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L'abuso e' ''in re ipsa''-Opere abusive, demolizione senza motivazioni solenni- (Sentenza Tribunale amministrativo regionale SALERNO 03/06/2011, n. 2961)-Ipsoa.it

 

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Presupposto per l'emanazione dell'ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive è soltanto la constatata esecuzione di queste ultime in assenza o in totale difformità del titolo concessorio, con la conseguenza che, essendo l'ordinanza atto dovuto, essa è sufficientemente motivata con l'accertamento dell'abuso, essendo ''in re ipsa'' l'interesse pubblico alla sua rimozione.

 

In caso di abuso edilizio “l'ordinanza di demolizione non richiede, in linea generale, una specifica motivazione; l'abusività costituisce di per sé motivazione sufficiente per l'adozione della misura repressiva in argomento.

 

Ne consegue che, in presenza di un'opera abusiva, l'autorità amministrativa è tenuta ad intervenire affinché sia ripristinato lo stato dei luoghi, non sussistendo alcuna discrezionalità dell'amministrazione in relazione al provvedere” (T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 19 luglio 2006, n. 6021).

 

Infatti “l'ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive è atto dovuto e vincolato e non necessita di motivazione ulteriore rispetto all'indicazione dei presupposti di fatto e all'individuazione e qualificazione degli abusi edilizi” (T.A.R. Marche Ancona, sez. I, 12 ottobre 2006 , n. 824) ed, ancora, “presupposto per l'emanazione dell'ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive è soltanto la constatata esecuzione di queste ultime in assenza o in totale difformità del titolo concessorio, con la conseguenza che, essendo l'ordinanza atto dovuto, essa è sufficientemente motivata con l'accertamento dell'abuso, essendo "in re ipsa" l'interesse pubblico alla sua rimozione e sussistendo l'eventuale obbligo di motivazione al riguardo solo se l'ordinanza stessa intervenga a distanza di tempo dall'ultimazione dell'opera avendo l'inerzia dell'amministrazione creato un qualche affidamento nel privato” (Consiglio di Stato, sez. V, 29 maggio 2006 n.3270).

 

Quanto all’avvenuta presentazione ad opera dell’istante di un’istanza di accertamento di conformità ai sensi dell’art.36 D.P.R. 380/2001 (in data 30 dicembre 2009), essa non dispiega efficacia alcuna in punto di legittimità dell’atto impugnato, emanato anteriormente.

 

Peraltro, la difesa di parte istante non ha dedotto di aver provveduto alla tempestiva impugnazione del provvedimento di diniego, espresso o tacito, della richiesta sanatoria, né ha allegato l’avvenuto rilascio del titolo in sanatoria che, all’opposto, avrebbe determinato l’improcedibilità del presente gravame per sopravvenuta carenza di interesse.

 

A cura della Redazione

 

 

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