Avv. Paolo Nesta


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Palazzo Giustizia Milano

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IL RISARCIMENTO DOVUTO AL LICENZIATO NON PUO' ESSERE LIMITATO PER UN PRESUNTO SUO CONCORSO COLPOSO NELLA PRODUZIONE DEL DANNO - In mancanza di una specifica eccezione (Cassazione Sezione Lavoro n. 24500 del 21 novembre 2011, Pres. Nobile, Rel. Manna).

 

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Con sentenza depositata nel gennaio del 2002 il Tribunale di Roma, dichiarata l'illegittimità del licenziamento intimato a Massimo S. con lettera 22.5.81 dalla Banca Nazionale del Lavoro - BNL S.p.A.,  ha condannato l'istituto di credito a pagare a titolo risarcitorio al lavoratore le retribuzioni maturate dalla data del licenziamento alla cessazione del rapporto per raggiunti limiti d'età (in totale circa 13 anni), risarcimento che poi la Corte d'Appello di Roma, con sentenza dell'aprile 2009, ha ridotto a cinque annualità di retribuzione, considerato il periodo di tempo che sarebbe stato ragionevolmente necessario al licenziato, vistane l'età non più giovane, per reperire altra occupazione.

 

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