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Il reato di violenza sessuale, la disciplina giuridica e la recente sentenza della Corte di Cassazione-

 Concas Alessandra    

Diritto.it

La disciplina giuridica del reato di violenza sessuale, è contenuta all'articolo 609 bis e seguenti del codice penale.

L'articolo 609 bis comma 1 del codice penale, rubricato "violenza sessuale", recita testualmente:

"Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o a subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni".

Con l'entrata in vigore della legge 15 febbraio 1996 n. 66, le vecchie fattispecie di violenza carnale e di atti di libidine violenti, che erano previste dagli abrogati artt. 519 - 521 del codice penale, sono state ridefinite nell'unico concetto di "violenza sessuale" e collocate per una scelta

di principio del legislatore tra i "delitti contro la libertà personale".

Il reato previsto dall'art. 609 bis del codice penale è integrato da ogni costrizione a subire un atto sessuale, da intendere non esclusivamente come congiunzione carnale, ma anche come atto di natura oggettivamente sessuale, nel senso che questi comportamenti dovranno essere valutati per la loro attitudine ad offendere la libertà sessuale della persona offesa.

Secondo un elemento soggettivo, il reato è a dolo generico essendo sufficiente la coscienza e volontà di costringere la vittima a subire atti sessuali con violenza o minaccia, ne deriva che è irrilevante il fine dell'agente.

La complessiva disciplina della "violenza sessuale" non si esaurisce nella previsione e conseguente repressione della costrizione all'atto sessuale prevista dall'art. 609 bis comma 1 del copdice penale, perché il reato viene commesso anche attraverso due tipi di "induzione" ritenute rilevanti dal legislatore nel comma 2 dell'art. 609 bis del codice penale.

Il significato di induzione, andrebbe inteso come attività di pressione psicologica o di persuasione, nello specifico ambito dell'art. 609 bis del codice penale.

Il delitto, ulteriore e diverso da quello descritto al comma 1, è commesso da chi "induce" qualcuno a compiere o subire atti sessuali, purchè questo avvenga attraverso due modalità descritte dalla stessa norma nel comma 2, e precisamente:

L'autore del fatto deve avere abusato delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della vittima.

L'autore del fatto di deve essere sostituito ad altra persona traendo così in inganno la persona offesa.

In questi casi, il consenso della vittima è viziato da una oggettiva situazione di "minorata difesa" o dall'inganno perpetrato dal soggetto agente.

La pena è elevata, da cinque a dieci anni per la fattispeciebase, e per le vicende di basso profilo delinquenziale, sembra palesemente sproporzionata.

Unico elemento di equilibrio è nell'ultimo comma dell'art. 609 bis del codoice penale, dove si prevede che:

"nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi".

Il minimo della pena sarà sempre di un anno e otto mesi di reclusione.

Al contrario, il reato è caratterizzato da una serie di aggravanti specifiche (ex art. 609 ter c.p.):

la pena è della reclusione da sei a dodici anni se il fatto descritto nell'art. 609 bis è commesso nei confronti di persona minore di 14 anni, nei confronti di persona minore di 16 anni quando l'autore del fatto sia l'ascendente, il genitore (anche adottivo) o il tutore, all'interno o nelle vicinanze della scuola frequentata dalla persona offesa, con l'uso di armi, alcool o sostanze stupefacenti, da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale, su persona sottoposta a limitazioni della libertà personale.

La più incisiva delle circostanze aggravanti, per la quale la reclusione è da sette a quattordici anni, agisce se la vittima non ha ancora compiuto 10 anni.

La scelta repressiva del legislatore nei confronti di questo tipo di reati è resa particolarmente evidente da due previsioni introdotte nel codice di procedura penale.

In primo luogo, l'imputato di violenza sessuale non può ottenere una sentenza di patteggiamento (ex art. 444 c.p.p.), se la pena superi due anni esclusivi o congiunti a pena pecuniaria, soluzione impossibile con una pena minima di cinque anni di reclusione per la fattispecie base.

Il condannato per il delitto previsto dall'art. 609 bis del codice penale, è molto ostacolato anche nella possibilità di ottenere misure alternative alla detenzione.

Egli non può beneficiare della sospensione dell'esecuzione della condanna (ex art. 656 comma 9 lett. a che rinvia all'art. 4 bis dell Legge sull'Ordinamento Penitenziario, sospensione di solito prevista dal codice di procedura penale quando la pena detentiva da eseguire non sia superiore a tre anni.

Questo significa che il condannato per violenza sessuale dovrà necessariamente subire l'esecuzione con traduzione in carcere, prima di potere formulare istanze per scontare la pena attraverso una delle misure alternative, come affidamento in prova ai servizi sociali e detenzione domiciliare.

La tutela della persona

offesa dal reato previsto dall'art. 609 bis codice penale, e dai reati contro la libertà sessuale, è particolarmente intensa, e si riflette anche sul piano della prova.

