Avv. Paolo Nesta


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La tutela della riservatezza del Paziente secondo il Garante per la Privacy- www.garanteprivacy.it

 

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Tutte le persone che per consulti o problemi di salute si recano dal proprio medico, o anche in strutture sanitarie, sia pubbliche che private, hanno diritto alla più totale riservatezza e al rispetto della propria dignità. Il Garante per la Privacy ha messo a punto un fascicolo informativo (“Dalla parte del paziente – privacy: le domade più frequenti”) con le linee-guida in materia. Passiamo in rassegna i passaggi più importanti del testo. I dati personali riguardanti lo stato di salute del paziente sono assolutamente riservati e non possono essere trasmessi a terzi. Tali dati, proprio per il particolare interesse che potrebbero suscitare, vengono definiti “dati sensibili”. La loro diffusione è del tutto proibita.

 

Informazioni al paziente

 

I medici, i farmacisti, gli infermieri, così come le strutture sanitarie pubbliche e private, sono tenuti a fornire al paziente un’informativa sui dati privati che li riguardano e ottenere dagli stessi l’autorizzazione al loro uso. Nel caso in cui il paziente non fosse in grado di fornire nell’immediato le informazioni che lo riguardano (incapacità di intendere o di volere, imminente pericolo di vita ecc.) potrà sempre farlo egli stesso in un secondo momento, dopo aver ricevuto le cure del caso e se in grado di comunicare, o anche da un familiare, un convivente o altra persona responsabile della struttura in cui soggiorna.

Sarà quindi cura del medico, o di chi raccoglie i dati, fornire al paziente tutte le informazioni sull’uso di tali comunicazioni, così come i diritti che lo riguardano (ad esempio: richiesta di revisione o rimozione dei dati trattati)

L’informativa non deve essere necessariamente scritta (sarebbe auspicabile trovare nella sala d’attesa del proprio medico o di un ambulatorio un fac-simile con un testo ben visibile) ma può essere divulgata anche oralmente. La cosa importante è trasmettere le giuste informazioni al paziente.

 

Informazioni sulla salute

 

Il medico può comunicare ad altre persone lo stato di salute del paziente, solo dopo aver ricevuto dallo stesso il permesso di chi deve essere messo a conoscenza di tali informazioni. Nel caso di un ricovero presso un ospedale o di pronto soccorso, la struttura sanitaria può informare anche telefonicamente della presenza di una persona nei propri locali a parenti, familiari, conoscenti o terzi legittimati, ma solo dopo aver ricevuto dal paziente l’autorizzazione a divulgare tale notizia. Nel caso in cui l’interessato desiderasse che la sua presenza in ospedale, casa di cura o altro non fosse comunicata a suoi congiunti, nessuna notizia che lo riguardi potrà essere divulgata dal personale medico o dalla struttura ospedaliera a terzi. La volontà del paziente di non informare sul proprio stato di salute o sul proprio ricovero, familiari, congiunti, amici o conoscenti deve essere assolutamente rispettata.

Le associazioni di volontariato possono ricevere informazioni sui loro assistiti, ma sono tenute al rispetto delle regole che la struttura sanitaria prevede per il personale interno.

Le cartelle cliniche, le analisi e tutti i documenti rilasciati dagli organismi sanitari, possono essere trasmessi, in busta chiusa, anche non ai diretti interessati, ma solo se provvisti di delega scritta.

Le informazioni contenute nella cartella di un defunto, possono essere trasmesse solo a persone che abbiano interessi propri o che agiscano a difesa della persona deceduta, o per importanti ragioni familiari.

 

Attesa del paziente

 

Nelle sale di attesa di grandi strutture sanitarie, i pazienti in procinto di essere chiamati dopo aver atteso il loro turno, devono essere avvisati con tono discreto ed a bassa voce. Sarebbe opportuno quindi, nel momento della prenotazione o dell’accettazione per una visita, assegnare al richiedente un numero od un codice alfanumerico, in modo che la chiamata resti anonima.

Possono invece essere chiamati con il proprio nome, al momento opportuno per una visita, un colloquio o altro, solo i pazienti che intrattengano un rapporto diretto con il proprio medico,

che sia specialista, di base o privato.

La cosiddetta “distanza di cortesia” è un altro accorgimento messo in pratica per il rispetto della privacy del paziente. Serve a tutelare e proteggere i dialoghi e/o le informazioni trasmesse durante i colloqui tra il personale sanitario e l’astante. Gli sportelli d’ospedale o delle aziende sanitarie, i banchi delle farmacie, devono essere contrassegnati da una riga gialla, che serve per delimitare lo spazio di chi deve trasmettere informazioni e/o richieste. Tale striscia gialla, non deve essere oltrepassata da chi è in attesa del proprio turno.

