emanuele II,  252   00186 – Roma
Tel. (+39) 06.6864694 – 06.6833101 Fax (+39) 06.6838993
Sede di Milano:  Via Pattari,  6   20122 - Milano 
Tel. (+39) 02.36556452 – 02.36556453  Fax (+ 39) 02.36556454 

 

CAPORALATO E IMMIGRAZIONE-di Luisa Corazza-Nel merito.it

 

Home page

Note legali e privacy

Dove siamo

Profilo e attività

Avvocati dello Studio

Contatti

Cassa di Previdenza e deontologia forense

Notizie di cultura e di utilità varie

 

 

Lo spostamento su scala globale di persone e capitali ha riportato alla ribalta fenomeni che sembravano ormai estinti o in via di estinzione, come alcune forme di sfruttamento della persona, quali il caporalato e la riduzione in schiavitù, che erroneamente si era pensato, almeno nell’ambito dei confortanti confini degli Stati membri dell’Unione europea, di poter archiviare negli annali della storia.

 

Il c.d. caporalato è un fenomeno da tempo noto al mercato del lavoro italiano. Negli anni cinquanta e sessanta, si indicava con termine caporalato quella forma di utilizzazione dei lavoratori che avviene per via indiretta, senza l’instaurazione di un rapporto di lavoro tra il lavoratore e colui che beneficia delle sue prestazioni, ma attraverso l’interposizione di un soggetto terzo, il c.d. “caporale”, che si limita a reclutare la manodopera e ad inviarla al soggetto utilizzatore delle prestazioni di lavoro, non senza avere prima trattenuto una parte del compenso da corrispondere al lavoratore. La diffusione in Italia del fenomeno del caporalato - significativa soprattutto nel settore agricolo - fu messa in evidenza da un’indagine parlamentare commissionata alla fine degli anni ’50 alla Commissione Rubinacci, la quale diede luogo, nel 1959 ad una celebre relazione che fu d’impulso all’introduzione della legge n. 1369 del 1960, che ha sancito il divieto di interposizione nelle prestazioni di lavoro.

Da allora la materia dell’interposizione nelle prestazioni di lavoro è stata progressivamente oggetto di modifiche legislative, volte ad adattare questa legislazione alle nuove esigenze dell’economia dei servizi. Tutte queste modifiche - riassumibili nei due passaggi fondamentali della l. n. 196/1997 (il c.d. pacchetto Treu), che ha autorizzato la fornitura di lavoro temporaneo, e del d. lgs. n. 276/2003, che ha riformulato dalle fondamenta la materia, abrogando la stessa legge del 1960 (ma non, secondo i più, il principio generale che vieta l’interposizione nelle prestazioni di lavoro) – hanno avuto come punto di riferimento le nuove forme del decentramento produttivo, alle quali questo “nuovo” caporalato è completamente estraneo.

I fatti di cronaca mostrano infatti che il fenomeno del caporalato rivive nell’ambito del mercato del lavoro italiano, e trova terreno fertile soprattutto in alcuni settori -  agricoltura ed edilizia -, in alcuni ambiti territoriali – le regioni meridionali -, e con riferimento ad alcuni gruppi di lavoratori - in prevalenza lavoratori immigrati,  non di rado clandestini. Il fenomeno del “nuovo” caporalato si contraddistingue per una duplice caratteristica: da un lato, le vittime di questo caporalato di seconda generazione versano in una condizione di bisogno estremo, della quale non è particolarmente difficile approfittare offrendo lavoro a condizioni che di molto si discostano da quei minimi che la nostra Costituzione richiede a tutela della dignità e della libertà dell’esistenza della persona umana (artt. 35, 36, 41 comma 2 Cost.). D’altro lato, il fatto che spesso le vittime del caporalato coincidano con lavoratori immigrati incide fortemente sul dato delle asimmetrie informative, che, se caratterizzano di norma tutte le relazioni di lavoro, in questi contesti si presentano particolarmente marcate, in ragione di fattori linguistici, economici e culturali. Questo fenomeno sembra una ulteriore conferma di quella tesi che da tempo descrive il mercato del lavoro degli immigrati come “duale”, in virtù dei differenziali retributivi, dei diversi tassi di disoccupazione, del diverso tasso di accesso al lavoro qualificato e, soprattutto, della diversa incidenza del lavoro regolare.

Il lavoro irregolare (o sommerso) è uno dei tratti caratterizzanti di questo “nuovo” caporalato. Non di rado il caporale “arruola” lavoratori immigrati senza alcuna forma di contratto regolare, e al di fuori di ogni regola soprattutto per quel che riguarda le disposizioni poste a tutela della salute e sicurezza del lavoratore (non è un caso che a queste vicende venga data pubblicità proprio in seguito a episodi di infortunio del lavoratore).  Da ciò deriva, peraltro, l’inafferrabilità del fenomeno per mezzo delle tradizionali tecniche del diritto del lavoro, che per reprimere le forme di interposizione nel rapporto di lavoro fanno leva, comunque, sulla verifica delle caratteristiche di imprenditorialità del presunto appaltatore, e presuppongono, perciò, un minimo di formalizzazione contrattuale della vicenda (data dalla presenza, almeno, di un contratto di appalto e di un contratto di lavoro).

