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L'amministratore di sostegno nell'ordinamento giuridico italiano

L'istituzione dell'Amministratore di Sostegno e le sue finalità

 

L'Amministratore di Sostegno (AdS) è una figura giuridica presente nel nostro Paese fin dal 2004, quando venne istituito dalla Legge n.6 del 9 Gennaio dello stesso anno che ha inserito nel codice civile la disciplina dell'istituto (vedi: Delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia).

Lo scopo della creazione di tale istituto è quello di assistere ed affiancare i soggetti la cui capacità di agire risulta parzialmente o del tutto compromessa.

In particolare, l'articolo 1 della citata Legge 6/2004 recita che la funzione dell'Amministrazione di Sostegno è quella di "tutelare ... le persone prive in tutto o in parte di autonomia, con la minore limitazione possibile della capacità di agire".

Chi può beneficiare dell'istituto dell'amministrazione di sostegno

In tale categoria di persone rientrano, tutti coloro che, per effetto di una data infermità o di una qualsiasi menomazione fisica o psichica, si trovano nell'impossibilità, anche soltanto parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi. Si possono quindi includere in primo luogo i disabili, gli anziani, così come i tossicodipendenti (compresi gli alcolisti) oltre che i detenuti e alcune categorie di malati (compresi ad esempio i malati terminali o le persone colpite da ictus celebrale).

Secondo quanto dispone l'art. 404 del codice civile "La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio".

Come si richiede la nomina dell'amministratore di sostegno. Caratteristiche e procedure per la nomina

Quello dell'Amministratore di Sostegno è un incarico per il quale non può essere riconosciuto alcun tipo di compenso, ma soltanto un rimborso delle spese e, in alcuni casi, un equo indennizzo stabilito dallo stesso Giudice Tutelare, che rappresenta la figura incaricata di effettuare la nomina dello stesso, in relazione al tipo di attività prestata.

Va sottolineato che il giudice competente può nominare a priori l'Amministratore di Sostegno, agendo quindi in previsione di una futura incapacità di agire da parte di colui che presenta la richiesta e indicando la persona che avrà cura della persona e del patrimonio del richiedente. La richiesta della nomina di un Amministratore di Sostegno si fa con ricorso.

Possono presentare ricorso la persona interessata (c.d. beneficiario) anche se incapace, i familiari dell'interessato entro il 4°grado di parentela; gli affini dell'interessato entro il 2°grado; il Pubblico Ministero, il tutore legale dell'interessato; il curatore legale dell'interessato. In questi ultimi due casi essere presentata l'istanza di revoca dell'inabilitazione o dell'interdizione. Non si tratta solo di una "possibilità" perchè può sorgere anche un vero e proprio obbligo di proporre il ricorso a carico dei servizi sociali e sanitari che vengano a conoscenza di fatti che possono far apparire necessaria la presenza dell' amministratore di sostegno.

 

Per ciò che riguarda la procedura per la presentazione del tale ricorso, non è necessaria l'assistenza da parte di un avvocato: esso viene semplicemente presentato presso il Giudice Tutelare competente per il luogo di residenza del beneficiario. Nel caso, piuttosto frequente, in cui la persona interessata sia ricoverata presso una struttura di qualsiasi tipo (ospedale, casa di cura o altro) si fa riferimento al luogo della sede della struttura del caso. A seguito della presentazione del ricorso, l'Amministratore di Sostegno viene nominato con un decreto del giudice tutelare. Va inoltre specificato che nel caso in cui i responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona siano a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna e giustificare l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono essi stessi tenuti a presentare al giudice tutelare il ricorso per la richiesta dell'Amministrazione di Sostegno o, in ogni caso, ad attivarsi per informare il Pubblico Ministero. Tuttavia, nessuno di questi soggetti può venire nominato per ricoprire la funzione di Amministratore di Sostegno.

 

La tutela del beneficiario come primo obiettivo. E' bene tuttavia sottolineare che l'istituzione della figura dell'Amministrazione di Sostegno mira a tutelare le persone priva di autonomia nella normali attività della vita quotidiana, garantendo però, allo stesso tempo, la minore limitazione possibile della capacità di agire. A questo scopo, l'azione dell'Amministrazione di sostegno è strutturata tramite interventi di sostegno estremamente pratico e concreto (la gestione del denaro e dei risparmi è una della attività per le quali spesso si richiede la nomina dell'Amministratore di Sostegno) che possono avere anche carattere temporaneo (si pensi ad un tossicodipendente in riabilitazione, o a una persona resa a lungo, ma temporaneamente, incapace di gestire tali attività a causa di una malattia). Per queste ragioni, il ricorso per la nomina dell'Amministratore di Sostegno deve specificare l'atto o le tipologie di atti per il quale è richiesta l'assistenza. Sempre per garantire la massima tutela del beneficiario di tale istituzione, il decreto di nomina dell'Amministratore di Sostegno deve contenere inoltre precise indicazioni che delimitino con precisione l'oggetto dell'incarico e gli atti che l'Amministratore di Sostegno può compiere in nome e a beneficio dell'assistito. Sono parimenti definiti tutti gli atti che l'assistito può compiere solo ed esclusivamente tramite il proprio Amministratore di Sostegno. Deve inoltre essere indicata la durate dell'incarico affidato all'Amministratore di Sostegno e devono essere specificati i limiti delle spese che egli può effettuare tramite le risorse finanziarie a disposizione dell'assistito. Tali vincoli finanziari possono essere sia nominali, vale a dire posti come soglie massime di spesa, oppure temporali (ad esempio, un Amministratore di Sostegno può aver l'incarico di gestire una determinata somma al mese). E' inoltre previsto che l'Amministratore di Sostegno riferisca al giudice a riguardo dell'attività svolta, delle condizioni di vita personale e sociale del beneficiario e di qualsiasi altra informazione pertinente al proprio incarico: la periodicità di tali relazioni viene anch'essa definita nel decreto di nomina emesso dal giudice tutelare.

