Contratto d'opera

 

di Michele Iaselli

Con il contratto d'opera una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente (art. 2222 c.c.).

 

1. Nozione

 

2. Disciplina

 

3. Opera intellettuale

 

1. Nozione

 

Una volta definita la consulenza o prestazione d'opera, sebbene non sia obbligatoria la forma scritta, generalmente si procede alla compilazione di un contratto di prestazione d'opera scritto e firmato dalle parti.

 

Questo documento (unico riferimento per un eventuale contenzioso) è bene che comprenda:

 

- la descrizione dettagliata dell'opera o del servizio richiesti;

 

- i tempi di consegna da parte del committente;

 

- materiali necessari alla progettazione e /o realizzazione;

 

- i tempi di consegna del lavoratore;

 

- il prezzo pattuito;

 

- i tempi di pagamento;

 

- la data e le modalità di recesso.

 

Rispetto all'appalto la diversità va ravvisata nella prevalenza del lavoro personale, che non presuppone un'organizzazione di mezzi e quindi l'utilizzazione del lavoro altrui. L'appalto, in sostanza, è tipico dell'impresa medio-alta, mentre il contratto d'opera è tipico della piccola impresa o dell'artigianato (pittore, falegname, orafo).

 

Rispetto alla vendita di cose future il contratto d'opera si distingue per la prevalenza del facere (cioè del lavoro) sul dare. L'art. 2223 c.c. fissa al riguardo una regola interpretativa stabilendo che si applicano le norme sul contratto d'opera anche se la materia è fornita dal prestatore d'opera, purché le parti non abbiano avuto prevalentemente in considerazione la materia, nel qual caso si applicano le norme sulla vendita.

 

Caratteristica del contratto d'opera è l'autonomia. I criteri per distinguere l'autonomia dalla dipendenza e quindi il contratto d'opera dal contratto di lavoro subordinato sono molteplici. Il dipendente ha il dovere di osservare le disposizioni impartite dal datore di lavoro per la disciplina e l'esecuzione della prestazione ed è inserito nell'organizzazione produttiva del datore stesso. Inoltre egli presta le proprie energie lavorative, laddove con il contratto d'opera il soggetto si obbliga a pervenire ad un certo risultato (art. 2225 c.c.). Infine il rischio dell'attività produttiva è tipico del contratto d'opera mentre è ignoto al contratto di lavoro dipendente.

 

2. Disciplina

 

La disciplina del contratto d'opera per larga parte è identica a quella dell'appalto. Così per quanto riguarda il potere (implicito) di verifica in corso d'opera da parte del committente e il relativo diritto di recedere (anziché risolvere il contratto) se il prestatore d'opera non si conforma alle condizioni contrattuali (art. 2224 c.c.). Così per quanto riguarda le difformità ed i vizi dell'opera (peraltro con il termine di denuncia di otto giorni anziché di sessanta e la prescrizione dell'azione annuale anziché biennale) (art. 2226 c.c.); il recesso unilaterale da parte del committente (art. 2227 c.c.); l'impossibilità sopravvenuta dell'esecuzione dell'opera (art. 2228 c.c.).

 

L'unica, peraltro marginale, diversità si ravvisa nei criteri dettati per la fissazione del corrispettivo. Anche in tal caso si procede, gerarchicamente, avuto riguardo innanzitutto alla pattuizione, poi alle tariffe, indi agli usi ed infine alla determinazione del giudice, il quale, ed ecco la peculiarità, deciderà con riferimento al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo (art. 2225 c.c.).

 

E' previsto che per la realizzazione dell'opera il committente disponga una serie di direttive, alle quali il prestatore deve attenersi, senza però che queste siano tali da inficiare l'autonomia del prestatore, nello svolgimento della sua attività.

 

Una volta realizzata l'opera o prestato il servizio, è previsto un collaudo da parte del committente al fine di verificare che l'attività svolta sia corrispondente a quanto pattuito; tale controllo è svolto da personale tecnico.

