LA SOCIETA' SEMPLICE
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articoli dal 2251 al 2290 del codice civile
la società semplice è la forma più elementare di società. La caratteristica è data dal fatto che può avere ad oggetto solo l'esercizio di attività non commerciali,
come ad esempio l'attività agricola o artigianale.
Le attività agricole, tra cui la vendita dei prodotti del suolo, e quelle artigianali, che comprendono anche la lavorazione di materiali preziosi, come l'oro o
pregiati come il legno, possono essere svolte anche da società semplici iscritte nell'apposita sezione del registro delle imprese. Vengono considerate imprese
artigiane le attività svolte, con il personale lavoro del titolare o di più soci che hanno per scopo la produzione di beni e la prestazione di servizi senza che si
giunga ad una prestazione commerciale su vasta scala. E' un artigiano il mobiliere che produce oggetti artisticamente lavorati; il mobilificio che produce
invece in quantità industriale è impresa commerciale- salvo ovviamente eventuali deroghe.