Il contratto di leasing e le sue forme più utilizzate

 

  Concas 

Con il termine leasing, dall'inglese to lease che significa affittare, si indica la locazione finanziaria che trae le sue origini dal sistema del common law.

Il contratto appartiene alla categoria dei "contratti innovativi", da tenere distinti dai contratti atipici. Risulta dalla combinazione degli schemi della vendita con patto di riservato dominio (ex. art. 1523 c.c.) e del contratto di locazione del quale all'articolo 1571 del Codice Civile.

La locazione finanziaria, secondo la definizione unanimemente condivisa in Italia, è un contratto di finanziamento che consente, in cambio del pagamento di un canone periodico, di avere la disponibilità di un bene strumentale all'esercizio della propria professione o attività imprenditoriale oppure

di un bene di consumo, e di esercitare, al termine del contratto, un'opzione di acquisto (di riscatto) del bene stesso per una cifra concordata, di solito inferiore al valore di mercato del bene.

Il primo canone corrisposto dall'utilizzatore è sempre più di frequente di entità maggiore rispetto ai successivi e per questo viene chiamato maxicanone iniziale.

Il suo scopo è quello di ridurre i rischi di perdita del concedente in caso di insolvenza dell'utilizzatore.

Per il locatore è della massima importanza valutare il rischio bene, considerando la congruità di prezzo del bene, le sue caratteristiche di utilizzo e di profitto produttivo, la sua recuperabilità, la sua ricollocabilità sul mercato, il suo valore in caso di rientro anticipato dovuto ad insolvenza dell'utilizzatore.

La valutazione del rischio bene è un'operazione complessa e specializzata, perché si articola sulla base di molti parametri, che fornisce indicazioni indispensabili per una valutazione realistica del rischio complessivo, anche a tutela dello stesso utilizzatore.

La valutazione di un'azienda nella scelta del leasing deve tenere conto di altri due aspetti:

Il costo del bene è soggetto ad Iva (anche nel caso di immobili).

Il bene rimane di proprietà della società di leasing sino al riscatto, e non compare in bilancio tra le immobilizzazioni con eccezione delle società che compilano il bilancio IAS secondo i quali criteri il bene va inserito tra le immobilizzazioni e il debito residuo nel passivo.

Il leasing finanziario, più frequente, è contraddistinto dall'esistenza di un rapporto trilaterale con la presenza di tre soggetti:

Il locatore, che svolge l'attività di intermediario finanziario, cioè  è colui che acquista il bene dal fornitore e lo dà in leasing all'utilizzatore.

L'utilizzatore o locatario (volgarmente definito conduttore, termine proprio di altra forma contrattuale tipica), che utilizza il bene.

Il fornitore, cioè colui che fornisce al locatore il bene strumentale (o l'immobile) che sarà utilizzato dall'utilizzatore.

Il bene è scelto direttamente dall'utilizzatore presso il fornitore, con il quale determina le modalità della vendita al locatore, al termine del contratto, l'utilizzatore potrà acquisire la piena proprietà del bene esercitando l'opzione di acquisto.

L'utilizzatore assume i rischi e le responsabilità per l'uso del bene, ma ci sono delle limitazioni.

La Rata di un contratto di leasing finanziario dipende dal Capitale da finanziare, cioè il costo di acquisto al netto della maxirata iniziale, dal riscatto, dal tasso del periodo, ad esempio tasso annuo diviso12 per canoni mensili e dal numero di canoni.

La deducibilità fiscale dei canoni di leasing finanziario è disciplinata dall'articolo 54 comma 2 per i lavoratori autonomi/professionisti e dall'articolo 102 comma 7 DPR 917/1986 (Testo Unico Imposte sui Redditi) per le imprese che non adottano i principi contabili internazionali.

Sino al 31.12.2013 per il leasing finanziario avente ad oggetto beni mobili (impianti, macchinari, attrezzature), la deducibilità dei canoni era consentita in un periodo non inferiore ai due terzi del periodo di ammortamento ordinario, indipendentemente dalla durata contrattuale, mentre i canoni relativi a contratti di leasing immobiliare erano deducibili in un periodo ricompreso tra gli 11 ed i 18 anni, in relazione all'attività esercitata dall'impresa utilizzatrice.

Gli autoveicoli, diversi da quelli utilizzati come strumentali all'attività propria dell'impresa o concessi in uso promiscuo ai dipendenti, erano deducibili con le stesse tempistiche del processo di ammortamento.

Per i contratti stipulati dall'1 gennaio 2014 da lavoratori autonomi/ professionisti e da imprese (no IAS adopter) la deducibilità dei canoni è consentita in un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento per i beni mobili (attrezzature, impianti) e non inferiore a 12 anni per gli immobili.

Per questi, la tempistica nella deducibilità dei canoni dipende dal settore di attività nel quale svolgee la sua attività il locatario.

Gli autoveicoli, diversi da quelli utilizzati come strumentali all'attività propria dell'impresa o concessi in uso promiscuo ai dipendenti, sono deducibili con le stesse tempistiche del processo di ammortamento.

La deduzione dei canoni di leasing è indipendente dalla durata del contratto.

In caso di contratto con durata inferiore al

minimo fiscale, le quote dei canoni eccedenti saranno riprese a tassazione durante la vita contrattuale, per essere dedotte al termine del contratto.

Ai fini IRAP il canone di leasing finanziario è deducibile lungo la durata contrattuale.

Le imprese locatarie che adottano gli IAS deducono gli ammortamenti relativi ai beni acquisiti in leasing e gli interessi passivi leasing senza seguire le regole sulla durata fiscale.

Il leasing operativo non prevede una opzione di riscatto e può essere posto in atto, alternativamente,  da un intermediario finanziario, in questo caso si tratta, come per la locazione finanziaria, di un'azione trilaterale con causa di finanziamento in cui i rischi sul bene e l'esecuzione degli eventuali servizi sono trasferiti dalla società di leasing ad un soggetto terzo (di norma il fornitore), da un intermediario non finanziario, che può trattenere in tutto o in parte i rischi sul bene e gestire in proprio o meno i servizi; in questo caso: o l'operazione è trilaterale ed i beni da concedere in locazione generalmente non sono acquistati per massa (rectius a stock) ma ad hoc per il singolo cliente, o il concedente risponde degli eventuali vizi sul bene locato, direttamente dal produttore del bene, in questo caso si tratta di un'azione commerciale a struttura bilaterale nella quale il concedente/produttore risponde in prima persona degli eventuali vizi sul bene locato.

Nella prassi contrattuale italiana (regolato da normativa di tipo "secondario" e non da una legge ad hoc) la presenza o no della pattuizione di riacquisto rappresenta quindi uno degli elementi essenziali di discrimine per la qualificazione tra finanziaria e "operativa".

L'assenza dell'opzione finale di acquisto (riscatto) rende questo schema contrattuale particolarmente adatto all'utilizzo di beni strumentali per i quali l'interesse all'utilizzo da parte del conduttore coincide con la sola durata contrattuale.