 

Il contratto d'opera si ritiene estinto, oltre che con l'adempimento delle reciproche obbligazioni, nel caso di recesso del committente o per impossibilità sopravvenuta di esecuzione dell'opera. In entrambi i casi, il prestatore ha diritto al compenso per il lavoro effettuato.

 

3. Opera intellettuale

 

Il contratto d'opera manuale (che ha ad oggetto l'obbligo di compiere un'opera o un servizio) si distingue nettamente dal contratto d'opera intellettuale, attività, questa, riservata alla persona fisica, in caso di professioni c.d. protette (Corte Cost., sentenza n. 17/1976), che prevedono l'iscrizione ad un albo (ad es. avvocato, ma non operatore informatico). Il limite vale per l'attività esercitata in forma di società di capitali, ma non di persone, per le quali non sussiste il pericolo di svolgimento anonimo o impersonale ratio del divieto.

 

La retribuzione è fissata in base agli accordi o, in mancanza, in base alle tariffe e agli usi ovvero dal giudice (art. 2233 c.c.). L'iscrizione all'albo, quando prevista, è condizione per poter esigere il compenso (art. 2231 c.c.).

 

Inoltre avuto riferimento alla professione dell'avvocatura sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali.

 

L'art. 2233, co. 2, stabilisce poi che in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera ed al decoro della professione. Questa puntualizzazione normativa è molto importante perché dimostra il particolare favore con cui il legislatore vede il contratto d'opera professionale rispetto a quello manuale. Tale favore si manifesta anche sotto altro e più pregnante profilo.

 

Il rischio del lavoro, infatti, nel caso del professionista è a carico del cliente, perché il compenso è dovuto a prescindere dal risultato. Esattamente opposta è la condizione del prestatore d'opera manuale, tanto ciò è vero che anche nella fissazione del compenso il giudice deve tenere presente, come criterio per la liquidazione, il risultato ottenuto oltre al lavoro normalmente necessario per ottenerlo.

 

In termini giuridici questa opposta condizione deriva dal fatto che di regola l'obbligazione a carico del professionista è un'obbligazione di mezzi mentre quella del prestatore d'opera manuale è un'obbligazione di risultato. Deve avvertirsi peraltro che quando la prestazione professionale si risolve in un'opera, l'obbligazione è di risultato, come nel caso tipico di una protesi dentaria o di un progetto di ingegneria o architettonico. L'obbligazione di mezzi implica solamente un comportamento diligente ed attento senza peraltro alcuna garanzia dell'esito finale e quindi (nei limiti del comportamento diligente) senza rischi per l'eventuale mancata soddisfazione dell'interesse del cliente, il quale, ad esempio, può perdere la lite o non superare l'operazione chirurgica.

 

Il legislatore, inoltre, conferma il favore per la prestazione intellettuale precisando all'art. 2236 c.c. che nel caso in cui la prestazione comporti la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o colpa grave. Si tratta, peraltro, solo di una precisazione e non già di una limitazione di responsabilità, perché la colpa grave rapportata alla speciale difficoltà del caso finisce per atteggiarsi come una colpa lieve. La giurisprudenza (Cassazione Civile, sez. III, sentenza 18 aprile 2007, n. 9238; Cassazione Civile, sez. III, sentenza 2 settembre 2009, n. 19092), interpreta comunque restrittivamente la norma considerando ad esempio problemi di speciale difficoltà in campo medico malattie non ancora sufficientemente studiate o oggetto di dibattiti scientifici con sperimentazioni di sistemi diagnostici e terapeutici diversi e contrastanti.

 

Infine, anche per i professionisti vige il principio della postnumerazione del corrispettivo, ma il cliente deve anticipare le spese occorrenti al compimento dell'opera e corrispondere, secondo gli usi, gli acconti sul compenso (art. 2234 c.c.).