La diffida ad adempiere – art. 1454 c.c.. - risoluzione contratto - modalità, tempistica, effetti, procura, messa in mora

Autore Avv. Luisa Camboni       

Con questo articolo intendo esaminare l'istituto della diffida ad adempiere disciplinato dall'art. 1454 c.c. con tutte le problematiche ad esso connesse.

 

La diffida ad adempiere costituisce al pari della clausola risolutiva espressa e del termine essenziale un'ipotesi  di risoluzione del contratto. Con l'espressione "risoluzione del contratto" si indica lo scioglimento del rapporto contrattuale dovuto al verificarsi di eventi che alterano l'equilibrio del sinallagma; cioè il rapporto di interdipendenza tra le reciproche prestazioni contrattuali.

 

La diffida ad adempiere è prevista per i contratti a prestazioni corrispettive e costituisce un efficace strumento di tutela a favore della parte adempiente, la quale " minacciando", lasciatemi passare il termine, la risoluzione del contratto sollecita l'altra parte ad adempiere l'obbligo contrattuale. Infatti, se la parte insolvente non adempie entro il termine fissato dal creditore, il rapporto contrattuale dovrà considerarsi automaticamente risoluto. Si osserva che la parte adempiente-diffidante, cioè chi propone la diffida, deve aver offerto di adempiere, in caso contrario l'effetto risolutorio non si verifica. Infatti, nel caso in cui il diffidante è inadempiente non solo non si verifica l'effetto risolutorio, ma, ancor più, l'inadempimento del diffidato, per il principio sancito dall'art. 1460 c.c. " inademplenti  non est adimplendum", perde rilevanza giuridica.

 

Tale principio può essere derogato di comune accordo dalle parti con la clausola "solve et repete" che obbliga un contraente prima ad adempiere puntualmente e poi ad agire nei confronti dell'altro eventualmente inadempiente.

 

Quanto alla natura giuridica la dottrina tende a qualificare lo strumento de quo come negozio giuridico unilaterale recettizio; ciò significa che, perché produca i suoi effetti, è necessario che venga portato a conoscenza del destinatario. Ciò è confermato, anche, dalla Suprema Corte: " La diffida ad adempiere, prevista dall'art. 1454, è un atto unilaterale recettizio che produce effetti indipendentemente dalla volontà di accettarla o meno. Essa costituisce un mezzo concesso dalla legge al contraente adempiente per conseguire, nei confronti di quello inadempiente, il vantaggio della  risoluzione de iure del contratto, che non contenga la clausola risolutiva espressa e sempre che l'intimato non esegua la sua prestazione nel congruo termine che gli deve essere prefissato e che, in difetto di diverso termine convenzionale, non può essere inferiore a quindici giorni."( Cass. Civ. 6 aprile 1973, n. 953).

 

L'intimazione, ex art. 1454 c.c., deve rivestire la forma scritta e deve contenere:

 

1) l'invito ad adempiere;

 

2) l'indicazione di un termine congruo. Come  si desume dalla lettera della norma, detto termine non può essere inferiore a quindici giorni. Un termine inferiore può risultare congruo solo laddove sia frutto di un accordo delle parti, ovvero discenda dalla natura del contratto o dagli usi;

 

3) l'avvertimento che l'inadempimento, oltre il termine stabilito dal diffidante, determina la risoluzione ope legis del contratto. L'inadempimento deve essere grave per poter causare la risoluzione del contratto.

 

Le forme consigliate sono quella della raccomandata A/R con avviso di ritorno o della posta certificata.

 

 

 

 

 

Sebbene il Legislatore non abbia previsto una forma ad hoc, il diffidante non può fare uso di espressioni vaghe e generiche; infatti, la Suprema Corte con sentenza n. 3276 del 29 dicembre del 1952 ha ritenuto priva di effetto la diffida ad adempiere "entro brevissimo tempo"  e lo stesso vale per l'espressione "ci si riserva di agire nelle sedi opportune", in quanto non si percepisce quale sia l'intenzione se ottenere l'adempimento ovvero la risoluzione del contratto.

 

Scopo della diffida è, dunque, quello di rendere nota la posizione delle parti: la parte diffidante, avvisando la parte inadempiente, che non è più disposta a tollerare ulteriori ritardi per la prestazione che gli è dovuta, gli comunica che, trascorso inutilmente il termine fissato, il contratto si scioglie. Giova ricordare che questa scelta è una facoltà non un obbligo per il diffidante, il quale può, se vuole, rivolgersi ad un Giudice per ottenere la risoluzione del rapporto contrattuale. In caso di risoluzione la parte inadempiente sarà obbligata al risarcimento dei danni alla controparte.

