Avv. Paolo Nesta


Palazzo Giustizia  Roma


Palazzo Giustizia Milano

Sede di Roma: C.so Vittorio Emanuele II,  252   00186 – Roma
Tel. (+39) 06.6864694 – 06.6833101 Fax (+39) 06.6838993
Sede di Milano:  Via Pattari,  6   20122 - Milano 
Tel. (+39) 02.36556452 – 02.36556453  Fax (+ 39) 02.36556454 

 

ALTERAZIONE DELL'ORIGINARIA DESTINAZIONE ECONOMICA DEL BENE: PUO' CONFIGURARE ABUSO D'USUFRUTTO" - MAZZON Riccardo

 

Home page

Note legali e privacy

Dove siamo

Profilo e attività

Avvocati dello Studio

Contatti

Cassa di Previdenza e deontologia forense

Notizie di cultura e di utilità varie

 

 

 

L'interessate pronuncia in commento, resa dalla Suprema Corte a sezioni unite, origina da processo avente per oggetto la valutazione di una modificazione d'uso, perpetrata dall'usufruttuario, riguardante la cosa oggetto d'usufrutto:
“Maria Vincenza Ruggieri conveniva in giudizio il Comune di Bari ed Angela Stragapede e, con la citazione notificata il 19.12.1988, li citava a comparire davanti al tribunale di Bari. L'attrice esponeva d'essere nuda proprietaria di porzione di un locale, già adibito ad autorimessa, sito in Carbonara di Bari, di cui era usufruttuaria la madre, Angela Stragapede. Costei s'era immessa nel possesso dell'immobile senza prestare alcuna garanzia; lo aveva poi dato in locazione per uso di supermercato ad una società, consentendo, oltre il mutamento della destinazione d'uso, l'esecuzione di eventuali opere necessarie ai fini del godimento previsto nel contratto. L'attrice proseguiva esponendo che la società, avvalendosi di tale autorizzazione, ma in assenza di qualsiasi concessione amministrativa, aveva demolito opere esistenti ed altre ne aveva costruite. Accertata l'esecuzione di tali opere abusive, il sindaco, dopo avere rivolto alla madre l'ingiunzione a demolirle, con ordinanza 90.6.1986 aveva disposto l'acquisizione dell'intera proprietà al patrimonio comunale. A questi provvedimenti aveva fatto seguito un'ulteriore ordinanza - la n. 57140 del 20.10.1988 - con cui il sindaco aveva rivolto l'ingiunzione di demolire a lei ed alla sorella Antonia Maria Ruggieri, anch'essa nuda proprietaria”.
Cassazione civile, sez. un., 14 febbraio 1995, n. 1571 Ruggeri c. Com. Bari e altro Foro it. 1996, I, 216 Vita not. 1996, 272 Giust. civ. Mass. 1995, 337 Giust. civ. 1995, I,3045
Il nudo proprietario, in ragione di quanto sopra esposto, chiedeva, in particolare, l'estinzione del diritto d'usufrutto per abuso:
“in confronto di Angela Stragapede, concludeva chiedendo fosse dichiarato che la stessa aveva abusato del diritto di usufrutto: domandava perciò che il diritto fosse dichiarato estinto o che, in subordine, la convenuta fosse condannata a, prestare cauzione e che i beni fossero posti sotto amministrazione con obbligo per l'amministratore di provvedere alla demolizione delle opere abusive a spese dell'usufruttuaria. ...omisis....Angela Stragapede chiedeva che la domanda proposta in suo confronto fosse rigettata perché l'aver dato in locazione l'immobile non integrava un abuso dell'usufrutto così come non lo integrava il fatto delle costruzioni eseguite dal conduttore. Il tribunale di Bari rigettava le domande. La decisione veniva confermata dalla corte d'appello di Bari. La corte d'appello - con la sentenza 28.1.1993 - affermava: ...omissis..... - che le modificazioni apportate all'immobile non ne avevano comportato il deterioramento, sicché sotto questo punto di vista era da escludersi vi fosse stato abuso del diritto di usufrutto; - che, escluso l'abuso del diritto, all'usufruttuario, che non aveva dato garanzia all'atto della immissione nel possesso dei beni, non si sarebbe potuto imporre di prestarla; si sarebbe bensì potuto far luogo alle misure previste dall'art. 1003 cod. civ., ma una domanda in tal senso non era stata proposta; - che la condanna a demolire le opere non si inquadrava tra le possibili reazioni all'abuso del diritto di usufrutto, mentre neppur poteva essere emessa sul presupposto che la loro costruzione avesse integrato un fatto illecito, giacché l'attrice non aveva dedotto nè provato l'esistenza degli elementi costitutivi di questo”.
Cassazione civile, sez. un., 14 febbraio 1995, n. 1571 Ruggeri c. Com. Bari e altro Foro it. 1996, I, 216 Vita not. 1996, 272 Giust. civ. Mass. 1995, 337 Giust. civ. 1995, I,3045
La Suprema Corte, così ricostruito, per quanto d'interesse, il contenuto del ricorso,
