Introduzione al "Trust"

di Studio legale tributario Leo ⋅

Il Trust è un istituto dotato di estrema duttilità ed in grado di trovare soluzione a svariate problematiche che possono verificarsi nella vita di tutti i giorni.

Esso è un istituto giuridico di matrice anglosassone, di antiche origini, fondato esclusivamente sul rapporto di "fiducia", mediante il quale un soggetto, chiamato "Disponente", affida propri centri di interesse (diritti di varia natura, reali od obbligatori) ad un altro soggetto, il "Trustee", per il perseguimento di uno "scopo" specifico ovvero a vantaggio di uno o più soggetti, i "Beneficiari".

Altro soggetto del Trust, facoltativo, è il "Guardiano": una sorta di garante degli adempimenti del Trustee affinché questi assolva correttamente a tutti quegli obblighi espressamente previsti e disciplinati dall'atto istitutivo del Trust.

Il riconoscimento del Trust nel nostro ordinamento è avvenuto ad opera della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985, resa esecutiva in Italia in forza della legge 16.10.1989, n. 364, entrata in vigore il 01.01.1992.

La peculiarità di questo strumento sta proprio nella fonte normativa che lo disciplina, giacchè mentre la Convenzione dell'Aja stabilisce i tratti essenziali per la individuazione ed il riconoscimento del Trust in Italia, la stessa attribuisce al Disponente il potere di scegliere la "legge regolatrice", vale a dire una legge straniera che disciplini espressamente il Trust (giacchè, appunto, la legge italiana non lo prevede come istituto suo proprio ma lo recepisce come istituto nascente dal diritto internazionale privato).

A titolo meramente esemplificativo gli stati che disciplinano il Trust sono: Inghilterra ed altri paesi del modello internazionale, quali Jersey, Guesney, Bahamas, Cyman Iland, Cook's Iland, Stati Uniti, o meglio ciascuno stato federale, Canada, ecc. e dal 2010 anche San Marino.

Oggi l'istituto del Trust è divenuto strumento di largo consumo, ampiamente utilizzato per la "destinazione" di patrimoni mobiliari o immobiliari a vantaggio di soggetti specifici, nel rispetto di un "programma" che il "Disponente" prestabilisce al momento della sua istituzione.

Effetto immediato del Trust è il "conferimento" di un incarico fiduciario al Trustee perché "gestisca" il patrimonio inserito in trust secondo le linee guida stabilite dal disponente.

Effetto mediato, ma fondamentale perché consente in questo modo il pieno raggiungimento dello scopo del trust, è la "segregazione patrimoniale", vale a dire la separazione del patrimonio conferito in trust, detto "Fondo in Trust", sia da quello del Disponente sia da quello del Trustee, sia infine da quello dei Beneficiari .

Ma cosa accade concretamente a questo patrimonio?

Chi ne diviene concretamente il titolare?

Nasce un nuovo soggetto giuridico al pari di una società?

Con riferimento alla prima domanda è da dire che il Fondo in Trust (ovvero tutti i beni che via via vengono conferiti in Trust) è intestato al Trustee, che può essere una persona fisica o giuridica, il quale ne acquisisce la titolarità solo in qualità di Trustee del trust e non a titolo personale.

Abbiamo detto, infatti, che il Fondo in Trust non rientra nel patrimonio personale del Trustee, di conseguenza quest'ultimo non ne è "proprietario" inteso come titolare di un diritto di "proprietà" piena ed esclusiva, ma ne diviene "titolare destinato", vale a dire titolare per il solo raggiungimento degli scopi richiesti dal Disponente, o per adempiere determinate obbligazioni, oppure perché, al termine di un dato periodo, lo trasferisca a taluni soggetti, appunto, i Beneficiari.

Per le dette ragioni, la eventuale morte del Trustee persona fisica non dà origine alla confusione del Fondo in trust con il patrimonio personale dello stesso e il Fondo in Trust non rientra, ovviamente, nella sua successione mortis causa.

Ovviamente, per impedire che in caso di sopravvenuto impedimento del Trustee (es. morte, rinuncia, revoca ecc.) il Fondo in trust resti privo di un intestatario e che il programma del Trust subisca una interruzione, l'atto istitutivo del Trust deve prevedere disposizioni che consentano la sostituzione del Trustee, garantendo la continuità delle finalità del Trust.

Con riguardo alla seconda domanda, se cioè il Trust abbia personalità giuridica a sé stante, la risposta è negativa.

Esso non può essere equiparato ad una società o ad un altro soggetto di diritto, non è dotato di soggettività giuridica, essendo solo un "centro di interessi", mentre è dotato di soggettività tributaria, secondo quanto è stato stabilito dalla Finanziaria 2007, che ha introdotto i Trust tra i soggetti obbligati al pagamento dell'IRES.

L'aspetto fiscale sarà oggetto di approfondimento separato.