 

Quanto alla reversibilità degli effetti risolutori dottrina e giurisprudenza hanno espresso punti di vista differenti. La giurisprudenza ritiene che gli effetti risolutori derivanti dalla diffida restano nella totale disponibilità del diffidante il quale può sempre scegliere se rinunciare o pretendere l'adempimento del contratto. Di posizione opposta è la dottrina che, invece, sostiene che tale scelta è in toto preclusa al diffidante ciò in ossequio del principio della tutela dell'affidamento della parte inadempiente contro la decisione e convenienza del diffidante.

 

La svolta nell'orientamento giurisprudenziale si ha con le Sezioni Unite – Cass., S.U., 14.1.2009, n. 553  che  muovendosi in direzione diametralmente opposta, accolgono, infatti, in toto le ragioni della dottrina: come quest'ultima, affermano l'automaticità della risoluzione con lo spirare del termine intimato e la conseguente inammissibilità di una rinuncia all'effetto risolutorio, evidentemente sottratta per evidente voluntas legis alla libera disponibilità del contraente.

 

A questo punto vediamo chi può inviare una diffida ad adempiere: solo la parte adempiente o chi è munito di procura scritta ?

 

La questione è stata affrontata di recente dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 14292 del 15/06/2010. Con questa sentenza è stato affermato il principio secondo cui "La procura relativa alla diffida ad adempiere di cui all'art. 1454 c.c., deve essere rilasciata per iscritto, indipendentemente dal carattere eventualmente solenne della forma richiesta per il contratto destinato in ipotesi ad essere risolto".

 

Chi scrive ritiene che quanto affermato dalle Sezioni Unite, nella summenzionata sentenza, abbia una notevole rilevanza pratica, dal momento che noi avvocati ci troviamo, spesso, a dover redare e sottoscrivere la diffida ad adempiere in nome e per conto del cliente .

 

Vediamo  quale iter logico-giuridico ha seguito la Corte per affermare questo principio.

 

Punto di partenza è rappresentato da tre sentenze che hanno affrontato la questione addivenendo a soluzioni contrastanti:

 

-          Cass. 25 marzo 1978 n. 1447: "Affinché la diffida ad adempiere, intimata alla parte inadempiente da un soggetto diverso dall'altro contraente, possa produrre gli effetti di cui all'art. 1454 c.c., è necessario che quel soggetto sia munito di procura scritta del creditore e che tale procura sia allegata, o comunque portata a conoscenza del debitore con mezzi idonei, atteso il carattere negoziale della diffida medesima, quale atto unilaterale destinato a incidere sul rapporto contrattuale determinandone la risoluzione per l'inutile decorso del termine assegnato";

 

 

 

-          di posizione differente Cass. 26 giugno 1987 n. 5641, con cui si è stabilito che "L'art. 1350 c.c., stabilisce l'obbligo della forma scritta per la conclusione o la modifica dei contratti relativi a diritti reali immobiliari, ma né esso, né altra disposizione di legge prevedono analogo requisito di forma per ogni comunicazione o intimazione riguardante l'esecuzione di detti contratti. Pertanto, è pienamente valida ed efficace la diffida ad adempiere un contratto preliminare di compravendita, intimata, per conto e nell'interesse dei contraente, da persona fornita da un semplice mandato verbale, come pure quella sottoscritta da un falsus procurator, e successivamente ratificata dalla parte interessata";

 

-           in posizione intermedia si è posta Cass. Sez. II 1 settembre 1990 n. 9085, ritenendo che "per il combinato disposto degli art. 1324 e 1392 c.c., la procura per la diffida ad adempiere a norma dell'art. 1454 c.c., ancorché questa sia atto unilaterale, deve essere fatta per iscritto soltanto nei casi previsti dalla legge e quindi se per il contratto, che si intende risolvere, la forma scritta sia richiesta ad substantiam o anche soltanto ad probationem e non quando riguardi beni mobili, per cui può essere anche conferita tacitamente, sempre che promani dall'interessato e sia manifestata con atti o fatti univoci e concludenti, restando in facoltà dell'intimato di esigere a norma dell'art. 1393 c.c., che il rappresentante, o chi si dichiari tale, giustifichi, nelle forme di legge, i suoi poteri".

 

 Le Sezioni Unite ritengono che debba essere preso in considerazione l'orientamento più risalente e più rigoroso.

 

Il ragionamento prende le mosse dall'esame di tre norme del codice civile: l'art. 1454 c.c., l'art. 1324 c.c. e l'art. 1392 c.c..

