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Il Codice del Turismo – Illustrazione dei contenuti

 

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Il Codice si compone di 74 articoli.

Nel titolo I, intitolato “Disposizioni generali”, vengono definitivamente

individuate le competenze statali in materia di turismo sulla base del

principio di sussidiarietà, di competenza legislativa statale esclusiva e

concorrente, per la valorizzazione, lo sviluppo e la competitività, a livello

interno ed internazionale, del settore turistico quale fondamentale risorsa

del Paese e per il riordino dell’offerta turistica italiana”.

Si rielabora, altresì, il concetto di impresa turistica, finora limitato alle

imprese ricettive, per includervi anche il settore extraricettivo, le agenzie

di viaggio e i tour operator che non erano considerati tali dalla legge del

1983.

Inoltre, il codice rende finalmente effettiva la completa equiparazione delle

imprese turistiche a quelle industriali ai fini del riconoscimento dei

contributi, sovvenzioni, agevolazioni, incentivi e benefici di qualsiasi

genere.

In attuazione del disposto di cui all’articolo 30 della convenzione dell’Onu

del 2006, il titolo I afferma un principio fondamentale teso a garantire alle

persone diversamente abili “il diritto di fruire dell’offerta turistica in modo

completo e in autonomia”, intervenendo sulla sua accessibilità, così da

permettere a tutti un miglioramento della propria qualità di vita.

Infine, viene agevolato ed incentivato il turismo con animali al seguito.

Il successivo titolo II prevede una disciplina delle professioni turistiche

volta a coniugare i principi di liberalizzazione e di apertura di mercato con

l’esigenza di salvaguardare e valorizzare le specifiche professionalità

turistiche, in modo da assicurare elevati standard qualitativi dei servizi

turistici. Inoltre, mira a sviluppare il mercato del lavoro attraverso i

percorsi formativi destinati ai giovani: l’esigenza è quella di incrementare

un circolo virtuoso anche attraverso specifici collegamenti e accordi con il

mondo della formazione, volto a garantire il lavoro sia a chi si affaccia al

settore per la prima volta sia a chi opera stagionalmente.

Nel successivo titolo III il codice provvede a riordinare ed adeguare la

disciplina in tema di strutture ricettive attraverso le definizioni generali

delle stesse, in un’ottica di necessaria modernizzazione, di trasparenza e

garanzia per il turista degli standard qualitativi e delle condizioni praticate.

Si prevedono, inoltre, le misure di semplificazione ed accelerazione

(oggetto specifico della delega e obiettivo principale del Codice) delle

procedure di apertura e operatività di tutte strutture ricettive, mediante

l’eliminazione di inutili appesantimenti di natura burocratiche. In

particolare, vengono messe a disposizione degli operatori alcune rilevanti

misure di semplificazione che consentiranno l’apertura o la modifica

dell’attività mediante una semplice comunicazione (s.c.i.a.) ad un unico

interlocutore (sportello unico).

Infine, il codice affida al Presidente del consiglio dei Ministri o al Ministro

delegato, d’intesa con le regioni, il compito di fissare gli standard minimi

nazionali dei servizi e delle dotazioni di tutte le strutture ricettive, anche al

fine di una loro uniforme classificazione, richiesta da tempo dalle

categorie interessate e arricchita con un moderno sistema di rating. Tutto

questo in una rinnovata ottica di trasparenza a garanzia del turista, di

omogeneità degli standard dell’offerta e con l’obbiettivo di accrescere

anche la competitività internazionale del settore.

Il titolo IV è dedicato alle agenzie di viaggio. Viene fornito il sostegno

all’esercizio di tale professione, con conseguente valorizzazione

dell’agente di viaggio e adeguamento alle nuove tecnologie e, al tempo

stesso, viene garantita una tutela, sia agli operatori che ai consumatori, nei

confronti di possibili truffe, come quelle verificatesi di recente e messe in

atto da imprese non legittimate allo svolgimento delle attività. In

particolare, le nuove norme sottopongono le agenzie operanti online alle

medesime regole e controlli cui sono soggette le altre imprese tradizionali.

Il codice individua nuove forme di garanzia anche attraverso la stipula di

congrue polizze assicurative che tutelino, da un lato, il turista da qualsiasi

rischio connesso con il viaggio e, al contempo, sollevino gli operatori dalle

conseguenti possibili ricadute economiche relative.

