Le figure dell'imputato e della persona offesa nel processo penale

 

  Concas  Alessandra

L'attribuzione di un reato detta imputazione, avviene da parte del Pubblico Ministero a conclusione delle indagini preliminari.

Sino a quel momento il soggetto potenziale autore dell'illecito non può essere considerato imputato, e viene considerato persona sottoposta alle indagini preliminari, impropriamente detto "indagato".

L'indagato assume la qualifica di imputato al momento della richiesta di rinvio a giudizio oppure ai senso dell'articolo 416 del codicedi procedura penale, se il reato prevede l'udienza preliminare, oppure nel caso di citazione diretta a giudizio a norma dell'articolo 552 del codice di procedura penale, per i reati con pena edittale massima non superiore ai 4 anni, più una serie di eccezioni prestabilite, che sono:

Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 336 del codice penale.

Resistenza a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 337 del codice penale.

Oltraggio a un magistrato in udienza aggravato a norma dell'aricolo 343 comma 2, del codice penale.

Violazione di sigilli aggravata a norma dell'articolo 349, secondo comma, del codice penale.

Rissa aggravata a norma dell'articolo 588, secondo comma, del codice penale, con esclusione delle ipotesi nelle quali nella rissa qualcuno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime.

Furto aggravato a norma dell'articolo 625 del codice penale.

Ricettazione prevista dall'articolo 648 del codice penale.

All'imputato viene garantita l'assistenza di massimo due avvocati difensori.

Se non nomina un difensore di fiducia, gliene verrà nominato uno d'ufficio ai sensi dell'articolo 97 del codice di procedura penale, i difensori possono svolgere investigazioni difensive ai sensi degli articoli 391 bis e 391nonies, introdotti nel codice di procedura penale con l'articolo 11 della legge 7 dicembre 2000, n. 397.

Si prevede una particolare garanzia sulle dichiarazioni autoindizianti dell'imputato, che non possono essere verbalizzate, non essendo consentito aggravare la propria posizione nel processo, stante il principio "nemo tenetur se detegere", in questo caso l'imputato si può avvalere della facoltà di non rispondere e né il Pubblico Ministero né il GIP può lo possono obbligare a deporre, stante la facoltà per lui di confessare.

Deve essere rispettato il dovere di verità quando l'imputato assume l'ufficio di testimone, oppure rende dichiarazioni nei confronti altrui che possono portare a un procedimento penale a carico di costoro.

La persona offesa dal reato è il soggetto titolare del bene giuridico tutelato dalla norma, non è tale chiunque subisca un danno dal reato, ma esclusivamente colui che subisce l'offesa essenziale all'esistenza del reato.

Non si deve confondere con il danneggiato civilmente dal reato, che è colui che subisce un danno, patrimoniale o non patrimoniale, però economicamente apprezzabile, come conseguenza del reato. La persona offesa e il danneggiato di solito coincidono, ma non sempre.

Il danneggiato civilmente si può costituire parte civile nel processo penale.

Il soggetto passivo della condotta, cioè colui che subisce la condotta criminosa senza essere il titolare del bene giuridico.

L'oggetto materiale del reato, vale a dire la persona o la cosa che materialmente subisce la condotta criminosa, di solito coincidono (delitto di diffamazione o di omicidio) ma non sempre (mutilazione della propria persona per truffare l'assicurazione, soggetto passivo del reato è l'assicurazione, oggetto materiale l'autore stesso).

A seconda del soggetto passivo del reato si possono distinguere:

Reati a soggetto passivo determinato, cioè quelli nei quali si può individuare il titolare del bene giuridico tutelato.

Reati a soggetto passivo indeterminato, nei quali l'interesse leso appartiene alla generalità o ad ampie categorie di soggetti (delitti contro l'incolumità pubblica o contro la morale).

Cosiddetti reati senza vittima, nei quali il fatto è punito in vista di uno scopo rilevante dello Stato, senza che il bene giuridico tutelato sia ascrivibile a nessun oggetto in particolare (sono così i c.d. reati ostativi, come il possesso ingiustificato di armi).

Il comportamento del soggetto passivo può rilevare nella commissione del reato.

Innanzitutto il consenso del soggetto passivo esclude, in alcuni casi, l'antigiuridicità del fatto, e agisce come scriminante.

In secondo luogo il comportamento del soggetto passivo può incidere nell'esecuzione del comportamento illecito: In alcuni reati rileva come attenuante o addirittura esclude la punibilità la provocazione del soggetto passivo.

In alcuni reati è necessaria la cooperazione della vittima, si distinguono i reati nei quali il soggetto passivo partecipa subendo il comportamento criminoso, come la rapina, da quelli nei quali si pone in essere un comportamento attivo, di disposizione, come l'usura e la circonvenzione di incapaci.

 Può accadere che il soggetto passivo concorra con un suo comportamento volontario alla realizzazione del reato, questa circostanza è prevista come attenuante (ex art. 62 c.p.p. n. 5).

La persona offesa non viene definita né nel codice penale né nel codice di procedura penale.

Le sono

riconosciuti numerosi diritti in fase processuale.

In riferimento alla querela, anche nei casi non procedibili d'ufficio il procedimento penale può essere attivato dalla persona offesa.

La stessa può, in ogni stato e grado del procedimento presentare memorie e, con esclusione del giudizio di cassazione, indicare elementi di prova.

Nel corso della fase del dibattimento, la persona offesa godrà di poteri, diritti e facoltà esclusivamente se si costituisca parte civile nel processo penale come soggetto danneggiato.

Questo può sempre avvenire perché non si riesce ad immaginare un'ipotesi di persona offesa che non abbia ricevuto dal reato nessun danno, è sempre ipotizzabile almeno il danno morale.

L'art. 90, comma 3 del codice di procedura penale, disciplina quella che la dottrina chiama persona offesa di creazione legislativa.

Si tratta di una norma che attribuisce le facoltà e i diritti della persona offesa a soggetti che non corrispondono ad essa:

A norma dell'articolo 90 comma 3 del codice di procedura penale, se la persona offesa sia deceduta in conseguenza del reato, le facoltà e i diritti previsti dalla legge sono esercitati dai prossimi congiunti di essa.