Il pignoramento presso terzi alla luce delle modifiche introdotte dalla c.d. Legge di Stabilità.

 

Avv. Luisa Camboni -

 

La mia professione di avvocato mi porta a constatare, sempre più, che la procedura di espropriazione mobiliare presso il debitore - non imprenditore - è in profonda crisi e che neppure il Legislatore, nonostante diversi interventi legislativi, è riuscito a sanare.

 

Tale crisi, difatti, si concretizza, a mio modesto parere, nella difficoltà di soddisfare, in tempi brevi, la pretesa del creditore. Ecco perché si ricorre, sempre più spesso, alla procedura disciplinata dagli artt. 543 e ss. c.p.c..

 

Con questo elaborato, senza pretesa alcuna di esaustività, intendo fornire al lettore alcune "dritte" su come muoversi su una materia assai complessa, evidenziando le novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2013.

 

Punto di partenza di questa disamina è l'art. 543 c.p.c. "Forma del pignoramento". Detta norma distingue due ipotesi di pignoramento presso terzi:

 

•                    pignoramento di crediti del debitore presso terzi;

 

•                    pignoramento di cose del debitore che sono in possesso di terzi.

 

Senza dubbio alcuno, il pignoramento di crediti del debitore presso terzi è la procedura di espropriazione presso terzi  più utilizzata.

 

Quanto alla seconda forma di pignoramento, è bene osservare che le cose mobili che si trovano presso il terzo devono essere di proprietà del debitore; in caso contrario troverà applicazione  la disciplina prevista dall'art. 602 e ss. c.p.c. contenuta nel  Libro III "Del processo di Esecuzione", Capo VI "Dell'espropriazione contro il terzo proprietario".

 

Che cosa deve intendersi con l'espressione "[...]cose del debitore  che sono in possesso di terzi [...]"?

 

Deve, in primis, intendersi che le cose non devono trovarsi nella casa del debitore, ovvero nella sua diretta e immediata disponibilità; in secundis, esse devono essere nella disponibilità di un soggetto terzo.

 

Leggendo attentamente l'art. 543 c.p.c. notiamo che il Legislatore ha indicato quale forma deve rivestire l'atto di pignoramento presso terzi. Più precisamente al comma 2 ha indicato, in modo dettagliato, gli elementi essenziali che deve contenere: "L'atto deve contenere, oltre all'ingiunzione al debitore di cui all'articolo 492:

 

1) l'indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo e del precetto ;

 

2) l'indicazione, almeno generica, delle cose o delle somme dovute e la intimazione al terzo di non disporne senza ordine di giudice;

 

3) la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel Comune in cui ha sede il tribunale competente nonché l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del creditore procedente;

 

4) la citazione del terzo e del debitore a comparire davanti al giudice del luogo di residenza del terzo, affinché questi faccia la dichiarazione di cui all'articolo 547 e il debitore sia presente alla dichiarazione e agli atti ulteriori, con invito al terzo a comparire quando il pignoramento riguarda i crediti di cui all'articolo 545, commi terzo e quarto, e negli altri casi a comunicare la dichiarazione di cui all'articolo 547 al creditore procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata ovvero a mezzo di posta elettronica certificata".

 

Difatti, la mancanza anche di uno soltanto dei summenzionati requisiti, trattandosi di requisiti essenziali dell'atto, provoca l'inesistenza giuridica del pignoramento.

 

L'atto in questione, possiamo scomporlo  in due distinte parti:

 

- una prima parte dell'atto, proveniente dal creditore, è incentrata sulla citazione a comparire del terzo e del debitore davanti al giudice del luogo di residenza del terzo;

 

- la seconda parte, invece, è  propria dell'Ufficiale Giudiziario ed è costituita dalla dichiarazione di pignoramento e dall'intimazione, di cui all'art.492 c.p.c., al debitore il quale, a seguito di tale intimazione, deve astenersi dal porre in essere atti volti a sottrarre alla garanzia del credito, esattamente indicato, i beni assoggettati alla espropriazione.

