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IL DOMICILIO ELETTO PREVALE SU QUELLO FISCALE?di Flavio Ficara-Diritto e processo.it

 

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(Estratto da Diritto e Processo formazione n. 5/2011)

 

 

 

 

 

QUAESTIO IURIS

 

Con la sentenza n. 6114 del 2011 la Cassazione ha affrontato il tema della prevalenza sul domicilio fiscale di quello eletto ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma, lett. d).

 

La controversia è stata originata dall'impugnazione da parte del contribuente di una cartella di pagamento il cui prodromico avviso di accertamento era stato notificato al domicilio fiscale e non a quello che il contribuente aveva eletto presso lo studio del proprio commercialista, ai sensi del detto art. 60.

 

Il ricorso, accolto in primo grado, è stato respinto in sede d’appello, ove i giudici hanno ritenuto che la notifica presso il domiciliatario eletto, ai sensi dell’art. 141 1° comma c.p.c., avesse carattere meramente facoltativo per l’amministrazione procedente e che pertanto la notifica effettuata a norma degli artt. 138 ss. c.p.c. presso il domicilio fiscale del contribuente fosse da ritenere valida, con la conseguente piena validità dell'avviso di accertamento e della cartella di pagamento.

 

Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo che la notifica al domicilio eletto rappresenta un obbligo per l'amministrazione finanziaria e non una facoltà, e che quindi nel caso di specie la cartella di pagamento fosse da ritenersi nulla per difetto di notifica dell'atto presupposto.

 

Nel decidere del ricorso, i giudici di legittimità hanno ricordato in prima analisi che a norma dell’art. 6 dello Statuto del Contribuente l’amministrazione ha l’onere di garantire l’effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati, e che in caso di dubbi ermeneutici circa l’interpretazione delle norme inerenti i rapporti fra amministrazione finanziaria e contribuente, il giudice deve far riferimento ai canoni di collaborazione, cooperazione e buona fede in cui trova esplicitazione l'intera logica sottesa allo Statuto del Contribuente (orientamento già espresso in Cass. n. 7080 del 2004).  Naturalmente – hanno precisato i giudici – la posizione di garanzia dell’amministrazione non può spingersi fino al punto di garantire l’assoluta certezza dell'avvenuta ricezione dell’atto da parte del contribuente, poiché la disciplina della notifica è in generale legata al concetto di conoscibilità legale; ciononostante – prosegue la Corte – sebbene il richiamato articolo 6 al comma 1 lasci “ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari”, sarebbe palesemente illogico ed in pesante contrasto con lo spirito stesso dello Statuto del contribuente sostenere che per gli atti non sottoposti a notifica sia richiesta l'effettiva conoscenza da parte del contribuente e che invece per gli atti che devono essere notificati sia sufficiente la sola conoscibilità legale.

 

Questa fondamentale precisazione, che di fatto riconosce agli atti tributari uno status particolare in ordine alla procedura di notifica, viene posta come base al riconoscimento dell'obbligo in capo all'amministrazione finanziaria di procedere alla notifica presso il domicilio eletto dal contribuente. Sostengono infatti i giudici che vista la peculiare funzione svolta dalla notifica tributaria, l'elezione di domicilio ex art. 60 D.P.R. cit. può derogare alle norme generali sulla notifica disposte dal codice di procedura civile e che a diversa conclusione non si può giungere nemmeno argomentando esclusivamente a partire dalle norme di rito: infatti è vero che l'art. 141 c.p.c. obbliga alla notifica presso il domiciliatario solo quando tale circostanza sia stata inserita in un contratto, ma se anche quello d’imposta non si può certamente considerare un rapporto contrattuale, nondimeno la ratio della norma è perfettamente trasferibile alla notifica tributaria, essendo stato l'ente impositore portato a conoscenza della volontà del contribuente.

