I reati fallimentari

Concas Alessandra

 

Con i vocaboli "reati fallimentari", si indicano dei fatti penalmente rilevanti posti in essere dall'imprenditore commerciale o da altri soggetti, in un periodo antecedente alla dichiarazione di fallimento o durante il corso della procedura concorsuale.

 

Il titolo VI del Regio Decreto 16.marzo1942 n. 267, comunemente noto con il nome di "Legge Fallimentare", al capo I, disciplina i reati commessi dall'imprenditore fallito (ex artt. 216-222) e al capo II i reati commessi da persone diverse dal fallito (ex artt. 223- 224 e art. 227 e artt. 228-231).

 

Un tipico reato fallimentare è la bancarotta, che può essere fraudolenta o semplice.

 

Le condotte penalmente rilevanti che integrano la fattispecie di bancarotta fraudolenta sono molteplici.

 

Soprattutto abbiamo la condotta dell'imprenditore dichiarato fallito che ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni, oppure, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti, che ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, e ha tenuto i libri o le altre scritture contabili in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.

 

La pena prevista dall'art. 216 r.d. l.f. è quella della reclusione da tre a dieci anni.

 

La stessa pena si applica all'imprenditore, dichiarato fallito, che durante la procedura fallimentare commette alcuni dei fatti sopra scritti, cioè sottrae, distrugge o falsifica i libri o le altre scritture contabili.

 

È punito con la reclusione da uno a cinque anni il fallito, che, prima o durante la procedura fallimentare, a scopo di favorire, a danno dei creditori, qualcuno di essi, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione.

 

Salvo l'applicazione delle pene accessorie previste al capo III, titolo I, libro I del codice penale, la condanna per uno dei reati sopra scritti comporta l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità a esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la durata di dieci anni.

 

Si ha bancarotta semplice, quando l'imprenditore, prima della dichiarazione di fallimento, ha fatto spese personali o per la famiglia eccessive rispetto alla sua condizione economica, ha consumato una notevole parte del suo patrimonio in azioni di pura sorte o manifestamente imprudenti, ha compiuto azioni di grave imprudenza per ritardare il fallimento, ha aggravato il proprio dissesto astenendosi dal richiedere la dichiarazione del proprio fallimento o con altra grave colpa, vale a dire, non ha soddisfatto le obbligazioni assunte in un precedente concordato preventivo o fallimentare.

 

La pena prevista dall'art. 217 dell legge fallimentare, è quella della reclusione da sei mesi a due anni.

 

La stessa pena si applica al fallito che, durante i tre anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento cioè dall'inizio dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata, non ha tenuto ì libri o le altre scritture contabili prescritte dalla legge o li ha tenuti in maniera irregolare o incompleta.

 

Salvo le altre pene accessorie previste dal codice penale, la condanna importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità a esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per un periodo sino a due anni.

 

Gli artt. 216 e 217 della legge fallimentare, sono integrati da altre disposizioni contenute nel capo II del titolo VI della stessa legge, relative ai reati commessi da persone diverse dal fallito.

 

Esse riguardano le ipotesi di bancarotta cosiddetta impropria e si riferiscono a fatti penalmente rilevanti posti in essere dagli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società fallite e all'institore dell'imprenditore fallito.

 

Altri reati fallimentari sono il ricorso abusivo al credito, la denuncia di creditori inesistenti (fuori dall'ipotesi di bancarotta fraudolenta), l'omissione della dichiarazione dell'esistenza di altri beni da comprendere nell'inventario, l'inosservanza dell'obbligo di residenza e dell'obbligo di depositare, nelle ventiquattro ore dalla dichiarazione di fallimento, i bilanci e le scritture contabili.

 

Nel caso di fallimento delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice si applicano ai soci illimitatamente responsabili, per i fatti da loro commessi, le disposizioni penali che si riguardano il fallito.

 

Nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata si applicano le sanzioni penali stabilite per il caso di fallimento nei limiti in cui tale estensione è possibile.

 

Con riguardo alla procedura della liquidazione coatta amministrativa trovano applicazione le disposizioni penali previste dalla legge fallimentare, quando sia emessa dal Tribunale la dichiarazione dello stato di insolvenza.

 

In difetto di questa sentenza si applicano le sanzioni penali dirette ad assicurare la regolarità della procedura.

 

In Italia può essere dichiarato fallito esclusivamente un imprenditore, a differenza di altri Stati, come ad esempio gli USA, il Regno Unito o la Germania, dove è consentito a chiunque dichiarare fallimento personale.