 

Proprio per questa sua forma, il pignoramento presso terzi costituisce una fattispecie complessa in quanto si perfeziona non con la sola notificazione dell'atto introduttivo, ma, anche, con la dichiarazione non contestata del terzo o con la sentenza di accertamento dell'obbligo del terzo indicata dall'art. 549 c.p.c..

 

Chi scrive ritiene opportuno ricordare che, trattandosi di citazione a comparire davanti al giudice, l'atto in questione non può essere fatto dalla parte personalmente, salvo che non sia abilitata o autorizzata a stare in giudizio di persona; è necessaria, dunque, l'attività professionale di un legale esperto in materia.

 

I protagonisti di questa procedura esecutiva sono tre:

 

•        il creditore procedente ossia il soggetto che munito di titolo esecutivo promuove l'espropriazione;

 

•        il debitore esecutato ossia il soggetto passivo dell'esecuzione;

 

•        il terzo pignorato.

 

Il creditore che cosa deve indicare nell'atto?

 

Il creditore è tenuto ad indicare sia il credito per cui si procede, sia il titolo esecutivo ed il precetto.

 

Inoltre, egli deve dichiarare la residenza o eleggere il domicilio nel Comune dove ha sede il tribunale competente.

 

La violazione di tale obbligo comporta, però, come unica conseguenza, che le eventuali comunicazioni e notificazioni al creditore procedente andranno fatte presso la cancelleria del giudice designato.

 

L'art 543, comma 2, n.4 c.p.c. richiede, espressamente, che l'atto di pignoramento deve contenere " [...]la citazione del terzo e del debitore a comparire davanti al giudice del luogo di residenza del terzo, affinché questi faccia la dichiarazione di cui all'articolo 547 e il debitore sia presente alla dichiarazione e agli atti ulteriori, con invito al terzo a comparire quando il pignoramento riguarda i crediti di cui all'articolo 545, commi terzo e quarto, e negli altri casi a comunicare la dichiarazione di cui all'articolo 547 al creditore procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata ovvero a mezzo di posta elettronica certificata. Nell'indicare l'udienza di comparizione si deve rispettare il termine previsto nell'art.501. [...]".

 

I Giudici di Piazza Cavour, quanto al rispetto del termine di cui all'art. 501 c.p.c., hanno precisato che, partendo dal presupposto che non si è in presenza  di un processo contenzioso, l'inosservanza del termine - dieci giorni - resta irrilevante ove non comprometta il raggiungimento dello scopo dell'atto, secondo quanto sancito dall'art. 156, comma 2 c.p.c.. Sul punto il Legislatore non ha previsto alcuna nullità per il mancato rispetto del termine di cui all'art.501 c.p.c..

 

E, ancora, i Giudici di Piazza Cavour hanno affermato che " Nel pignoramento presso terzi, la fissazione dell'udienza per la dichiarazione dell'obbligo del terzo senza il rispetto del termine di cui agli artt. 543 3° co. e 501 c.p.c. non dà luogo, nei confronti del terzo, a nullità dell'atto di pignoramento, atteso che, se tale termine non gli consente di organizzare la propria condotta in vista della dichiarazione da rendere, non gli impedisce tuttavia di farla in prosieguo, con effetti identici, cioè nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, rilevando in tal caso il mancato rispetto del termine suddetto solo come elemento da tenere in considerazione ai fini della regolazione delle spese processuali". ( Cass., 5 giugno 1993, n.6312; Cass., 18 gennaio 2012, n. 682).

 

Per quanto riguarda le attività che ricadono nella competenza dell'Ufficiale Giudiziario giova subito evidenziare che l'atto di pignoramento deve essere notificato personalmente al terzo ed al debitore ai sensi degli artt.137 e ss. c.p.c..

 

In che modo avviene la notificazione?

 

L'Ufficiale Giudiziario procede alla notificazione dopo avere esaminato et il titolo esecutivo et il precetto esibitigli dal creditore.

