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L'Usucapione, caratteri e disciplina giuridica

Concas Alessandra    

L'usucapione, in latino usucapio, è un modo di acquisto della proprietà a titolo originario basato sul perdurare per un determinato periodo di tempo del possesso su una cosa.

In Italia è regolato dagli articoli 1158 e seguenti del codice civile.

L'antecedente storico dell'usucapione è rappresentato dall'antico usus, istituto di diritto romano disciplinato già dalla Legge delle XII tavole, che consisteva nell'esercizio concreto di un potere, che perdurando per un biennio o per un singolo anno portava all'acquisto definitivo del potere stesso.

Attraverso usus ad esempio era possibile acquistare il potere di manus sulla donna.

In seguito i giuristi romani crearono il diverso istituto dell'usucapio, discendente dall'usus, che a

differenza di questo portava all'acquisto della proprietà in base alla possessio di una cosa.

Potevano essere oggetto di usucapio sia le cose mobili sia le cose immobili, purché si trattasse sempre di res corporalis, ne erano escluse, per antica disposizione risalente alle XII tavole le res furtivae, cioè le cose che erano state rubate al legittimo proprietario, e le res vi possessae, le cose sottratte al legittimo possessore con violenza.

La usucapione poteva essere finta attraverso un actio publiciana.

Il primo documento noto in lingua volgare italiana è costituito dai Placiti cassinesi, che sono delle testimonianze in una disputa di usucapione di un terreno.

Può accadere che un bene abbia per anni un possessore non proprietario e un proprietario non possessore.

Al protrarsi di questa situazione la legge ricollega una precisa conseguenza:

il proprietario perde il diritto di proprietà, il possessore lo acquista.

Si tratta dell'usucapione ("prescrizione acquisitiva"), l'acquisto della proprietà a titolo originario mediante il possesso continuato nel tempo (ex art. 1158 c.c.).

Il codice civile intende per usucapione il modo di acquisizione della proprietà a seguito del possesso pacifico, non violento e ininterrotto di un bene mobile o immobile per un periodo temporale di almeno vent'anni, trascorso il quale, il giudice adito accerta l'effettivo possesso del bene e decreta il passaggio della proprietà.

Agli effetti dell'usucapione è irrilevante che il possesso sia di buona o di mala fede.

Questa circostanza può influire esclusivamente sulla durata del possesso necessario per l'usucapione, è necessario però che il possesso sia goduto alla luce del sole, se il possesso è stato conseguito con violenza o in modo clandestino, il tempo utile per l'usucapione comincia a decorrere

da quando sia cessata la violenza o la clandestinità.

Risulta fondamentale distinguere la detenzione dal possesso.

Nel primo caso si tiene l'oggetto esclusivamente in custodia, ci si comporta cioè come se il possesso fosse altrui e questo non dà inizio ad nessun ciclo di usucapione.

Ad esempio un libro preso in prestito da un amico, anche se mai chiesto indietro, non darà mai inizio a un processo di usucapione, se non si verificherà un fatto oggettivo con il quale si manifesti la volontà di trasformare la detenzione in possesso.

Seguendo l'esempio sopra menzionato, quando colui che ha preso in prestito il libro comunicherà al prestante la volontà di appropriarsi dello stesso (per esempio negandone la restituzione in seguito a una richiesta del prestante) avrà inizio il calcolo del tempo di usucapione.

Secondo l'articolo 1158 del codice civile il possesso ad usucapionem deve essere un possesso "continuato".

Qui va considerato il principio secondo il quale il possesso si consegue corpore et animo, ma si conserva animo.

Per l'interruzione del possesso ad usucapionem, l'articolo 1165 del codice civile richiama le norme sull'interruzione della prescrizione, perché compatibili con l'usucapione, l'usucapione è interrotta dall'atto con il quale il proprietario agisce in giudizio contro il possessore per recuperare il possesso della cosa e dal riconoscimento da parte del possessore del diritto altrui, non però dalla stragiudiziale diffida del proprietario.

L'usucapiente, se ha posseduto la cosa come libera da pesi o da diritti reali altrui, ne acquista la proprietà libera e piena ("usucapio libertatis") e i diritti sulla cosa costituiti dall'antico proprietario non sono opponibili all'usucapiente neppure se trascritti.

Se la cosa è stata posseduta come gravata dal diritto altrui, questo sopravvive all'usucapione.

Il fondamento dell'usucapione è nell'esigenza di eliminare le situazioni di incertezza in riferimento all'appartenenza dei beni.

Una consolidata situazione di fatto come il possesso di un bene protratto per un certo tempo è di per sé stessa considerata modo di acquisto della proprietà.

Chi compera sa di comperare bene se compera da chi ha posseduto la cosa per il tempo necessario per usucapirla.

La prova in giudizio del diritto di proprietà sarebbe impossibile se si dovesse provare di avere acquistato la proprietà a titolo derivativo, sarebbe necessario provare di avere validamente acquistato dal legittimo proprietario, che quello aveva a

sua volta validamente acquistato da un proprietario, e così via (il giurista al riguardo parla di "probatio diabolica").

Gli effetti giuridici dell'usucapione si producono come conseguenza di un fatto giuridico, la sentenza che li accerta ha valore esclusivamente dichiarativo.

Per usucapione si possono acquistare anche gli altri diritti reali su beni immobili o mobili.

La durata richiesta è la stessa richiesta per l'usucapione della proprietà.

I tempi necessari per l'usucapione sono:

Per i beni immobili venti anni.

Per i beni immobili acquistati in buona fede da chi non ne è proprietario, ma in forza di un titolo idoneo a trasferire la proprietà e che sia stato debitamente trascritto dieci anni dalla data della trascrizione.

Per le universalità di beni mobili venti anni.

Per i beni mobili acquistati senza titolo idoneo e posseduti in buona fede dieci anni.

Per i beni mobili acquistati senza titolo idoneo e posseduti in mala fede venti anni.

Per i beni mobili iscritti in pubblici registri acquistati in buona fede da chi non ne è proprietario, ma in forza di un titolo idoneo e che sia stato debitamente trascritto tre anni dalla data della trascrizione

Per i beni mobili iscritti in pubblici registri, quando manca almeno una delle condizioni sopra scritte dieci anni

L'articolo 1159 bis del codice civile, ha introdotto norme speciali per i piccoli fondi rustici e i fondi rustici montani con fabbricati annessi.

L'usucapione ventennale si compie quindici anni, mentre quella decennale in cinque anni (cd. usucapione speciale).

Per i beni mobili vige il principio del possesso vale titolo secondo il quale colui al quale è alienata una cosa mobile da chi non ne è proprietario ne acquista la proprietà attraverso il possesso, purché sia in buona fede al momento della consegna e sussista un titolo astrattamente idoneo al trasferimento della proprietà

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