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POSSESSORIO: AUDIZIONE DI INFORMATORI IN SEDE DI FASE SOMMARIA" - Riccardo MAZZON

 

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Nella fase sommaria del giudizio possessorio, il magistrato potrà sentire i c.d. informatori senza particolari formalità, ma potrà anche assumere le loro deposizioni nel contraddittorio tra le parti e sotto il vincolo dell'impegno, ex articolo 251 del codice di procedura civile, con ciò assumendo vere e proprie prove testimoniali (cfr., amplius, IL POSSESSO - Usucapione, azioni di reintegrazione e di manutenzione, denuncia di nuova opera e di danno temuto-, Cedam, Padova 2011).

Nella fase sommaria del giudizio possessorio (cfr., amplius, IL POSSESSO - Usucapione, azioni di reintegrazione e di manutenzione, denuncia di nuova opera e di danno temuto-, Cedam, Padova 2011), il magistrato potrà sentire i c.d. informatori senza particolari formalità,

“le dichiarazioni assunte dal pretore nella prima fase del procedimento possessorio come semplici informazioni e senza l'osservanza delle forme di cui agli art. 244 e ss. c.p.c. non possono essere considerate, per il loro carattere di sommarietà ed informalità, prove testimoniali vere e proprie e, pertanto, non sono preclusive dell'ammissione nella fase di cognitio plena, anche in grado d'appello, di una prova testimoniale sulle stesse circostanze”

Cassazione civile, sez. II, 29/03/1982, n. 1955 Minicucci c. De Leo Giust. civ. Mass. 1982, fasc. 3

ma potrà anche assumere le loro deposizioni nel contraddittorio tra le parti e sotto il vincolo dell'impegno, ex articolo 251 del codice di procedura civile,

“nel procedimento possessorio, le deposizioni rese nella fase sommaria del giudizio, ove siano state assunte in contraddittorio tra le parti, sotto il vincolo del giuramento e sulla base delle indicazioni fornite dalle parti nei rispettivi atti introduttivi, sono da considerare come provenienti da veri e propri testimoni, mentre devono essere qualificati come informatori" - le cui dichiarazioni sono comunque utilizzabili ai fini della decisione anche quali indizi liberamente valutabili - coloro che abbiano reso "sommarie informazioni" ai sensi dell'art. 669 sexies, comma 2, c.p.c., ai fini dell'eventuale adozione del decreto "inaudita altera parte"”

Cassazione civile, sez. II, 21/11/2006, n. 24705 Suriano c. Fittipaldi Giust. civ. Mass. 2006, 11

con ciò assumendo vere e proprie prove testimoniali:

“le dichiarazioni raccolte dal pretore nella prima fase del giudizio possessorio, rese, previa prestazione del giuramento, da persone indicate nel ricorso e sui fatti oggetto del medesimo, non hanno il carattere di generiche informazioni, ma danno luogo all'assunzione di una vera e propria prova testimoniale e, pertanto, impediscono, nel giudizio di appello, l'ammissibilità di tale prova in ordine agli stessi fatti”.

Cassazione civile, sez. II, 06/03/1980, n. 1511 Tornari c. Moglia Giust. civ. Mass. 1980, fasc. 3

 

 

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