“il secondo motivo denunzia vizi di violazione di norme di diritto e difetto di motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., in relazione all'art. 1015 cod. civ.). La ricorrente sostiene che la corte d'appello sarebbe incorsa nel vizio di difetto di motivazione quando ha omesso di valutare se non costituisse un'ipotesi di abuso del diritto l'avere l'usufruttuaria modificato la destinazione economica del bene - da autorimessa a supermercato - eliminando gli impianti ad essa inerenti. La corte d'appello avrebbe poi illogicamente considerato inesistente una delle ipotesi di grave abuso descritte dall'art. 1015 cod. civ., in un caso in cui conseguenza della condotta dell'usufruttuario era stata la perdita del bene per effetto dell'acquisizione al patrimonio comunale dispostane dal sindaco. Si ricollegano a queste censure quelle svolte con il quarto motivo per denunziare la violazione e falsa applicazione degli artt. 981, 1015 e 2043 cod. civ. (art. 360 n. 3 cod. proc. Civ.). La ricorrente osserva che, a norma dell'art. 981 cod. civ., l'usufruttuario deve rispettare la destinazione economica del bene, sicché l'esecuzione di opere che alterino tale destinazione - e che non possono configurarsi come miglioramenti per essere soggette a demolizione - costituisce violazione di tale obbligo e per sè giustifica una condanna alla riduzione in pristino. La ricorrente osserva ancora che la corte d'appello ha affermato che il comportamento dell'usufruttuario può configurare una fattispecie di illecito civile e però ha ritenuto di non poter affermare su tale base la responsabilità dell'usufruttuaria perché non sarebbero stati nè dedotti nè provati gli elementi essenziali del fatto illecito: senonché - sostiene la ricorrente - i fatti erano stati dedotti ed il loro inquadramento giuridico sarebbe spettato al giudice, mentre allo scopo di poterli provare ella aveva chiesto fosse ordinato al comune di esibire l'istanza relativa al rilascio dell'autorizzazione per l'intervento di manutenzione straordinaria dell'immobile, su cui era stata apposta la propria firma falsificata dall'usufruttuaria, come sarebbe stato possibile dimostrare nel prosieguo del giudizio”
Cassazione civile, sez. un., 14 febbraio 1995, n. 1571 Ruggeri c. Com. Bari e altro Foro it. 1996, I, 216 Vita not. 1996, 272 Giust. civ. Mass. 1995, 337 Giust. civ. 1995, I,3045
conclama che l'usufruttuario, quando imprime al bene una destinazione economica diversa da quella in atto al momento in cui è sorto il suo diritto di goderne (o che eseguendo opere su questa, ancorché rimuovibili, ne alteri la primitiva destinazione), utilizza il bene medesimo in modo a lui non consentito e perciò tiene una condotta che è rilevante ai fini dell'applicazione delle disposizioni dettate dai commi 1 e 2 dell'art. 1015 del codice civile (cfr., amplius,  "Usufrutto, uso e abitazione", Cedam, Padova 2010):
“Le censure appena riassunte sono in parte fondate per le ragioni di seguito esposte. L'art. 981, comma 1, cod. civ. dispone che l'usufruttuario ha diritto di godere della cosa, ma deve rispettarne la destinazione economica. L'art. 986, comma 1, nel disporre che l'usufruttuario può eseguire addizioni, e pone il limite che esse non ne alterino la destinazione economica. L'art. 1001, comma 2, cod. civ. impone all'usufruttuario l'obbligo di usare nel godimento della cosa la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1176, comma 1, cod. civ.): obbligo che - come è stato osservato - "implica l'esigenza di mantenere il godimento nel limite necessario per la conservazione dell'integrità materiale della cosa e della sua originaria destinazione economica, al fine di poter restituire la cosa medesima, al termine dell'usufrutto, inalterata nella sua essenza materiale e nella sua sostanza economica". Il limite al diritto che l'usufruttuario ha di godere della cosa, limite rappresentato dal dovere di rispettarne la destinazione economica, dà luogo ad una sua obbligazione verso il nudo proprietario. L'usufruttuario che imprime al bene una destinazione economica diversa da quella in atto al momento in cui è sorto il suo diritto di goderne o che eseguendo opere su questa, ancorché rimuovibili, ne alteri la primitiva destinazione fa un uso del bene che non gli è consentito e perciò tiene una condotta che è rilevante ai fini dell'applicazione delle disposizioni dettate dai commi 1 e 2 dell'art. 1015 cod. civ. in relazione alla gravità delle conseguenze che in concreto ne derivino”.
Cassazione civile, sez. un., 14 febbraio 1995, n. 1571 Ruggeri c. Com. Bari e altro Foro it. 1996, I, 216 Vita not. 1996, 272 Giust. civ. Mass. 1995, 337 Giust. civ. 1995, I,3045

 

 

 

 

Legislazione e normativa nazionale

Dottrina e sentenze

Consiglio Ordine Roma: informazioni

Rassegna stampa del giorno

Articoli, comunicati e notizie

Interventi, pareri e commenti degli Avvocati

Formulario di atti e modulistica

Informazioni di contenuto legale

Utilità per attività legale

Links a siti avvocatura e siti giuridici