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Assemblea condominiale-La giusta forma dell'atto di impugnazione delle delibere assembleari

 

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Corte di Cassazione, Sezioni Unite, Sentenza 14 aprile 2011, n. 8491-(Lex24)

 

 

Per quanto riguarda la forma dell'atto di impugnazione, l'art. 1137 c.c. utilizza l'espressione "ricorso all'autorità giudiziaria". Il dato testuale impiegato dal legislatore ha formato oggetto di una dibattuta questione relativa all'esatta interpretazione del termine "ricorso". Si è infatti discusso se a tale espressione occorra attribuire il significato tecnico di una particolare forma di introduzione del giudizio di impugnazione o, più semplicemente, la stessa si riferisca alla possibilità di rivolgersi all'autorità giudiziaria.

 

La giurisprudenza, investita in più occasioni della questione prospettata, è pervenuta a conclusioni spesso divergenti e contraddittorie. Dopo il susseguirsi di pronunce oscillanti tra opposte posizioni, sono intervenute le Sezioni Unite del Supremo Collegio, le quali, componendo il contrasto insorto all'interno della Seconda Sezione, hanno affermato che le impugnazioni delle delibere dell'assemblea condominiale, in applicazione della regola generale dettata dall'art. 163 c.p.c., vanno proposte con citazione, non disciplinando l'art. 1137 c.c. la forma di tali impugnazioni. In altri termini, secondo il giudice di legittimità, considerato che la norma in esame si limita a consentire ai dissenzienti ed agli assenti di agire in giudizio, per contestare la conformità alla legge o al regolamento di condominio delle decisioni adottate dall'assemblea, senza disporre nulla in ordine alle relative modalità, queste vanno individuate alla stregua della generale previsione dell'art. 163 c.p.c., secondo cui "la domanda si propone mediante citazione".

 

 

 

Condominio negli edifici - Assemblea - Impugnazione delle delibere - Forma dell'atto - Citazione - Necessità

L'art. 1137 c.c., non disciplina la forma delle impugnazioni delle deliberazioni condominiali, che vanno pertanto proposte con citazione, in applicazione della regola dettata dall'art. 163 c.p.c.

Cass., Sezione Un., Sentenza 14 aprile 2011, n. 8491

 

 

 

Condominio negli edifici - Assemblea - Impugnazione delle delibere - Gravame avverso la sentenza di primo grado - Forma - Citazione - Necessità - Conseguenze in tema di tempestività dell'impugnazione

L'appello avverso la sentenza che abbia pronunciato sull'impugnazione di una delibera dell'assemblea condominiale, in assenza di apposite previsioni normative, va proposto - secondo la regola generale contenuta nell'art. 342 c.p.c. - con citazione, con la conseguenza che la tempestività dell'appello medesimo, va verificata in base alla data di notifica dell'atto di citazione e non alla data di deposito dell'atto di gravame nella cancelleria del giudice "ad quem".

Cass., Sezione 2, Sentenza 21 marzo 2011, n. 6412

 

 

 

 

Condominio negli edifici - Assemblea - Impugnazione delle delibere - Forma - Impugnazione proposta con ricorso - Tempestività dell'impugnazione - Data di deposito del ricorso - Rilevanza - Fondamento

L'impugnazione della delibera condominiale può avvenire indifferentemente con ricorso o con atto di citazione, nulla in tal senso prescrivendo l'art. 1137 c.c.. Qualora essa venga proposta con ricorso, ai fini della sua tempestività, va presa in considerazione la data di deposito del ricorso e non quella della sua notificazione, come invece avviene nell'impugnazione proposta con atto di citazione. Ciò in quanto non può essere chiesto alla parte di rispettare un termine per la notificazione, posto che nel suo corso si inserisce un adempimento, ovvero il decreto di fissazione di udienza del giudice, che non rientra nella disponibilità della parte medesima.

Tribunale di Roma, Sezione 5 Civile, Sentenza 12 gennaio 2010, n. 372

 

 

 

 

Condominio negli edifici - Assemblea - Impugnazione delle delibere - Forma - Citazione - Idoneità - Tempestività dell'impugnazione - Notificazione della citazione nel termine - Sufficienza - Riferimento all'iscrizione a ruolo - Necessità - Esclusione

In tema di condominio, l'impugnazione della delibera dell'assemblea può avvenire indifferentemente con ricorso o con atto di citazione, ma in quest'ultima ipotesi, ai fini del rispetto del termine di cui all'art. 1137 cod. civ., occorre tenere conto della data di notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, anziché di quella del successivo deposito in cancelleria, che avviene al momento dell'iscrizione a ruolo della causa.

