UFFICIO DEL GIUDICE DI
PACE DI _______________
Ricorso ex art. 22
legge 689/81
Opposizione avverso verbale di accertamento
n … notificato in data …
Il sottoscritto ... residente in …
Via/Piazza … ed ivi elettivamente domiciliato, in
qualità di proprietario del veicolo … targato ...
premesso
- che in data … veniva notificato al sottoscritto
il verbale di contestazione n. … per la violazione
dell’art. … (indicare
l’articolo risultante dal verbale) del
codice della strada
- che per l’effetto veniva applicata la sanzione
amministrativa di euro …
(indicare l’importo totale)
- che la suddetta violazione veniva rilevata in
data … in località … comune di …
- che al sottoscritto non veniva immediatamente
contestata la violazione in quanto "…"
(indicare con le stesse
parole del verbale i motivi per i quali non sarebbe
stato possibile procedere alla immediata
contestazione)
- che la contestazione risulta comunque
illegittima in quanto effettuata a mezzo di
apparecchio di rilevamento della velocità, autovelox
mod. 104-C (se trattasi di
accertamento a mezzo apparecchio di rilevamento)
- che in ogni caso l'accertamento impugnato
risulta infondato in quanto ...
(descrivere gli ulteriori
elementi di fatto per i quali si impugna il verbale
di accertamento)
Tutto ciò premesso, il ricorrente
propone opposizione
contro il verbale di accertamento n.
... notificato in data … chiedendone l’annullamento, per
i seguenti
motivi
(vengono elencati a titolo
esemplificativo ma non esaustivo alcuni possibili motivi
di opposizione: riprodurre soltanto quelli che si
adattano alle specifiche esigenze del caso concreto)
* * * Primo
motivo * * *
Come risulta dal verbale che si
allega, l'infrazione ascritta all'opponente fu commessa
in data ... e non venne immediatamente contestata.
Il verbale di accertamento è stato
successivamente notificato in data ... e quindi ben
oltre il termine di giorni 150 previsto dall'art. 201
comma primo del C.d.S., con conseguente nullità del
verbale impugnato.
* * * Secondo
motivo * * *
L'infrazione in questione fu rilevata
a mezzo di apparecchio autovelox 104-C, ma non
immediatamente contestata dagli operanti.
Tale circostanza si pone in contrasto con quanto
prescritto dall’art. 200 del codice della strada la
contestazione dell’infrazione "deve" essere immediata e
solo qualora sia materialmente "impossibile",
essa può avvenire per mezzo della successiva notifica
del verbale.
Per le
infrazioni accertate con autovelox o altri apparecchi
elettronici, ai sensi del d.l. 121/2002 non è più
obbligatoria la contestazione immediata sulle
autostrade, sulle superstrade e sulle altre strade
individuate dal Prefetto, tuttavia alla luce delle nuove
norme contenute nel d.l. 121/2002 convertito nella l.
168/2002, si rileva che la strada in cui e' stata
rilevata l'infrazione non e' autostrada né superstrada e
non è (o non e' pubblicamente segnalata) tra quelle
individuate dal Prefetto "per le quali non e' possibile
il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla
sicurezza della circolazione, alla fuidita' del traffico
e all'incolumita' degli agenti operanti o dei soggetti
controllati" (art.4 dl n.121 del 20/06/2002).
Per tali ragioni, quindi, l'omessa
immediata contestazione dell'infrazione rende
illegittimo l'accertamento, con conseguente nullità
dell'impugnata sanzione.
* * * Terzo
motivo * * *
(Indicare il seguente motivo di
opposizione solo qualora nel verbale notificato non
vengano menzionate né l’autorità né i termini per
l'opposizione)
Si eccepisce la violazione del
dettato normativo dell’art. 3 comma 4 della legge 241/90
il quale impone che "in ogni atto notificato al
destinatario devono essere indicati il termine e
l'autorità cui è possibile ricorrere".
Nel caso specifico al sottoscritto
veniva notificato un verbale di accertamento nel quale
non veniva indicato ...
(indicare le informazioni che non sarebbero state
fornite ai fini dell'opposizione)
* * * Quarto
motivo * * *
Si rileva inoltre la nullità del
verbale di accertamento de quo mancando, la
sottoscrizione autografa dell’agente accertatore.
In tal senso si è espressa la Suprema
Corte di Cassazione, statuendo che " In tema di sanzioni
amministrative è affetta da nullità la notificazione
eseguita mediante consegna al contravventore, a mezzo
del servizio postale, di copia informe del verbale di
accertamento di una violazione al C.d.S. redatto con
sistemi meccanizzati e non recante alcuna sottoscrizione
dell’agente accertatore" (Cass. 2341/1998).
Per questi motivi
il ricorrente chiede
che l'Ill.mo Giudice di Pace adito
voglia, previo accoglimento del ricorso e disposta in
ogni caso in via preliminare l’immediata sospensione
della sanzione comminata, fissare con decreto in
calce al presente ricorso la data d’udienza ed ordinarne
comunicazione al ricorrente presso il domicilio eletto,
nonché alla Amministrazione opposta per sentir
accogliere le seguenti
conclusioni
accertare e dichiarare
l’illegittimità del verbale di accertamento opposto e
per l’effetto annullarlo in accoglimento dei dedotti
motivi.
Con condanna a carico
dell'Amministrazione opposta alla rifusione delle spese
del presente giudizio.
Si comunica mediante deposito in
cancelleria il seguente documento:
1) copia verbale di accertamento;
Con riserva di richieste istruttorie.
(Indicare la data)
(Firma del ricorrente)
(Nota) Il ricorso
dovrà essere depositato presso la cancelleria del
Giudice di Pace del luogo nel quale è stata accertata la
violazione, producendo cinque copie dell'atto e di tutti
gli allegati. |