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Operazioni aziendali apparentemente lecite-C'è reato se lo scopo è la sottrazione fraudolenta al pagamento di imposta-Cass. sentenza n. 19595.11-Ipsoa.it

 

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di Maurizio Villani e Stefania Attolini

La condotta delittuosa prevista dall'art. 11, D.Lgs. n. 74/2000 può ben essere integrata anche ponendo in essere delle operazioni apparentemente inerenti al normale svolgimento della vita aziendale. Con una recentissima pronunzia, la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, nella sentenza n. 19595 del 18 maggio scorso, ha ribadito tale canone ermeneutico nell'approccio del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposta. Per un ulteriore approfondimento si rinvia al commento di Alberto Marcheselli, di prossima pubblicazione su GT ¿ Rivista di giurisprudenza tributaria

 

La vicenda portata all’attenzione del Giudice di legittimità concerne un ricorso per Cassazione avverso un provvedimento del Tribunale del Riesame di Roma che, riformando un’ordinanza del G.I.P., sostituiva la custodia cautelare in carcere, originariamente applicata all’indagato, con la misura degli arresti domiciliari.

 

Il destinatario della misura custodiale era, assieme ad altri presunti correi, indagato in ordine a reati di bancarotta aggravata di matrice pre-fallimentare e di sottrazione fraudolenta di beni al pagamento dell’imposta. Ed invero gli indagati, soggetti con legami di parentela e titolari di una azienda, ponevano in essere delle complesse operazioni sulle società amministrate volte ad eludere il pagamento di somme dovute all’erario di cui le suddette società erano debitrici.

 

Nella fattispecie, gli indagati realizzavano delle cessioni di azienda e dei conferimenti di immobile, con il precipuo intento di “svuotarle” ed avviarle ad un preordinato fallimento.

 

Tali condotte sono state evidenziate in sede di emissione dell’ordinanza di custodia cautelare, e poste a fondamento del provvedimento del G.I.P.. Il Tribunale del Riesame, poi, confermando la citata ordinanza per quanto attiene alla ricostruzione oggettiva della condotta, sosteneva che in virtù del disposto dell’art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 472/1997, limitante l’operatività della obbligazione solidale dei cessionari all’anno dalla cessione ed ai due anni precedenti, si sarebbe realizzato, mediante l’azione fraudolenta, lo scopo di far gravare su altri soggetti il debito di imposta e che, dunque, sebbene le operazioni incriminate apparissero come formalmente lecite, permettevano l’avverarsi di una situazione di fatto che lecita non era.

 

La difesa, come accennato, ricorreva per Cassazione contestando, fra le altre cose, la sussistenza del reato di cui all’art. 11.

 

Ed infatti, il ricorrente espone una tesi interpretativa in ossequio della quale il reato non sarebbe stato commesso, giacché le operazioni di cessione realizzate erano assolutamente fisiologiche alla vita della impresa, benché di carattere straordinario. Come rilevato dalla Agenzia delle Entrate, la società sosteneva dei costi di gestione del personale troppo elevati, e tali cessioni si sarebbero rese necessarie al fine di evitare uno stato di insolvenza.

 

La Suprema Corte, analizzando gli elementi sussistenti per configurare, a livello di gravità indiziaria, il reato di cui trattasi, riprende quanto precedentemente espresso da un già consolidato orientamento giurisprudenziale. Nella fattispecie, la sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, inteso come una serie di condotte e stratagemmi artificiosi realizzati dal contribuente, può avvenire nelle forme più svariate e con le forme più diversificate.

 

La condotta fraudolenta, infatti, ben può estrinsecarsi attraverso l’uso (o, piuttosto, l’abuso) di strumenti giuridici apparentemente rientranti nella fisiologia della vita aziendale o societaria. Gli esempi pratici possono essere molteplici: la simulazione contrattuale con vendita ad un prezzo inferiore a quello reale, la interposizione fittizia di persona, il contratto di sale and lease back, come anche la istituzione di un fondo patrimoniale (in tal senso, Cass. n.5824/2008).

 

Ciò che rileva, quindi, secondo quanto enunciato dalla Corte, ai fini della configurazione della condotta delittuosa di cui all’art.11, è la finalità perseguita di carattere illecito (il dolo specifico della sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte): è questo lo scopo che deve essere sotteso alla realizzazione delle suddette operazioni aziendali e/o societarie aventi carattere apparentemente lecito.

 

 

(Cassazione civile)

 

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