 

Ad ogni buon conto, una volta eseguita la notificazione dell'atto, l'Ufficiale Giudiziario è tenuto a depositare, immediatamente, l'originale nella cancelleria del tribunale per la formazione del fascicolo, ex art.488 c.p.c.. In tale fascicolo saranno inseriti il titolo esecutivo ed il precetto.

 

Al riguardo, la Suprema Corte ha precisato che nelle procedure di pignoramento presso terzi il deposito del titolo esecutivo e del precetto è un atto rilevante solo ai fini della costituzione delle parti, ma non per la validità del pignoramento.

 

Qual è il ruolo della dichiarazione del terzo? Come può essere resa?

 

La dichiarazione resa dal terzo è di fondamentale importanza.

 

Vediamo il perché?

 

 Perché tale dichiarazione che dimostra l'affermazione del creditore procedente ha l'effetto di perfezionare il pignoramento e, conseguentemente, consentire l'assegnazione e la vendita del credito pignorato.

Essa può essere resa in udienza, ma anche, quando non riguarda certi crediti, per iscritto. Inoltre, può essere trasmessa, secondo quanto previsto dalla Legge di Stabilità, al creditore procedente sia per raccomandata, sia per posta elettronica certificata: ed è proprio a questo fine che il creditore procedente dovrà sempre indicare nell'atto di pignoramento "l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del creditore procedente".

 

Passiamo ora ad esaminare la nuova disciplina dettata in caso di mancata dichiarazione del terzo, con un breve flash back sulla disciplina precedente.

 

Secondo la precedente disciplina se il terzo non rendeva la dichiarazione - cioè negava di essere debitore - il creditore procedente doveva attivare un giudizio ordinario di cognizione avente come "petitum" il diritto di credito pignorato. Tale giudizio si concludeva con sentenza che se favorevole al creditore procedente il processo esecutivo avrebbe dovuto essere, finalmente, da questi riassunto.

 

Con la nuova disciplina il legislatore all'art. 548 c.p.c. "Mancata dichiarazione del terzo" ha previsto che se il pignoramento riguarda i crediti di cui all'articolo 545, commi 3 e 4 c.p.c., quando il terzo non compare all'udienza fissata, il credito pignorato, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione. In tale ipotesi il giudice  provvede a norma degli articoli 552 o 553 c.p.c..

 

Fuori dei casi di cui al comma 1, quando all'udienza il creditore dichiara di non aver ricevuto la dichiarazione, il giudice, con ordinanza, fissa una successiva udienza. L'ordinanza è notificata al terzo almeno dieci giorni prima della nuova udienza.

Se questi non compare neppure a questa udienza, il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato a norma del comma 1.

 

Il terzo può impugnare, nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617, comma 1 c.p.c., l'ordinanza di assegnazione di crediti se dà prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore.

 

Che cosa si intende per "non contestato"?

 

Deve intendersi "riconosciuto". Vige, dunque, il principio della "non contestazione" formulato nell'art. 115 c.p.c.: il fatto non contestato deve essere posto a fondamento della decisione del giudice e cioè costituisce prova. In altri termini sulla circostanza non contestata la prova deve ritenersi raggiunta e colui che non l'ha contestata non può essere ammesso a provare il contrario, così rimuovendo l'efficacia probatoria della sua non contestazione.

 

Che effetto produce la "non contestazione"?

 

La "non contestazione" produce un effetto endoprocessuale e come tale non potrà essere invocata in altri procedimenti.

 

 

 

L'art. 549 c.p.c. disciplina l'ipotesi in cui il creditore contesta la dichiarazione resa dal terzo.

Se sulla dichiarazione sorgono contestazioni, il giudice dell'esecuzione le risolve, compiuti i necessari accertamenti, con ordinanza.

L'ordinanza produce, infine, effetti ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione ed è impugnabile nelle forme e nei termini di cui all'art. 617.

 

Vista la complessità della materia, chi scrive consiglia di rivolgersi ad un buon avvocato per il recupero del credito verificando prima se l'ammontare del credito da recuperare sia superiore ai costi della procedura di recupero.

 

Avv. Luisa Camboni

 

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Avv. Luisa Camboni

 

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