MEDIAZIONE: RIPRISTINATO PAGAMENTO SPESE  DI AVVIOIl Consiglio di Stato con ordinanza del 22 aprile 2015 , accogliendo l'stanza cautelare avanzata dal Ministero della Giustizia che aveva proposto ricorso avverso la sentenza del Tar del Lazio n. 1351/2015, ha sospeso l'esecutivita' della sentenza de qua, nella parte in cui escludeva il rimborso delle spese di avvio nella procedura di mediazione.Il Consiglio di Stato ha ritenuto che le spese di avvio del procedimento, comprendendo sia le spese vive documentate sia le spese generali sostenute dall' Organismo di Mediazione, non appaiono, quantomeno prima facie, riconducibili alla nozione di " compenso", di cui alla disposizione dell'art. 17, comma 5 ter ,del Dlgs n. 28/ 2010. Cio'  sarebbe di palmare evidenza, secondo il Consiglio di Stato, non solo per le spese vive documentate, ma anche per le spese di avvio , che sono quantificate in misura forfettaria e configurate quale onere connesso all'accesso a un servizio obbligatorio ex lege per tutti i consociati che intendano accedere alla giustizia in determinate materie, come confermato dal riconoscimento in capo alle parti , ex art. 20 del richiamato Dlgs, di un credito d'imposta commisurato all'entita' della somma versata e dovuto, ancorche' in misura ridotta, anche in caso di esito negativo del procedimento di mediazione ( e quindi anche in ipotesi di esito negativo del primo incontro per il quale le spese di avvio sono dovute).E' auspicabile che si faccia definitivamente chiarezza sul punto.

Paolo Nesta