La giurisprudenza è costante nell'ammettere che la sentenza di condanna possa essere fondata sulla esclusiva testimonianza della parte offesa, l'estrema durezza del legislatore nei confronti dell'autore o del supposto autore di questo genere di reati , non è interamente compensata dalla presenza di garanzie per l'imputato proprio nel più delicato settore della ricostruzione del fatto e della valutazione della responsabilità.

Il reato è procedibile su querela da presentarsi entro sei mesi dalla data del fatto.

In questa particolare materia, non è neppure ammessa la remissione della querela stessa, e per evitare mercanteggiamenti o pressioni sulla vittima, il legislatore ha stabilito che la querela per le violazioni previste dagli artt. 609 bis e 609 quater del codice penale sia irrevocabile.

Si procede d'ufficio se la persona offesa è minorenne, se il reato è connesso ad altro per il quale si deve procedere d'ufficio, ad esempio maltrattamenti in famiglia, oppure se il fatto è commesso da pubblico ufficiale.

In questi casi il fatto può essere denunciato da chiunque ne abbia avuto notizia o dalla stessa vittima, presentandosi in Questura, ad una Stazione dei Carabinieri o alla Procura della Repubblica. Nelle fattispecie procedibili su querela, sarà la vittima a presentare l'atto, o in alternativa a farne redigere verbale dalla polizia giudiziaria.

Chi ritiene di presentare querela per il reato di violenza sessuale, salvo i casi di procedibilità d'ufficio, non si deve rivolgersi ad un professionista, è sufficiente recarsi in Questura o ad una Stazione dei Carabinieri, dove potrà anche fare redigere un verbale dell'atto e sottoscriverlo.

Chi è accusato del reato non si potrà che rivolgere all'avvocato penalista.

Oltre alle norme incriminatrici del codice penale, vi sono regole processuali che rafforzano la tutela delle vittime del reato.

In primo luogo la persona offesa può chiedere che il dibattimento si svolga a porte chiuse, senza consentire accesso al pubblico, e la stessa testimonianza della persona offesa può essere resa con incidente probatorio al di fuori degli ordinari casi previsti dal codice di procedura penale, se si tratta di minorenne l'audizione potrà avvenire con modalità protette (ex art. 398 comma 5 bis c.p.p.).

Nel corso della testimonianza non sono ammesse le domande, se non risultano necessarie alla ricostruzione del fatto, sulla vita privata o sulla sessualità della persona offesa.

La persona offesa dai reati contro la libertà sessuale ha diritto di ottenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato senza dovere produrre la documentazione fiscale.

In riferimento alla querela, come sopra accennato nel caso di violenza sessuale il termine è di sei mesi dal fatto, a differenza degli altri casi casi di querela nei quali il termine per la presentazione della stessa è di solito di tre mesi.

Non si procede sempre su querela, vi sono situazioni, elencate all'articolo 609 septies del codice penale, nelle quali la legge ha sottratto alla persona offesa la facoltà di presentare la querela, il più importante caso di procedibilità d'ufficio si ha quando la persona offesa è minorenne.

In materia di vioelza sesuale, la Corte di Cassazione con la recente sentenza 15 novembre 2013 n. 45931, ha stabilito che si commette questo tipo di reato anche se la donna non oppone resistenza temendo altre violenze dal compagno.

Le cronache giuridiche hanno riportato e sottolineato la notizia secondo la quale, stando alla recente sentenza della Corte di Cassazione sopra menzionata, se un uomo costringe in modo "psicologico" , non usando la forza fisica, la propria compagna ad avere rapporti sessuali, commette ai suoi danni reato di violenza sessuale, stando il fatto che la donna subisce violenza anche quando non si oppone in modo specifico al rapporto fisico perché ha paura che nei suoi confronti vengano attuate altre violenze da parte del suo compagno, del quale conosce gli atteggiamenti violenti.

La Corte ha ritenuto

opportuno mettere in rilievo l'importanza dello stato psicologico della donna che, per evitare di essere maltrattata, asseconda gli abusi sessuali del proprio compagno.

Queste situazioni, a dire il vero, sono molto delicate, soprattutto quando, rifiuto a parte, si manifesta con evidenza la violazione della libertà sessuale della vittima.

Il comportamento prevaricatore del compagno, insieme al perdurare dello stato di ansia e paura da lui messo in atto, rendono la donna fragile e incapace di opporsi.

L'uomo violento che approfitta di questo stato psicologico della vittima, commette reato di violenza sessuale proprio per il fatto che agisce lo stesso, nonostante sia consapevole del rifiuto espresso in modo implicito dalla donna verso gli atti sessuali.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, la Suprema Corte ha sottolineato che "ogni forma di costrizione fisica o psichica, idonea a incidere sull'altrui determinazione nella sfera sessuale, costituisce, anche all'interno di una coppia, reato di violenza sessuale".

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