 

Il fallimento deriva sempre da una sentenza dichiarativa del tribunale del luogo nel quale l'imprenditore ha la sede principale, e ha due funzioni:

 

accertare l'insolvenza dell'imprenditore e fare in modo che le pretese dei creditori abbiano una adeguata tutela nonostante la criticità della situazione economica del debitore.

 

Il curatore fallimentare.

 

La sentenza dichiarativa di fallimento contiene anche la nomina del cosiddetto curatore fallimentare, che che viene incaricato dal tribunale di amministrare il patrimonio fallimentare.

 

Egli procede alla liquidazione, cioè alla vendita del patrimonio fallimentare, per ripartire tra i creditori l'attivo residuo, e svolge i suoi compiti sotto il controllo del giudice delegato e di un comitato dei creditori.

 

La sentenza con la quale viene dichiarato il fallimento è necessaria perché si configurino i reati di bancarotta.

 

A seconda che si versi in un caso di bancarotta prefallimentare o postfallimentare, questa sentenza acquisirà una qualificazione giuridica diversa nella ricostruzione della fattispecie di reato.

 

In caso di bancarotta postfallimentare la sentenza è un presupposto della condotta, ed è dibattuto se in caso di bancarotta prefallimentare si tratti di una condizione obbiettiva di punibilità o di un elemento del reato.

 

La dottrina sostiene che essa sia una condizione di punibilità, la Cassazione la ritiene un elemento costitutivo.

 

Anche se per la prassi fa stato la tesi della Suprema Corte, desta perplessità la qualificazione della sentenza come elemento intrinseco del reato, perché si sicuro a essa non si estende il dolo (che si limita al dissesto conseguente alla condotta, e non al fallimento) e la prescrizione decorre dalla stessa, (come avviene di solito per le condizioni obiettive di punibilità, ma non per gli elementi costitutivi, per i quali il termine a quo rimane il momento della consumazione.

 

La necessità di un curatore super partes è dovuta al rischio che l'imprenditore insolvente sottragga, anche in modo fraudolento, una quota o l'intero ammontare dei beni che residuano nel patrimonio fallimentare diretto alla soddisfazione dei creditori, per mantenerne la proprietà o la disponibilità.

 

Questo rischio si può però concretizzare anche prima della sentenza di fallimento, che è elemento costitutivo del reato, secondo la prevalente giurisprudenza.

 

Il concorso di reati riceve una disciplina speciale per la bancarotta da parte dell'art. 219 R.D. n. 267/1942, il quale al comma 2 numero 1, prevede l'aumento della pena sino alla metà per il compimento di più fatti previsti in ciascuno dei tre articoli precedenti.

 

Mentre formalmente questa disposizione si configura come una circostanza aggravante, il risultato pratico è quello di alleggerire il trattamento sanzionatorio, perché il cumulo giuridico o materiale previsto dal concorso che porterebbe a una pena pari sino al triplo del reato più grave o alla somma delle pene, viene applicata una pena aumentata al massimo della metà, unificando tutte le condotte in una singola fattispecie di reato, ritenendo necessario fare una distinzione caso per caso, per verificare se si dovrà applicare il menzionato all'articolo 219, o la normativa sul concorso di reati, o anche nessuna delle due.

 

Se il fallito pone in essere più condotte omogenee e unitarie, ad esempio più fatti di distrazione in uno stesso disegno criminoso (il fallito vuole distrarre una somma di 500 euro, e lo fa in cinque voltecon 100 euro l'una), vi sarà una fattispecie di bancarotta dal principio, si applicherà quindi la pena della cornice edittale senza l'applicazione di aggravanti.

 

La molteplicità delle condotte potrà spostare la pena verso il massimo.

 

Se le condotte poste in essere sono molteplici, disomogenee, ma alternative tra loro secondo la formulazione della norma (pagamento e simulazione di titoli di prelazione per la bancarotta preferenziale, occultamento e dissimulazione per la bancarotta fraudolenta patrimoniale, etc) si applicherà l'unificazione dettata dall'art. 219, con il conseguente aumento di pena.

 

Se, le condotte assunte dal fallito saranno molteplici, disomogenee e previste in fattispecie diverse (bancarotta fraudolenta e bancarotta semplice) non si applicherà più l'art. 219 (il quale ambito è circoscritto a "ciascuno" dei tre articoli che lo precedono, secondo il testo della norma) ma la disciplina ordinaria del concorso di reati, e quindi il cumulo materiale, con l'applicazione di una pena pari alla somma di quelle che sarebbero state irrogate per i singoli reati.