Come viene scelto l'amministratore di sostegno? Criteri e priorità per la nomina

Veniamo ora ai criteri con i quali il giudice tutelare procede alla nomina dell'Amministratore di Sostegno. Innanzitutto, va sottolineato che la scelta dell'Amministratore di Sostegno avviene con esclusivo riguardo verso la cura e la tutela degli interessi della persona del beneficiario.

Ogni persona può quindi designare più di un Amministratore di Sostegno, purché i soggetti indicati siano in subordine: l'indicazione deve quindi procedere in base a un ordine di priorità. La priorità serve a conferire l'incarico al secondo amministratore designato, nel caso di non disponibilità del primo. Si viene quindi così a stabilire anche una prevalenza nelle decisioni: in caso di divergenze rispetto alle decisioni da adottare, sarà prevalente la decisione del primo Amministratore di Sostegno rispetto a quello designato in subordine. Riassumendo, nei casi in cui ciò sia possibile, il Giudice Tutelare incaricato di effettuare la nomina agisce seguendo il seguente ordine di priorità:

- il coniuge che non sia separato legalmente

- la persona stabilmente convivente

- il padre, la madre

- il figlio

- il fratello o la sorella

- il parente entro il quarto grado

- il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.

 

L'amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato (beneficiario) mediante scrittura privata autenticata o atto pubblico, oppure, in presenza di gravi motivi, il Giudice Tutelare può designare un amministratore di sostegno diverso. In questo ultimo caso può essere designata anche una persona estranea al beneficiario purché possieda le caratteristiche e la professionalità necessarie. Comunque, nella scelta il giudice è tenuto a dare sempre la precedenza ai parenti più stretti a cominciare dal coniuge o dalla persona stabilmente convivente con il beneficiario.

 

La procedura di pubblicazione della nomina La nomina può avvenire anche tramite scrittura privata non autenticata, senza l'assistenza di un notaio. A seguito della decisione da parte del Giudice Tutelare e della relativa nomina, viene data pubblicità all'avvenuto affidamento dell'incarico con una comunicazione all'ufficiale di stato civile. Ai sensi dell'art. 405 c.c. il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno e il decreto di chiusura devono essere comunicati, entro dieci giorni, all'ufficiale di stato civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita. In alternativa, si può procedere con l'iscrizione nel Registro delle Amministrazioni di Sostegno tenuto presso l'ufficio del Giudice Tutelare.

 

La nomina d'ufficio Va sicuramente inoltre menzionato il caso in cui le circostanze specifiche del caso impongano l'attribuzione d'ufficio di un Amministratore di Sostegno. Ciò può avvenire soltanto in caso di inerzia dei diversi soggetti privati legittimati, in particolare dello stesso beneficiario. L'Amministratore di Sostegno può quindi essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. In mancanza, o in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può invece designare, con decreto motivato, un Amministratore di sostegno Diverso.

 

