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IL NUOVO REDDITOMETRO-Dario Marsella

 

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Con l’entrata in vigore della Legge n. 122 del dicembre 2010, è stato rielaborato l’art. 38 del D.P.R. 600/73, disciplinante l’accertamento di tipo sintetico e il redditometro, che consentono all’Amministrazione Finanziaria di rettificare i redditi dichiarati dalle persone fisiche. Riguardo all’accertamento sintetico, il nuovo quarto comma dell’art. 38, consente un maggiore spazio di intervento agli agenti accertatori, in quanto, ora, potranno procedere ad accertamento sintetico prendendo in esame “le spese di qualunque genere sostenute nel periodo d’imposta”; a differenza del precedente comma, il quale indicava quale presupposto “l’esistenza di elementi certi” per poter avviare la procedura. Tale orientamento più rigido e pregnante, viene confermato anche dalla soglia minima di scostamento tra reddito accertato dal fisco e reddito dichiarato dal contribuente,  necessaria per poter esperire l’accertamento di tipo sintetico; infatti: si passa dal 25% (o ¼) al 20% (1/5). Oltre al fatto che, ora, per esperire il predetto strumento è sufficiente che lo scostamento di 1/5 tra reddito accertato e dichiarato avvengo per un solo periodo d’imposta, a differenza della previgente norma che richiedeva lo scostamento per almeno 2 periodi d’imposta. Inoltre, è stato modificato anche il quinto comma del predetto articolo, con il quale è stato introdotto il nuovo redditometro, che verrà applicato a partire dal periodo d’imposta 2009. L’obiettivo è di esaminare con la lente tutti i contribuenti: se si prendono in considerazione le dichiarazioni presentate nell’anno 2009, si tratta di 41,8 milioni di modelli Unico, 730 e 770.; in previsione di raggiungere tale obiettivo, il Direttore dell’accertamento dell’Agenzia delle Entrate, Dott. Luigi Magistro, ha precisato che:”(…) sul sintetico l’amministrazione farà molto affidamento (non meno di 35 mila accertamenti nel 2011) e gli accertamenti viaggeranno, nella stragrande maggioranza dei casi, a braccetto con le indagini finanziarie”. In merito a tale aspetto, bisogna ricordare, che i controlli bancari e, in generale, le indagini finanziarie costituiscono uno strumento rilevante al fine di trasformare gli indizi di natura patrimoniale e gestionale in prove che evidenziano l’effettiva capacità contributiva della persona oggetto di controllo. L’obiettivo del legislatore, è quello di adeguare, quanto più possibile, l’accertamento di tipo sintetico al contesto socio-economico che si è evoluto, specie, in quest’ultimo decennio rendendolo più efficiente nel fronteggiare il fenomeno dell’evasione fiscale.

Grazie al redditometro, l’amministrazione finanziaria è in grado di determinare il reddito complessivo delle persone fisiche sulla base di specifici indici di capacità contributiva che fanno presumere il possesso di redditi superiori rispetto a quelli dichiarati.  Uno degli aspetti più rilevanti del nuovo redditometro, si rinviene nell’ampliamento degli indici di spesa, oggetto di un precipuo decreto in fase di elaborazione. Attualmente, sono presi in considerazione, come indici di spesa, solamente:

  • Aeromobili;
  • Navi e imbarcazioni da diporto;
  • Autoveicoli;
  • Altri mezzi di trasporto a motore;
  • Roulottes;
  • Residenze principali e secondarie;
  • Collaboratori familiari,
  • Cavalli da corsa o da equitazione;
  • Assicurazioni di ogni tipo;

Si è avuta la necessità di aggiornare tale elenco di beni e servizi, in quanto molti di questi, oramai, sono considerati obsoleti ( per esempio: le roulottes), e soprattutto, perché non si prendeva in considerazione il diverso contesto socio-economico presso cui sorgevano tali beni, specie nel caso delle residenze sia principali che secondarie. A tal fine, un apposito decreto di attuazione specificherà tout court l’alveo dei nuovi indici di capacità contributiva, che saranno, quasi sicuramente, sulla falsariga di quanto è stato indicato dalla Guardia di Finanza con la Circolare n.1 del 29 dicembre 2008, ovvero:

  • Pagamento di consistenti rate di mutuo;
  • Pagamento di canoni di locazione finanziaria (leasing), soprattutto in relazione ad unità immobiliari di pregio, auto di lusso e natanti da diporto;
  • Pagamento di canoni per l’affitto di posti barca;
  • Spese per la ristrutturazione di immobili;
  • Spese per arredi di lusso di abitazione;
  • Pagamento di quote di iscrizione in circoli esclusivi;
  • Pagamenti di rette per scuole private particolarmente costose;
  • Assidua frequenza di case di gioco;
  • Partecipazioni ad aste;
  • Frequenti viaggi e crociere;
  • Acquisto di beni di particolare valore quali quadri, gioielli, reperti di interesse storico-archeologico;
  • Disponibilità di riserve di caccia o di pesca;
  • Hobby particolarmente costosi quali, ad esempio, partecipazioni a gare; automobilistiche, rally, gare di motonautica;