Cass., Sezione 2, Sentenza 11 aprile 2006, n. 8440

 

 

 

Condominio negli edifici - Assemblea - Impugnazione delle delibere – Forma - Termine - Citazione - Tempestività dell'impugnazione - Notificazione della citazione nel termine - Sufficienza - Necessario riguardo all'iscrizione a ruolo ai fini del rispetto del termine prescritto - Esclusione

In tema di condominio di edifici, ai fini della tempestività dell'impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea dei condomini a norma dell'art. 1137 cod. civ., al deposito del ricorso nel termine di trenta giorni dalla data della adozione o comunicazione della deliberazione stessa è da ritenersi equipollente, in virtù del principio generale di conservazione degli atti quando essi conseguano lo scopo cui sono destinati, la notificazione della citazione introduttiva nel medesimo termine, anche quando l'iscrizione a ruolo sia avvenuta successivamente.

Cass., Sezione 2, Sentenza 30 luglio 2004, n. 14560

 

 

 

 

Condominio negli edifici - Assemblea - Impugnazione delle delibere - Forma - Ricorso in senso tecnico - Sussistenza - Ragioni

L'art. 1137 cod. civ., nel disciplinare tra l'altro la forma dell'atto di impugnazione, in via contenziosa, delle delibere condominiali, usa l'espressione letterale "ricorso" in senso tecnico, onde salvaguardare l'esigenza, non ravvisata per le delibere collegiali adottate dagli organi della comunione in genere (artt. 1107 - 1109 cod. civ.), di risolvere sollecitamente le questioni concernenti la gestione del condominio.

Cass., Sezione 2, Sentenza 9 luglio 1997, n. 6205

 

 

 

 

Condominio negli edifici - Assemblea - Impugnazione delle delibere - Forma - Termine - Deposito del ricorso - Sufficienza

In tema di condominio di edifici la tempestività dell'impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea dei condomini, che a norma dell'art. 1137 c.c. deve essere proposta con ricorso nel termine di trenta giorni dalla data della deliberazione stessa, va riscontrata con riguardo alla data del deposito di tale atto e non alla sua notificazione, che rimane estranea alla generale disciplina dell'instaurazione dei procedimenti contenziosi con la forma del ricorso nonché alla ratio e funzione dell'indicata impugnativa.

Cass., Sezione 2, Sentenza 27 febbraio 1988, n. 2081

 

 

 

 

Condominio negli edifici - Assemblea - Impugnazione delle delibere - Forma - Atto di citazione - Idoneità - Condizioni

L'impugnazione delle delibere condominiali può essere proposta oltre che con ricorso, come richiesto dall'art. 1137 cod. civ., anche con atto di citazione purché lo stesso venga notificato al condominio nel termine indicato dal terzo comma dell'art. 1137 cod. civ., dalla adozione o comunicazione della delibera, restando in potere dell'amministratore del condominio, in tale caso, chiedere l'abbreviazione del termine a comparire di cui all'art. 163 cod. proc. civ. nel caso in cui sia stato fissato un termine eccessivo.

Cass., Sezione 2, Sentenza 16 febbraio 1988, n. 1662

 

 

 

 

Condominio negli edifici - Assemblea - Impugnazione delle delibere - Forma - Procedimento - Natura - Notificazione del ricorso entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione - Necessità

Che l'impugnazione del condomino dissenziente contro la deliberazione dell'assemblea dei condomini per contrarietà a norma di legge o del regolamento condominiale debba proporsi all'autorità giudiziaria con ricorso anziché con citazione, non significa che essa dia luogo ad un procedimento di volontaria giurisdizione, da celebrare nelle forme dei procedimenti in camera di consiglio, di cui agli artt. 737 e seguenti c.p.c.: al contrario, essa dà luogo ad un procedimento contenzioso, soggetto al principio del contraddittorio (art. 101 c.p.c.), con la conseguente costituzione del rapporto processuale solo nel momento della notifica del ricorso alla controparte e non già nel momento del suo deposito in cancelleria. Pertanto, il termine di decadenza di trenta giorni, di cui allo ultimo comma dell'art. 1137 c.c., deve considerarsi rispettato solo se entro i trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione il ricorso venga notificato.

Cass., Sezione 2, Sentenza 5 maggio 1975, n. 1716

 

 

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