Considerazioni finali Infine, alcune considerazioni a riguardo di vari scenari che possono presentarsi una volta affidato l'incarico di Amministratore di Sostegno. E' innanzitutto possibile presentare reclamo contro la nomina da parte del Giudice Tutelare, da presentare alla Corte d'Appello a norma dell'art. 739 cp e, in caso di esito non soddisfacente, alla Cassazione contro il decreto della Corte d'Appello. Inoltre, l'Incarico dell'Amministrazione di sostegno può essere revocato quando ne vengono meno i presupposti che ne hanno generato la necessità o quando esso si è rivelata non idonea a realizzare la tutela del beneficiario. Cita in particolare l'articolo 413 del c.c.: "Art. 413. - (Revoca dell'amministrazione di sostegno). - Quando il beneficiario, l'amministratore di sostegno, il pubblico ministero o taluno dei soggetti di cui all'articolo 406, ritengono che si siano determinati i presupposti per la cessazione dell'amministrazione di sostegno, o per la sostituzione dell'amministratore, rivolgono istanza motivata al giudice tutelare". La decadenza della funzione non può, tuttavia, essere automatica, salvo che non si tratti di nomina a tempo determinato, e deve essere disposta dal Giudice Tutelare con apposito decreto e sopratutto a seguito di specifica istanza da parte dell'interessato, del suo amministratore o degli altri soggetti interessati. Concludendo, si può affermare che la normativa riguardante l'istituzione dell'Amministratore di Sostegno nell'ordinamento italiano sia definita in maniera netta e chiare e non debba quindi comportare particolare problemi interpretativi. Tuttavia, è bene sottolineare che divergenze d'opinione nascono spesso da una lettura più ampia della forma normativa, laddove essa viene estesa ai casi in cui si presentano non solo situazioni di impossibilità nella cura dei propri interessi, ma anche ipotesi di mera (e difficilmente identificabile da un punto di vista strettamente giuridico) difficoltà nella loro gestione. ------- Con la legge n.6 del 9 gennaio 2004 è stato introdotto questo nuovo istituto giuridico di tutela che colma un vuoto legislativo dato che il precedente assetto normativo prevedeva solo scelte piuttosto drastiche, come l'interdizione o l'inabilitazione e i relativi istituti cosiddetti custodiali, senza che vi fosse la previsione di soluzioni intermedie che tenessero conto delle differenti condizioni di ogni persona. Con l'introduzione della figura dell'Amministratore di sostegno si è voluto offrire una tutela efficace a persone che non sono nella condizione di dover essere interdette o inabilitate e che per questo saranno affiancate e tutelate solo per quelle attività che da sole non potrebbero compiere; tutte le altre attività restano esenti da interferenze.

Quando è opportuno chiedere di accedervi?

Per legge il beneficiario è colui che si trova in una situazione che può essere temporanea o permanente di non poter provvedere ai propri interessi, economici o meno, a causa di un'infermità o di una menomazione fisica o psichica, la formula come si vede è abbastanza ampia o generica ma si ritiene che possa ad esempio essere richiesta anche per gli alcolisti o coloro che hanno dipendenze da droghe, oltre che i disabili psichici e fisici. Abbiamo detto che la forma che assume l'atto è quella del decreto, ma a chi ci si deve rivolgere per ottenerlo? Nella maggior parte dei casi le persone preferiscono interagire con le istituzioni tramite l'avvocato che seguirà quindi tutta la procedura, ma in realtà questo è uno dei casi in cui si potrebbe anche farne a meno perché non si tratta di un vero e proprio processo, anche se in verità anche in questo contesto aumentano sempre più le liti familiari. Competente ad adottare l'atto di nomina è il giudice tutelare del luogo in cui vi è la residenza o il domicilio della persona che abbisogna di tutela. Nel caso in cui si trovi presso case di cura o residenze che forniscono assistenza, il giudice tutelare competente è quello del luogo in cui si trova la casa di cura. Di conseguenza l'interessato può direttamente presentare ricorso scaricando i relativi moduli dal sito del tribunale competente oppure chiedere informazioni presso lo sportello ADS (amministrazione di sostegno) presente nei vari tribunali, infine può chiedere sostegno agli assistenti sociali dislocati sul territorio.

Il giudice tutelare prima di emettere il provvedimento deve sentire l'interessato anche recandosi personalmente presso la dimora di questi. La nomina può essere temporanea o a tempo indeterminato, ma comunque anche in quest'ultimo caso può essere revocata oppure, alla modifica della situazione si può chieder anche una modifica delle condizioni dell'amministrazione, così come si può chiedere la revoca di un determinato amministratore nel caso venga meno al giuramento prestato.

Da qui un'ulteriore considerazione, l'amministratore di sostegno dopo la nomina con decreto deve prestare giuramento di fedeltà e diligenza nel compiere gli atti di competenza. Il decreto deve quindi essere trasmesso entro 10 giorni all'ufficio di stato civile del comune di residenza del beneficiario per l'annotazione sui registri di stato civile e a margine dell'atto di nascita. Vediamo ora il contenuto del decreto. Nel decreto il giudice deve indicare le generalità del beneficiario e dell'amministratore, quest'ultimo può essere indicato dallo stesso beneficiario, ma tale scelta non è vincolante per il giudice che deve però motivare una scelta diversa. Nel caso in cui non sia indicata una scelta, il giudice deve preferire il coniuge o la persona stabilmente convivente oppure, il genitore, fratello o sorella o comunque parenti entro il quarto grado. Deve indicare inoltre la durata, i poteri e gli atti che può compiere l'amministratore, atti che il beneficiario può compiere da solo, limiti alle spese per l'amministratore e il lasso temporale in cui deve riferire al giudice circa l'incarico svolto. Avverso il decreto si può proporre opposizione alla Corte d'Appello.

di sostegno

 

( Il diritto in pillole)

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