All’ingresso dei reparti, non possono essere esposte liste di pazienti in attesa di un intervento. Peraltro, non possono essere visibili ad estranei, ad esempio nella stanza di un ospedale, documenti sulle condizioni cliniche del malato, quali cartelle personali situate vicino al letto del ricoverato. Inoltre, il personale sanitario deve adoperarsi per non divulgare informazioni sullo stato di salute di un ammalato, che per ovvi motivi logistici e di spazio, divide la stanza con altre persone. A tal proposito, il Garante ha stabilito precise regole di comportamento per garantire la riservatezza dei pazienti. Ad esempio, l’uso di paraventi nei reparti di pronto soccorso o rianimazione, in modo da limitare la visibilità degli ammalati solo ai propri familiari.

 

Uso di internet e telecamere

 

L’uso di telecamere, in ospedale o case di cura, deve essere limitato solo per pazienti ricoverati in particolari locali, tipo isolamento o rianimazione e solo per eccezionali casi di indispensabilità, che possano essere di sostegno per la tutela e la salute degli interessati. La visione delle immagini è deputata solo al personale autorizzato. La diffusione delle immagini dei pazienti deve essere consentita solo a congiunti o familiari dello stesso. E’ proibito quindi collocare i monitor in stanze dove il pubblico ha libero accesso. Assolutamente vietata la diffusione di immagini dove si può intuire lo stato di salute degli ammalati.

Il paziente ha accesso a tutti i dati personali che lo riguardano e può richiedere qualsiasi forma di registrazione, sia in formato video o anche semplici fotografie, che lo riguardino.

E’ assolutamente vietata la diffusione tramite internet di dati anagrafici, risultati di analisi o indicazioni sullo stato di salute di persone che si rechino in ospedale. E’ vietato inoltre la pubblicazione di foto, nomi od altro su pagine di social network, anche se compiuto in buona fede e con il solo scopo di condividerle con i propri amici.

E’ sempre vietato inoltre diffondere tramite internet graduatorie di disabili beneficiari di un contributo pubblico.

 

Salute dei dipendenti

 

Il lavoratore assente per malattia, in assenza di specifiche deroghe previste da leggi o regolamenti, deve fornire al datore di lavoro un semplice certificato medico che dichiari la prognosi e la durata dell’assenza dal lavoro. Il datore di lavoro non è autorizzato a conoscere la diagnosi del lavoratore.

I certificati medici legali che affermino l’idoneità al servizio di un lavoratore, non devono contenere diagnosi e/o il verbale della visita collegiale.

Alle imprese pubbliche o private è vietata la diffusione dei dati sulla salute dei propri dipendenti.

 

HIV 

Il medico, al momento dell’accettazione, non può chiedere informazioni sulla sieropositività del paziente, tranne nei casi in cui tale informazione è correlata o risulti indispensabile per il tipo di intervento da eseguire. Ad ogni modo, il dato sull’infezione da HIV (virus dell’immunodeficienza) può essere registrato solo dal medico, con il consenso del paziente, e mai dal personale amministrativo.

La sicurezza dal rischio di contagio per il personale medico da HIV, è comunque tutelata dall’applicazione di specifiche misure di protezione, quindi non può essere giustificato il bisogno di ottenere informazioni sulla sieropositività del paziente.

Un medico che venga a conoscenza di un caso di HIV deve utilizzare ogni misura che gli consenta di garantire la privacy del paziente, e non porre in essere comportamenti discriminatori verso lo stesso.

 

FSE (Fascicolo sanitario elettronico)

 

Il paziente ha facoltà di decidere liberamente l’inserimento dei dati che lo riguardano in un fascicolo sanitario elettronico. Senza il suo consenso è vietato inserire dati sulla sua salute in un FSE.

Deve inoltre ricevere adeguata informazione che chiarisca chi ha accesso ai suoi dati. Nel caso in cui il paziente non aderisca al fascicolo sanitario elettronico, ha comunque diritto a poter usufruire delle prestazioni del servizio sanitario nazionale. La visione e l’accesso al fascicolo sanitario elettronico è consentita allo stesso paziente e al personale sanitario autorizzato. Non può essere visionato da datori di lavoro o da periti di compagnie di assicurazione.

I referti medici o risultati di analisi cliniche possono essere inviate tramite internet, alla e-mail del paziente. L’adesione al servizio è facoltativa e resa possibile solo se autorizzata dal paziente, che dovrà ricevere tutte le informazioni che espongano senza possibilità di dubbi le caratteristiche del servizio. I referti saranno consultabili on-line per un periodo limitato di quarantacinque giorni.

 

 http://www.garanteprivacy.it

 

 

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