Di fronte al “nuovo” caporalato, l’impressione è che il mercato duale che si è sviluppato intorno all’espansione del fenomeno migratorio richieda forme di intervento e tecniche di tutela del lavoro del tutto diverse, in grado di incidere proprio sui fattori responsabili di questa segmentazione e generatori delle condizioni di bisogno su cui il caporalato prolifera. Di questa necessità si sono peraltro accorte di recente sia le forze politiche che quelle sindacali, dalle quali arrivano alcuni segnali interessanti.

Il primo segale in questa direzione è offerto dall’Indagine conoscitiva presentata dalla Commissione XI (lavoro pubblico e privato) della Camera dei deputati il 26 maggio 2010, su taluni fenomeni del mercato del lavoro (lavoro nero, caporalato e sfruttamento della manodopera straniera). Le proposte emerse nel corso di questa indagine sono riassumibili in alcune riforme dell’amministrazione e della legislazione. Sul piano dell’attività amministrativa si segnala, in particolare, la necessità di un rafforzamento dell’attività degli Ispettorati del lavoro presenti sul territorio, mediante un abbandono dell’approccio formalistico basato sui monitoraggi, a favore di un approccio che consenta di concentrare l’attenzione sulle violazioni sostanziali delle norme, anche attraverso una maggiore mobilità degli ispettori. Quanto alle modifiche normative, è significativa la proposta di estendere il campo di applicazione dell’art. 18 del testo Unico sull’immigrazione - che prevede un permesso di soggiorno e forme di protezione sociale per le vittime della tratta degli esseri umani – anche alle forme di grave sfruttamento della manodopera. A ciò si aggiunge la necessità di potenziare (o di avviare) adeguate politiche sociali di integrazione, che vanno dagli alloggi, alla formazione linguistica e scolastica. Sono da segnalare infine una serie di misure che dovrebbero incidere sull’organizzazione delle imprese, per arginare questi fenomeni di competizione alterata.

Compie un passo deciso nella direzione della saldatura tra prevenzione del fenomeno del caporalato e necessità di politiche di integrazione degli immigrati la proposta di legge elaborata in ambito sindacale dalle sigle Fillea e Flai (Cgil). La proposta, che a quanto risulta non è ancora sfociata in un vero e proprio disegno di legge, si inserisce in una più ampia campagna di informazione sul fenomeno che il sindacato sta portando avanti nei diversi territori delle regioni interessate (si tratta della campagna “Stop-caporalato”).

Accanto a obiettivi di repressione del fenomeno perseguiti mediante il rafforzamento delle sanzioni penali, il progetto di legge insiste sulla necessità di promuovere l’integrazione dei lavoratori stranieri e dei lavoratori di lunga disoccupazione o svantaggiati in genere, soprattutto nei settori dell’edilizia e dell’agricoltura. L’attivazione concreta di queste politiche di integrazione è affidata dal progetto a protocolli di intesa tra strutture pubbliche (Stati, regioni e altri enti territoriali) e associazioni imprenditoriali e sindacali, che dovrebbero avviare sperimentazioni su base locale o settoriale, promuovendo buone prassi e meccanismi di incentivo per le imprese virtuose. Si segnala, poi, nell’ambito delle proposte di dettaglio, la previsione di corsi di lingua italiana e adeguate campagne informative, a carico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con i centri per l’impiego. L’importanza dell’aspetto formativo emerge, peraltro, anche dai risultati dell’indagine parlamentare sopra citata.

Più che una riforma che introduca regole speciali per l’utilizzazione indiretta del lavoro, in deroga a quanto previsto dalla legislazione attuale in materia di interposizione nelle prestazioni di lavoro, sembra allora più efficace puntare sull’introduzione di tecniche di tutela che consentano di colmare il deficit informativo e formativo delle vittime del “nuovo” caporalato. A quanto pare, è questa la radice che consente alle nuove forme di caporalato di attecchire e prosperare. E’ da qui che occorre allora partire per estirpare questo fenomeno, che sembra altrimenti difficile non solo da combattere, ma anche da identificare, soprattutto per il suo profondo radicamento nell’ambito dell’economia informale. 

 

Legislazione e normativa nazionale

Dottrina e sentenze

Consiglio Ordine Roma: informazioni

Rassegna stampa del giorno

Articoli, comunicati e notizie

Interventi, pareri e commenti degli Avvocati

Formulario di atti e modulistica

Informazioni di contenuto legale

Utilità per attività legale

Links a siti avvocatura e siti giuridici