Avv. Paolo Nesta


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Ricorso al Giudice di Pace avverso verbale di accertamento violazione CdS

 

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UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI _______________

Ricorso ex art. 22 legge 689/81
Opposizione avverso verbale di accertamento
n … notificato in data …

 

Il sottoscritto ... residente in …  Via/Piazza … ed ivi elettivamente domiciliato, in qualità di proprietario  del veicolo … targato ...

premesso

  • che in data … veniva notificato al sottoscritto il verbale di contestazione n.  … per la violazione dell’art. … (indicare l’articolo risultante dal verbale) del codice della strada
  • che per l’effetto veniva applicata la sanzione amministrativa di euro … (indicare l’importo totale)
  • che la suddetta violazione veniva rilevata in data … in località … comune di …
  • che al sottoscritto non veniva immediatamente contestata la violazione in quanto "…" (indicare con le stesse parole del verbale i motivi per i quali non sarebbe stato possibile procedere alla immediata contestazione)
  • che la contestazione risulta comunque illegittima in quanto effettuata a mezzo di apparecchio di rilevamento della velocità, autovelox mod. 104-C (se trattasi di accertamento a mezzo apparecchio di rilevamento)
  • che in ogni caso l'accertamento impugnato risulta infondato in quanto ... (descrivere gli ulteriori elementi di fatto per i quali si impugna il verbale di accertamento)

Tutto ciò premesso, il ricorrente

propone opposizione

contro il verbale di accertamento n. ... notificato in data … chiedendone l’annullamento, per i seguenti

motivi

(vengono elencati a titolo esemplificativo ma non esaustivo alcuni possibili motivi di opposizione: riprodurre soltanto quelli che si adattano alle specifiche esigenze del caso concreto)

* * * Primo motivo * * *

Come risulta dal verbale che si allega, l'infrazione ascritta all'opponente fu commessa in data ... e non venne immediatamente contestata.

Il verbale di accertamento è stato successivamente notificato in data ... e quindi ben oltre il termine di giorni 150 previsto dall'art. 201 comma primo del C.d.S., con conseguente nullità del verbale impugnato.

* * * Secondo motivo * * *

L'infrazione in questione fu rilevata a mezzo di apparecchio autovelox 104-C, ma non immediatamente contestata dagli operanti.
Tale circostanza si pone in contrasto con quanto prescritto dall’art. 200 del codice della strada la contestazione dell’infrazione "deve" essere immediata e solo qualora sia materialmente "impossibile", essa può avvenire per mezzo della successiva notifica del verbale.

Per le infrazioni accertate con autovelox o altri apparecchi elettronici, ai sensi del d.l. 121/2002 non è più obbligatoria la contestazione immediata sulle autostrade, sulle superstrade e sulle altre strade individuate dal Prefetto, tuttavia alla luce delle nuove norme contenute nel d.l. 121/2002 convertito nella l. 168/2002, si rileva che la strada in cui e' stata rilevata l'infrazione non e' autostrada né superstrada e non è (o non e' pubblicamente segnalata) tra quelle individuate dal Prefetto "per le quali non e' possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fuidita' del traffico e all'incolumita' degli agenti operanti o dei soggetti controllati" (art.4 dl n.121 del 20/06/2002).

Per tali ragioni, quindi, l'omessa immediata contestazione dell'infrazione rende illegittimo l'accertamento, con conseguente nullità dell'impugnata sanzione.

* * * Terzo motivo * * *

(Indicare il seguente motivo di opposizione solo qualora nel verbale notificato non vengano menzionate né l’autorità né i termini per l'opposizione)

Si eccepisce la violazione del dettato normativo dell’art. 3 comma 4 della legge 241/90 il quale impone che "in ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere".

Nel caso specifico al sottoscritto veniva notificato un verbale di accertamento nel quale non veniva indicato ...  (indicare le informazioni che non sarebbero state fornite ai fini dell'opposizione)

* * * Quarto motivo * * *

Si rileva inoltre la nullità del verbale di accertamento de quo mancando, la sottoscrizione autografa dell’agente accertatore.

In tal senso si è espressa la Suprema Corte di Cassazione, statuendo che " In tema di sanzioni amministrative è affetta da nullità la notificazione eseguita mediante consegna al contravventore, a mezzo del servizio postale, di copia informe del verbale di accertamento di una violazione al C.d.S. redatto con sistemi meccanizzati e non recante alcuna sottoscrizione dell’agente accertatore" (Cass. 2341/1998).

Per questi motivi il ricorrente chiede

che l'Ill.mo Giudice di Pace adito voglia, previo accoglimento del ricorso e disposta in ogni caso in via preliminare l’immediata sospensione della sanzione comminata, fissare con decreto in calce al presente ricorso la data d’udienza ed ordinarne comunicazione al ricorrente presso il domicilio eletto, nonché alla Amministrazione opposta per sentir accogliere le seguenti

conclusioni

accertare e dichiarare l’illegittimità del verbale di accertamento opposto e per l’effetto annullarlo in accoglimento dei dedotti motivi.

Con condanna a carico dell'Amministrazione opposta alla rifusione delle spese del presente giudizio.

Si comunica mediante deposito in cancelleria il seguente documento:

1) copia verbale di accertamento;

Con riserva di richieste istruttorie.

(Indicare la data)                                                                                  (Firma del ricorrente)

(Nota) Il ricorso dovrà essere depositato presso la cancelleria del Giudice di Pace del luogo nel quale è stata accertata la violazione, producendo cinque copie dell'atto e di tutti gli allegati.

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