La presunzione di innocenza

Concas Alessandra

 La presunzione d'innocenza è un principio del diritto penale secondo il quale un imputato è considerato non colpevole sino a condanna definitiva, vale a dire, sino all'esito del terzo grado di giudizio emesso dalla Corte Suprema di Cassazione.

 L'onere della prova spetta alla pubblica accusa, rappresentata nel processo penale dal pubblico ministero.

 In linea di principio non spetta all'imputato dimostrare la sua innocenza, ma è compito degli accusatori dimostrarne la colpa.

 Nel diritto penale, l'imputato è innocente sino ad una sentenza di condanna che sia passata in giudicato.

 Questo principio non è, almeno nell'ordinamento italiano, una semplice ripresa de "la prova spetta a chi afferma", perché viene tenuto conto anche del tipo di affermazione.

 Se si tratta di un'accusa, è valido il principio detto sopra, mentre se si tratta di un'affermazione di innocenza, anche di libera iniziativa, si presume vera sino a prova contraria, in virtù del dovere di solidarietà sociale e della funzione della Repubblica di riconoscere i diritti oggettivi di ciascuno (ex articolo 2 della Costituzione), e anche se viene provata la falsità, si presume la buona fede per gli stessi principi costituzionali.

 La presunzione d'innocenza non è sancita nella Costituzione Italiana, nonostante alcuni autori la rinvengano nell'articolo 27, comma 2, che recita testualmente:

 "l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva".

 In realtà questa norma non inquadra una presunzione di innocenza o di non colpevolezza, ma un divieto di presunzione di colpevolezza.

 I tentativi di ridurre l'operatività del principio sono stati vari, soprattutto quando furono introdotti termini massimi di custodia cautelare anche per il periodo successivo alla sentenza di primo grado, ad esempio con alcune norme rivolte ad attribuire provvisoria esecutività alla sentenza di primo o di secondo grado.

 I nostri Costituenti, ancorarono la presunzione di non colpevolezza al passaggio in giudicato della sentenza, al terzo grado di giudizio, perché l'allora vigente codice Rocco del 1930 prevedeva un processo squisitamente inquisitorio nel quale l'esercizio del diritto di difesa era molto limitato, e non esclusivamente nella fase dell'istruttoria, ed era molto difficile, essendo la prova stata raccolta nel segreto della stessa, togliere il processo dai binari nei quali era stato incardinato.

 La stessa struttura del processo inquisitorio e la sua forma scritta, del resto, avevano suggerito al legislatore di introdurre le Corti d'Assise d'Appello.

 Conseguenze della presunzione d'innocenza sono i principi affermati, oltre che nella Costituzione, nella legge sul giusto processo che in sintesi ribadisce:

 il diritto della difesa a controinterrogare i testimoni

 il diritto del cittadino di disporre di strumenti effettivi che mettano i suoi difensori in condizione di provare le sue effettive responsabilità.

 In realtà vi sono svariati casi nei quali la presunzione d'innocenza non è affatto rispettata. 

Le prime affermazioni sulla necessità dell'introduzione, nel sistema processuale penale, della presunzione d'innocenza, risalgono al 1764, e sono contenute nelle opere di Pietro Verri e Cesare Beccaria.

 La presunzione d'innocenza come regola di giudizio, nasce negli ordinamenti di tradizione anglosassone, nei quali la libertà personale dell'imputato è stata sempre così ben tutelata, che la garanzia della presunzione di non colpevolezza è sembrata superflua, mentre, come regola di trattamento dell'imputato, essa appartiene all'esperienza europeo – continentale che risale al pensiero illuminista e alla rivoluzione francese.

 Nel nostro ordinamentoci furono dei dibattiti tra Scuola Positiva e Scuola Classica, prima, e l'affermarsi della Scuola tecnico-giuridica con l'avvento della legislazione fascista, in seguito.

 Fu grazie alla Costituzione che la presunzione d'innocenza venne elevata a principio cardine del nostro ordinamento.

 Il legislatore ha la facoltà di introdurre, nel nostro ordinamento, delle ipotesi circoscritte di misure cautelari automatiche, che esulano la soddisfazione della semplice esigenza cautelare, perché vanno a colpire reati di particolare gravità.

 Ipotesi del genere sono state introdotte, ad esempio, nel campo dei reati di associazione per delinquere di stampo mafioso,e per le ipotesi di carcere duro previsto dalla legge del 1975 sull'ordinamento penitenziario.

 In particolare, l'art. 27, comma 2, della Costituzione risponde a due esigenze fondamentali:

 Affermare la presunzione di innocenza

 Prevedere la custodia cautelare prima dell'irrevocabilità della sentenza.

 L'imputato, come si è detto sopra, non è assimilato al colpevole sino al momento della condanna definitiva.

 Questo comporta il divieto di anticipare la pena, mentre consente l'applicazione delle misure cautelari.

 Secondo la Corte costituzionale, questa disposizione va interpretata nel senso che l'imputato non deve essere considerato né innocente, né colpevole, ma esclusivamente "imputato".

 Questa regola è meglio precisata nell'art. 6, comma 2, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, in base alla quale:

 "ogni persona accusata di un reato è presunta innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata".

 Sulla base di questo principio, l'onere di provare la reità dell'imputato incombe sulla pubblica accusa, mentre alla difesa spetta il compito di provare l'esistenza di fatti favorevoli all'imputato.

 In altre parole non è compito di costui dimostrare la propria innocenza, che deve essere, proprio presunta, ma dell'accusa dimostrare la sua colpevolezza.

 Posta la presunzione di innocenza, per potere dichiarare pubblicamente che un individuo è colpevole è quindi necessaria la prova, oltre ogni ragionevole dubbio, che egli è il responsabile del reato, dimostrando che ne è stato effettivamente l'autore.

Nelle ipotesi nelle quali la prova manchi, sia insufficiente o contraddittoria, il giudice dovrà emettere sentenza di assoluzione.

 Nelle cronache si sente parlare spesso di Imputato e di Indagato.

 In questa sede riportiamo la distinzione che esiste tra le due figure.

 L'Imputato è la persona sottosta a giudizio.

 Accertata la fondatezza della notizia di reato, il Pubblico ministero esercita l'azione penale chiedendo l'accertamento giurisdizionale attraverso formale imputazione.

 In seguito all'esercizio dell'azione penale, l'indagato assume la qualifica di imputato.

 Questa qualità si conserva in ogni stato e grado del processo, sino a che la sentenza di non luogo a procedere non sia più soggetta a impugnazione, la sentenza di proscioglimento o di condanna sia divenuta irrevocabile, o il decreto penale di condanna sia divenuto esecutivo.

 La qualifica di imputato può essere riassunta, in caso di revoca della sentenza di non luogo a procedere e se sia disposta la revisione del processo.

 L'Indagato, è la persona sottoposta alle indagini preliminari.

 La scelta attuata dal laegislatore nel codice di procedura penale vigente, è rivolta a valorizzare la differenza tra la fase delle indagini preliminari, tesa a verificare la configurazione di un reato e la sua attribuzione ad uno o più soggetti, e la fase processuale in senso stretto, nella quale, accertata la fondatezza della notizia di reato, si esercita l'azione penale chiedendo l'accertamento giurisdizionale attraverso formale imputazione.

 All'indagato si estendono i diritti e le garanzie dell'imputato, salvo diversamente stabilito.