 

Di conseguenza, conclude la Corte, l'avviso di accertamento si ha come non notificato e, in virtù di un principio ormai consolidato in giurisprudenza (tra le tante viene richiamata Cass. SS.UU. n. 6421 del 2007), la cartella di pagamento risulta conseguentemente affetta da nullità.

 

Chiaramente, perché il principio di diritto enunciato dalla Cassazione possa trovare applicazione, è necessario che il contribuente abbia dichiarato all'ente impositore la volontà di eleggere domicilio (cfr. Cass. n. 6236 del 1998; Cass. n. 3317 del 2004). Eliminata dal 2010 la possibilità di eleggere domicilio direttamente nella dichiarazione dei redditi, ad oggi l'unica modalità per portare l’amministrazione finanziaria a conoscenza dell’elezione è l'invio di una raccomandata con avviso di ricevimento.

 

Inoltre, dopo la sentenza a Sezioni Unite n. 19854 del 2004 intervenuta per sanare un contrasto giurisprudenziale, alla notifica degli atti tributari risulta applicabile tout court anche la sanatoria delle nullità prevista dal codice di rito, con la conseguenza che ove il contribuente abbia comunque avuto notizia dell'atto tributario, qualsiasi nullità della notifica viene sanata, salva l’eventuale decadenza dell'ente impositore.

 

 

 

La SOLUZIONE di Cassazione, 16 marzo 2011, n. 6114

 

Per Cassazione 16 marzo 2011, n. 6114, è nulla la notifica eseguita al domicilio fiscale del contribuente quando questi abbia eletto domicilio nell'ambito dello stesso comune.

 

Afferma il collegio che:

 

1. L'amministrazione finanziaria deve, in linea generale, assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati. Siffatto principio partecipa dei canoni di collaborazione, cooperazione e buona fede in cui trova esplicitazione l'intera logica sottesa allo statuto [del contribuente, n.d.r.], cui, in sede di interpretazione, il giudice deve fare riferimento al fine di risolvere eventuali dubbi ermeneutici nel senso più consono ai principi dallo stesso espressi, e in forza del quale l'amministrazione deve comportarsi sempre con lealtà e chiarezza, (guidando e) facilitando l'adempimento dei doveri da parte dei privati.

 

2. Laddove vi sia stata, da parte del contribuente, una valida elezione di domicilio, nel comune di domicilio fiscale, stante la precipua funzione della elezione detta in rapporto alla ricezione degli atti tributari, non residua, per l'amministrazione, altra possibilità in sede di notificazione all'indirizzo del dichiarante.

 

3. In caso di elezione di domicilio dal parte del contribuente, nel comune di domicilio fiscale, ai fini della notificazione degli atti e degli avvisi che lo riguardano, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. d), la notificazione al domicilio eletto è, per l'amministrazione fiscale, obbligatoria; pertanto è invalida la notificazione dell'atto impositivo eseguita in luogo diverso dal domicilio eletto ai sensi dell'art. 140 c.p.c.

 

 

 

APPROFONDIMENTO

 

Cassazione, Sent. 16 marzo 2011, n. 6114

 

Bibliografia

 

M. Bruzzone, Le notificazioni degli atti tributari tra domicilio fiscale, domicilio eletto ed indirizzo, in Corr. Trib., 2010, n. 33, p. 2676 ;  F. Graziano, La notificazione degli atti impositivi, in Corr. Trib., 2010, 27,  p. 2167; M. Cancedda, M. Denaro, Nuovi modelli di dichiarazione dei redditi, in Il fisco,  2007, fasc. 1, p. 4920

 

Giurisprudenza

 

Oltre quella già citata nel testo, sulla sanatoria della notifica e la decadenza dell’amministrazione: Cass. 16 gennaio 2004, n. 589; sulla inapplicabilità della sanatoria delle nullità agli avvisi di accertamento – prima delle SS.UU. del 2004 – : Cass. 11 marzo 2002, n. 3513.

 

 

 

 

 

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