 

L'art. 1454 c.c. stabilisce: "Alla parte inadempiente l'altra può intimare per iscritto di adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s'intenderà senz'altro risoluto.[...] Decorso il termine senza che il contratto sia stato adempiuto, questo è risoluto di diritto";

 

L'art. 1324 c.c. dispone: "Salvo diverse disposizioni di legge, le norme che regolano i contratti si osservano, in quanto compatibili, per gli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale";

 

 infine l'art. 1392 c.c. recita: "La procura non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere".

 

Le Sezioni Unite, infatti, ritengono che la diffida ad adempiere vada annoverata tra gli atti equiparati ai contratti, data la sua natura negoziale: si tratta di una " manifestazione di volontà  che si sostanzia in un potere unilaterale incidente sulla sorte del rapporto contrattuale tanto da determinare la risoluzione ipso iure del vincolo sinallagmatico", senza necessità di una pronuncia da parte del Giudice, nel caso  sia decorso inutilmente il termine assegnato all'altra parte.

 

Va osservato che lo strumento in esame ricade sia nella disciplina dei contratti, sia in quella relativa all'istituto della rappresentanza, compresa la norma che estende alla procura il requisito di forma prescritto per il relativo negozio. Poiché, come si desume dalla lettera della norma (art. 1454 comma 1, c.c.) la diffida deve essere rivolta alla parte inadempiente "per iscritto", è chiaro, quindi, che la procura per la diffida  deve essere rilasciata in questa stessa forma dalla parte adempiente al suo rappresentante, ciò indipendentemente dal carattere "solenne" della forma richiesta per il contratto destinato ad essere risolto. Quanto affermato non è in contrasto con i precedenti orientamenti giurisprudenziali dove è stato affermato che la diffida ad adempiere deve essere " fatta  nella forma più idonea al raggiungimento dello scopo " (  vedasi Cass. 26 marzo 2002, n. 4310).

 

Alla diffida ad adempiere si applica l'art. 1455 c.c. che sancisce: " Il contratto  non si può risolvere se l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra". Dunque, la risoluzione del contratto non opera se l'inadempimento ha scarsa importanza. L'intimazione della parte adempiente della diffida di cui all'art. 1454 c.c. e l'inutile decorso del termine fissato per l'adempimento non eliminano la necessità, ai sensi dell'art. 1455 del c.c., di procedere all'accertamento giudiziale della gravità dell'adempimento in relazione alla situazione verificatasi alla scadenza del termine (Cass. Civ., Sez. II, 18.04.2007, n. 9314).

 

In tali casi, il Giudice dovrà valutare la sussistenza dei profili soggettivi e oggettivi dell'inadempimento; più precisamente, dovrà constatare, sotto il profilo oggettivo, che l'inadempimento sia non di scarsa importanza, in osservanza del criterio indicato dall'art. 1455 c.c., e, sotto il profilo soggettivo, la fondatezza della presunzione di responsabilità del debitore inadempiente fissata dall'art. 1218 c.c., la quale, pur prevista in riferimento alla responsabilità per il risarcimento del danno, rappresenta un principio di portata generale (Cass. civile, Sez. II, 13.03.2006 n. 5407), (Cass. civile, Sez. II, 17.11.2010, n. 23207).

 

Concludo questo mio breve excursus delineando la differenza tra la diffida ad adempiere e la messa in mora.

 

Anche la messa in mora al pari della diffida ad adempiere costituisce uno strumento di tutela per la parte adempiente nei confronti di quella inadempiente.

 

Questi due strumenti differiscono quanto agli effetti: con la diffida ad adempiere si intende sciogliere il contratto se, trascorso il termine assegnato, non vi è adempimento ("risoluzione per inadempimento"); la messa in mora, invece, consiste in un sollecito che il creditore rivolge al debitore affinchè questi adempia la propria prestazione. Il Legislatore ha previsto all'art. 1219 c.c. che, anche, la messa in mora deve rivestire la forma scritta.

 

Entrambi gli strumenti possono essere redatti ed inviati dalla parte autonomamente, senza che sia necessaria l'assistenza di un avvocato.

 

Attenzione!!!  Chi scrive consiglia di rivolgersi al proprio avvocato di fiducia in quanto questi potrà delineare l'iter della vicenda indicando l'escamotage da porre in essere per essere al meglio tutelati sia in sede stragiudiziale che in sede giudiziale. Infatti, l'uso della carta intestata accompagnata dalla sottoscrizione del legale può facilitare l'esito positivo della questione attribuendo da un lato maggior peso alla richiesta avanzata e dall'altro incutendo timore al debitore il quale si sente così " costretto" ad addivenire ad una conclusione della insorgenda controversia ed evitare così l'aggravio di spese a suo esclusivo carico.

 

Avv. Luisa Camboni