Nel titolo V vengono definite le tipologie dei prodotti turistici,

individuando i relativi circuiti di eccellenza, nell’ottica di incentivare la

promozione di settori specifici: il turismo della natura, che introduce anche

una valorizzazione del nostro patrimonio faunistico come attrazione

turistica; il turismo della montagna; il turismo del mare; il turismo dei

laghi e dei fiumi; il turismo religioso, volto a riaffermare e diffondere

anche la conoscenza delle nostre radici cristiane; il turismo

enogastronomico, per valorizzare a fini turistici una delle tipiche

eccellenze del made in Italy; il turismo termale inteso nella sua più ampia

accezione di turismo del benessere; il turismo dello sport e del golf; il

turismo congressuale; il turismo giovanile; il turismo del made in Italy; il

turismo delle arti e dello spettacolo; il turismo culturale, che individua

appositi strumenti di valorizzazione in chiave turistica del patrimonio

artistico e culturale, anche assicurando la predisposizione di materiale

informativo redatto obbligatoriamente nelle lingue francese, inglese,

tedesco e, preferibilmente, in lingua cinese. In particolare, al turismo

culturale è dedicato uno specifico capo che individua appositi strumenti di

valorizzazione, in chiave turistica, del grande patrimonio del nostro Paese,

da attuare, in sinergia con il Ministero per i Beni e le attività culturali e con

gli enti territoriali;

Inoltre, anche in un’ottica di necessaria destagionalizzazione del settore,

vengono riordinate le norme sul turismo sociale, adeguando la disciplina in

tema di Buoni Vacanza quale fondamentale strumento che permette

l’erogazione di un contributo dello Stato alla fasce più deboli della

popolazione. In tale ottica, si specificano e consolidano gli strumenti di

finanziamento, prevedendo anche il ricorso ad una parte delle risorse

dell’8 per mille destinate allo Stato.

il titolo VI introduce una normativa particolarmente innovativa a tutela del

turista, inteso come consumatore di tipo speciale, in quanto non attrezzato

a risolvere i problemi che si pongono in un luogo lontano dalla sua dimora,

riconoscendogli, in particolare, diritto al risarcimento del danno da

vacanza rovinata sulla base di specifici e puntuali criteri. Tali criteri

vengono dettati anche a garanzia degli operatori turistici, oggi esposti ad

una radicale incertezza dovuta ai contrastanti orientamenti della

giurisprudenza.

In questa prospettiva, il nuovo testo valorizza anche il cosiddetto “turismo

per motivazione”, tiene conto cioè, nella valutazione del danno, delle

specifiche esigenze ricreative che il viaggio mira a soddisfare e che un

eventuale inadempimento può compromettere.

Nel dettaglio, viene inoltre ridefinito il concetto di pacchetto turistico,

considerando tale l’insieme dei servizi venduti anche in via telematica da

un unico operatore.

In stretta connessione con la disciplina contenuta nel titolo precedente, il

Titolo VII prevede l’adeguamento della disciplina nazionale a quella

europea in tema di multiproprietà, istituto che in prevalenza viene

utilizzato per finalità turistiche.

Inoltre, quest’ultimo titolo prevede il riordino degli organismi pubblici

operanti nel settore del turismo, in un’ottica di promozione di maggiore

sinergia con gli stessi.

In proposito, un’importante novità è costituita dal Comitato permanente di

Promozione del Turismo in Italia, partecipato da tutti i soggetti pubblici e

privati del sistema turistico (Ministero del turismo ed eventuali altri

Ministeri che potranno essere di volta in volta coinvolti, territorio, enti

locali e imprese).

In particolare, Il Comitato promuove, tra l’altro, l’identificazione

omogenea delle strutture pubbliche dedicate a garantire i servizi del turista;

il sostegno e l’assistenza alle imprese che concorrono a riqualificare

l’offerta turistica nazionale; l’immagine dell’Italia e del Made in Italy a

fini turistici all’interno dei confini nazionali; il raccordo e la cooperazione

tra regioni, province e comuni e le istituzioni di governo;

Al fine di incentivare la riqualificazione e l’innalzamento della qualità

della nostra offerta turistica, il Codice prevede, infine, riconoscimenti per

le imprese e gli imprenditori che si sono distinti nel comparto:

l’attestazione di eccellenza turistica nel settore enogastronomico (“Maestro

di cucina italiana”) e quella di eccellenza turistica nel settore alberghiero

(“Maestro dell’ospitalità italiana”). Ulteriori riconoscimenti in termini di

medaglie al merito del turismo per la valorizzazione dell’immagine

dell’Italia sono riconosciuti agli operatori che con la loro professionalità

hanno coltivato l’eccellenza italiana nel mondo.

Infine, il Codice fornisce al turista gli strumenti di informazione (carta dei

servizi), assistenza (call center) e tutela, mediante le innovative modalità

di risoluzione immediata ed extragiudiziale delle controversie

 

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