La custodia cautelare in carcere

Concas Alessandra

 

La custodia cautelare in carcere costituisce la forma più intensa di privazione della libertà personale in tema di misure cautelari.

 L'art. 275 del codice di procedura penale, prevede che si possa applicare in carcere quando ogni altra misura risulti inadeguata, secondo il principio di extrema ratio della custodia cautelare.

 In Italia è consentita la carcerazione preventiva in tre casi:

 - pericolo di fuga e conseguente sottrazione al processo ed alla eventuale pena

 - pericolo di reiterazione del reato

 - pericolo di turbamento delle indagini.

 Con il provvedimento che dispone la custodia cautelare, il giudice ordina agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria che l'imputato sia catturato e immediatamente condotto in un istituto di custodia per rimanere a disposizione dell'autorità giudiziaria.

 

Prima del trasferimento nell'istituto, la persona sottoposta a custodia cautelare non può subire limitazioni della libertà, se non per il tempo e con le modalità strettamente necessarie alla sua traduzione in questo luogo (ex art. 285 c.p.p.).

 

Per determinare la pena da eseguire, la custodia cautelare subita si computa come pena scontata, anche quando si tratti di custodia cautelare subita all'estero in conseguenza di una domanda di estradizione oppure nel caso di rinnovamento del giudizio a norma dell'art. 11 del codice penale.

 

Gli istituti adibiti alla custodia prendono il nome di case circondariali e la loro esistenza è sancita dall'ordinamento penitenziario.

 

Vi sono di solito ristrette persone in attesa di giudizio o con una detenzione nel massimo, o un residuo pena, di anni tre, salvo eccezioni.

 

Gli ospiti delle case circondariali negli ultimi anni, a seconda delle carceri, sono cittadini stranieri.

 

In Italia la maggioranza dei detenuti è in attesa di giudizio, anche se spesso, dopo un primo periodo di detenzione, se il detenuto collabora e da segni di ravvedimento, è frequente il caso che gli siano concessi gli arresti domiciliari in attesa del processo, sempre che abbia a sua disposizione un domicilio idoneo.

 

Per le donne in gravidanza o con figli al di sotto dei sei anni è vietata la custodia in carcere.

 

Eventuali misure restrittive devono avvenire all'interno del domicilio o, in assenza di questo, in case-famiglia.

 

Bisogna però osservare che è tradizione applicare alle donne misure cautelari molto meno stringenti rispetto alle controparti maschili, è molto difficile che una donna venga messa in carcere, anche per i reati più gravi e in presenza di inconfutabili indizi di colpevolezza, per i quali al massimo vengono dati gli arresti domiciliari.

 

Nella maggior parte dei casi, a parità di reato e di quadro probatorio, quando gli uomini vengono posti in carcere le donne rimangono in libertà.

 

Se la persona da sottoporre a custodia cautelare si trova in stato di infermità di mente che ne esclude o ne diminuisce grandemente la capacità di intendere o di volere, il giudice, in luogo della custodia in carcere, può disporre che sia mandato in idonea struttura del servizio psichiatrico, adottando i provvedimenti necessari per prevenire il pericolo di fuga.

 

L'imputato no può essere lasciato lì se non è più infermo di mente.

 

Sono previsti termini di durata intermedi, massimi e complessivi.

 

I termini intermedi sono quattro. Il termine massimo comprende i termini intermedi.

 

I termini complessivi comprendono anche le sospensioni della misura cautelare.

 

Le misure obbligatorie hanno durata doppia rispetto a quelle custodiali.

 

Il conteggio inizia a decorrere in presenza di atti giudiziari relativi allo stesso reato che lo consentano, o di altri capi di imputazione anche relativi a fatti materialmente commessi prima dell'inizio della carcerazione preventiva.

 

Le Sezioni Unite Penali della Cassazione, con la sentenza n. 4614 del 5 febbraio 2007, hanno stabilito che il limite massimo della carcerazione preventiva non è un limite perentorio, ed è derogabile da un provvedimento del giudice consentito dalla legge.

 

Non è invece accettabile un meccanismo processuale dal quale derivi che, alle scadenze temporali considerate dalla legge, anche in mancanza di un provvedimento del giudice, la custodia cautelare non debba inderogabilmente cessare.

 

Molti costituzionalisti ritengono palesemente illegittimo questo orientamento giurisprudenziale che consente una limitazione della libertà personale senza confini temporali, in casi limite di fare scontare un ergastolo a persone in attesa di giudizio, con una semplice sequenza di provvedimenti giudiziali che prorogano la custodia cautelare.

 

Il magistrato potrebbe esercitare l'azione penale in modo da non incriminare subito l'imputato con i capi di accusa noti, e introdurli "gradualmente" allo scadere dei termini di custodia cautelare, rinnovati ogni volta con altre accuse.