Avv. Paolo Nesta


Palazzo Giustizia  Roma


Palazzo Giustizia Milano

Sede di Roma: C.so Vittorio Emanuele II,  252   00186 – Roma
Tel. (+39) 06.6864694 – 06.6833101 Fax (+39) 06.6838993
Sede di Milano:  Via Pattari,  6   20122 - Milano 
Tel. (+39) 02.36556452 – 02.36556453  Fax (+ 39) 02.36556454 

 

Il reato di caporalato-(Legge 14.9.2011 n. 148 - Avv. Vincenzo Mennea)

 

Home page

Note legali e privacy

Dove siamo

Profilo e attività

Avvocati dello Studio

Contatti

Cassa di Previdenza e deontologia forense

Notizie di cultura e di utilità varie

 

 

La previdenza.it

Il reato di “caporalato”

 

Diritto del lavoro

 

Legge 14 settembre 2011, n. 148

 

Art. 12

 

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

 

1. Dopo l’articolo 603 del codice penale sono inseriti i seguenti:

 

«Art. 603-bis (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque svolga un’attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l’attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori, è punito con la reclusione da cinque a otto anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

 

Ai fini del primo comma, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti circostanze:

 

1) La sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

2) la sistematica violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie.

3) la sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l’incolumità personale;

4) la sottoposizione del lavoratore a  condizioni di lavoro metodi di sorveglianza, situazioni alloggiative particolarmente degradanti.

 

L’art. 12,  che ormai passa come misure “contro  il  reato di caporalato”,  punisce come  aggravante specifica (con l’aumento della pena da un terzo alla metà):

 

a) La circostanza che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;

b) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;

c) che con l’intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro, si siano  esposti i lavoratori intermediati, a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

 

La condanna per il reato di caporalato comporta anche pene accessorie che possono consistere nell’esclusione per un periodo di due anni da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi da parte dello Stato o di altri enti pubblici  e dell’Unione europea, all’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese, al divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione.

 

Con il d.l. 13 agosto 2011 n. 138, recante <>, pubblicato ed entrato in vigore il 13 agosto 2011, è stata inserita nel codice penale una nuova fattispecie delittuosa di  destinata a colpire con maggior severità il fenomeno del “caporalato” . la nuova fattispecie, dovrebbe garantire un più efficace contrasto contro il fenomeno di sfruttamento del lavoro e “gli sfruttatori”, la cui repressione era fino a poco tempo affidata a blande disposizioni sanzionatorie contravvenzionali.

 

Avv. Vincenzo Mennea

 

Legislazione e normativa nazionale

Dottrina e sentenze

Consiglio Ordine Roma: informazioni

Rassegna stampa del giorno

Articoli, comunicati e notizie

Interventi, pareri e commenti degli Avvocati

Formulario di atti e modulistica

Informazioni di contenuto legale

Utilità per attività legale

Links a siti avvocatura e siti giuridici