Tutte le caratteristiche sopra descritte, insieme a molte altre che via via verranno sviscerate nel corso di questi incontri professionali, rendono il Trust un appetibile soluzione per la salvaguardia del patrimonio personale da rischi di varia natura, legati ad es. allo svolgimento di un'attività pericolosa di un soggetto, oppure alla eventualità che la cattiva gestione di un singolo affare possa produrre effetti devastanti per la famiglia, ovvero, e non da meno, al rischio di una eventuale errata o inopportuna gestione che gli eredi del Disponente possano fare dei beni che egli, con i sacrifici di una vita, intende destinare a loro vantaggio, anche, eventualmente per il periodo successivo alla sua morte.

Quest'ultima eventualità reca in sé la figura del Trust come negozio testamentario.

E' importante evidenziare che il Trust testamentario, a differenza di quanto accade in un comune testamento, produce effetti già nel corso della vita del Disponente e continua a produrne per il periodo successivo alla sua morte. Questo consente al soggetto promotore del Trust di organizzare già in vita un progetto prima di gestione e poi di distribuzione del patrimonio il più possibile vicino alle proprie esigenze, ad esempio legate alla maggiore tutela di un soggetto più debole, come può essere non solo un minore, ma anche un soggetto portatore di handicap o affetto da una malattia o semplicemente "caratterialmente debole" (un figlio particolarmente prodigo o non oculato nelle scelte personali e di vita).

Quindi, il trust testamentario consente al Disponente di ottenere una segregazione patrimoniale in vita, improntando la destinazione del patrimonio segregato ai soggetti che egli stesso individua, nei modi e nei tempi che egli meglio ritiene, secondo il programma che verrà disciplinato nell'atto istitutivo di Trust.

La differenza e l'utilità rispetto al testamento sta principalmente nel fatto di ottenere una segregazione patrimoniale, e quindi una salvaguardia del patrimonio del Disponente, già nel corso della sua vita. Segregazione che gli consente di salvare il patrimonio che intende destinare dal rischio di aggressioni di varia natura, garantendone la gestione unitaria e l'integrale distribuzione ai beneficiari secondo il programma destinatorio contenuto nell'atto istitutivo.

Il Disponente potrà prevedere, ad esempio, una distribuzione dei soli redditi, o di parte di essi, del Fondo in Trust, onerando il Trustee di cumulare l'eventuale residuo dei redditi oppure può decidere di accumulare i redditi con il resto del Capitale, nei tempi che egli stesso desidera o alle condizioni che egli desidera Ad esempio, il Disponente può destinare parte del patrimonio o del reddito del Trust a quello dei nipoti che per primo si laureerà o a quello che avrà più difficoltà nell'inserimento del mondo del lavoro – circostanze queste che richiedono la necessità di attribuire al Trustee un potere discrezionale da esercitare, come gran parte dei suoi poteri principali, in modo fiduciario, vale a dire nel solo interesse dei beneficiari.

Occorre prestare attenzione però, perché a differenza di altri ordinamenti giuridici, quali il diritto anglosassone o di altri ordinamenti del modello internazionale, in cui non sono previsti vincoli alla libertà del testatore o diritti di quota, il nostro ordinamento disciplina con norme inderogabili la tutela degli eredi legittimari, i cui diritti non potranno in nessun caso essere lesi.

Al termine di queste prime osservazioni, ciò che mi sento di sottolineare è che occorre avvicinarsi a questo strumento con grande cautela, perché, come già evidenziato, a differenza di altri istituti affini, quali ad esempio il negozio di affidamento fiduciario, da ultimo creato dalla dottrina più raffinata ed all'avanguardia nel mondo del diritto delle segregazioni patrimoniali, il Trust è un istituto disciplinato da una legge straniera, la cui scelta è rimessa al disponente, quindi spesso al professionista che lo indirizza.

Fermo restando che per poter utilizzare il negozio di affidamento fiduciario, nato dalla dottrina dei trust, occorre conoscere approfonditamente il trust medesimo.

Per tali ragioni, il momento della redazione dell'atto istituivo, e con esso della scelta della legge regolatrice del Trust, è di fondamentale importanza per la vita del Trust e per il suo corretto funzionamento, soprattutto in relazione agli scopi che con esso si intendono raggiungere ed ai tempi in cui si intendono realizzare.

Pertanto, prima ancora di optare per lo strumento del Trust, ovvero per un altro strumento ad esso affine, è necessario essere ben informati e rivolgersi ad un consulente altamente specializzato, che conosca in modo approfondito ogni sfumatura della disciplina giuridica contenuta nelle leggi straniere che disciplinano il Trust tra le quali occorrerà scegliere la legge più adatta alla realizzazione del programma che con il Trust si intende raggiungere.

A tanto si aggiunga che quando la scelta della scelta della legge ricade su un ordinamento di Common Law, si innesca, altresì, la necessità per il professionista di conoscere le fonti giurisprudenziali originate da quell'ordinamento, giacchè queste ultime concorrono al pari della legge a dettare la disciplina del Trust.

 

Lecce, 30 maggio 2013 Studio Legale Tributario Leo