Quindi, il fisco determinerà il reddito dei contribuenti italiani sulla base di un ventaglio più cospicuo di indici di capacità contributiva, grazie anche alle varie banche dati possedute, prendendo in considerazione le diversità di retribuzione e di costo della vita nelle diverse aree del Paese: Nord, Sud, Centro, così come dei comuni di residenza: metropoli, piccoli comuni, città o campagna. A riguardo, a partire dalla manovra correttiva varata dal Governo, nel luglio scorso, un ruolo predominante nella lotta all’evasione fiscale viene affidato ai Comuni. Nello specifico, è stato previsto che l’Agenzia delle Entrate dovrà inviare la contestazione della dichiarazione sia al contribuente che al comune di residenza; se tale ente territoriale coadiuverà l’amministrazione fiscale, apportando, di tal che, degli elementi significativi per individuare le eventuali falle nelle dichiarazioni, incasserà 1/3 delle maggiori imposte accertate dall’Ufficio. Ancora una volta, si sottolinea l’indirizzo rigoroso e severo del Governo, che al fine di combattere il fenomeno dell’evasione fiscale, crea un rapporto di collaborazione non solo con gli istituti bancari e finanziari, ma, soprattutto, con i comuni di residenza dei contribuente sottoposto al controllo, garantendoli una parte delle imposte recuperate in caso di proficua compliance. In questa prima fase di sperimentazione preventiva del nuovo redditometro, l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei contribuenti un software attraverso il quale sarà possibile determinare ex ante la pretesa erariale. La determinazione del reddito complessivo del soggetto passivo, con il nuovo redditometro avviene intrecciando una serie di dati: di natura soggettiva, territoriale assieme agli indici di capacità contributiva che, a loro volta, vengono confrontati con il campione significativo di riferimento. Il software, quindi, determinerà una serie di coefficienti che valorizzeranno in maniera analitica la posizione del contribuente, attraverso l’applicazione di una funzione regressiva. Un’altra peculiarità del nuovo redditometro, che viene presa in considerazione dal predetto software, riguarda l’aspetto “famiglia”, che assumerà un ruolo determinante nella determinazione in via sintetica del reddito del singolo contribuente.

A riguardo, infatti, si sta lavorando ad una mappatura del reddito delle famiglie tipo:

  • il single;
  • la coppia;
  • la coppia con figli;

al fine di avere una indicazione delle spese nelle diverse condizioni delle spese nelle diverse condizioni. In virtù di tale assunto, infatti, il sistema nel valutare la posizione del contribuente, prenderà in esame anche quella dell’eventuale coniuge, determinando anche per quest’ultimo il reddito stimato. Di tal che, il sistema ricalcola, in maniera integrata, le due posizioni e determina un reddito stimato complessivo. Solo a questo punto, si potrà verificare se quanto dichiarato dal contribuente sia o meno compatibile con quello che risulta dal software.

Come accennato, il contribuente avrà a disposizione un software grazie al quale potrà, preventivamente, verificare, on-line, l’ammontare del reddito che secondo l’agenzia dovrebbe dichiarare sulla base delle spese che egli abbia sostenuto. L’Amministrazione Finanziaria, dunque, dovrà instaurare con il contribuente sottoposto a controllo, la cd. “fase contradditoria”, attraverso la quale in un primo momento viene data, allo stesso, la possibilità di fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento, in modo da consentire al contribuente di dimostrare che le spese sostenute sono state finanziate, ad esempio, da:

  • redditi esenti: Bot, Cct e simili;
  • redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta: depositi bancari, buoni postali o altro;
  • somme riscosse a titolo di disinvestimenti patrimoniali;

E possono essere tenuti in considerazione anche ulteriori elementi, quali:

  • utilizzo di finanziamenti;
  • utilizzo di somme di denaro derivanti da eredità, donazioni, vincite etc.
  • utilizzo di effettivi redditi conseguiti a fronte di importi fiscali convenzionali (ad esempio, i redditi agrari tassati non in base al reddito effettivamente prodotto, ma alle rendite catastali aggiornate);
  • utilizzo di somme riscosse, fuori dall’esercizio dell’impresa, a titolo di risarcimento patrimoniale;
  • esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo con proventi non tassabili o esenti, quali i redditi conseguiti dai cd. Venditori porta a porta, soggetti a ritenuta a titolo d’imposta;

Solo in un successivo momento, qualora la prova fornita dal contribuente non venisse ritenuta utile dall’Ufficio, quest’ultimo avrà l’obbligo di avviare il procedimento di accertamento con adesione ex art. 5 D.lgs. n. 218/1997, il c.d. invito al contraddittorio. Nel caso in cui le parti non dovessero addivenire ad una composizione stragiudiziale nel contraddittorio, l’Ufficio emetterà l’avviso di accertamento nei confronti del quale il contribuente si potrà difendere dinanzi le Autorità tributarie competenti. (Commissione Tributaria Provinciale, Regionale, Corte di Cassazione

 

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